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Circolare 190 del 22 agosto 1989
Oggetto:
Titolari di pensione privilegiata concessa dallo Stato per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio. Accreditamento di contribuzione figurativa nell'assicurazione IVS - per servizio militare - ai sensi dell'art. 49 della legge 30.4.1969 n.153 - Compatibilità.
Come e' noto, con circolare n. 666 RCV del 7 gennaio 1985
nell'affermare la natura pensionistica del trattamento
ordinario di privilegio liquidato per cause dipendenti da
servizio militare obbligatorio, venne stabilita
l'incompatibilita' tra la liquidazione di detto trattamento ed
il riconoscimento del servizio stesso ai fini delle AGO.
Senonche' la Magistratura di merito cui gli interessati si
sono rivolti dopo il definitivo rigetto amministrativo delle
loro istanze di riconoscimento del servizio militare ai fini
IVS, ha disconosciuto il carattere "pensionistico" del
trattamento ordinario di privilegio negando, di conseguenza,
che la liquidazione dello stesso possa considerarsi preclusiva
all'accreditamento del sottostante servizio militare nelle
AGO.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che
deve escludersi che il trattamento in questione "abbia
carattere sostitutivo di trattamento pensionistico delle AGO e
che invece deve ritenersi compatibile e cumulabile atteso che
costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed
indennitaria, e non gia' previdenziale con la conseguenza che
non e' di ostacolo alla computabilita' del servizio militare
od assimilato ai fini AGO".
Alla luce di tali affermazioni si e' reso necessario un
riesame della questione per la cui soluzione sono stati
sentiti anche i competenti Organi deliberanti dell'Istituto.
E' stato stabilito quindi che il trattamento privilegiato
ordinario liquidato in relazione ad infermita' contratta
durante il servizio militare "obbligatorio", non costituisce
motivo ostativo al riconoscimento, nell'assicurazione IVS, del
corrispondente periodo ai sensi dell'art. 49, della legge n.
153/1969.
Si e' colta l'occasione per verificare se analoghe
conclusioni possano trarsi in relazione al trattamento
privilegiato derivante da servizio militare "volontario o di
CARRIERA".
Al riguardo si e' rilevato, in primo luogo, che il
servizio stesso, diversamente da quello obbligatorio, puo'
ricondursi, sia pure con peculiare connotazione, ad una
effettiva prestazione di attivita' subordinata con tutte le
conseguenze che, su un piano previdenziale, dalla stessa
DERIVANO.
E noto, tra l'altro, che la cessazione da tale servizio
senza diritto a pensione, da' luogo alla costituzione della
posizione assicurativa ai sensi della legge 2.4.1958, n. 322 e
NORME SIMIlari.
E' rilevante, per quel che qui interessa che a tale
ricostituzione - dovuta, si ribadisce, in carenza di diritto a
pensione - la competente Amministrazione statale non provvede,
qualora risulti liquidato il trattamento di privilegio
ORDINARIO.
E cio' evidentemente in quanto la prestazione in parola e'
intesa come trattamento anticipato di pensione a carattere
PREVIDENZIale.
In conclusione:
- i periodi di servizio militare obbligatorio, ancorche'
risulti liquidato, per causa del servizio, trattamento di
privilegio ordinario, possono formare oggetto di
riconoscimento ai fini delle prestazioni AGO, ai sensi
dell'art. 49 della legge n. 153/1989;
- continua, invece, a costituire motivo ostativo
all'attribuzione del riconoscimento di cui trattasi, la
liquidazione del trattamento in parola, in relazione a
servizio militare volontario o di carriera.
PER IL DIRETTORE GENERALE
F.TO MANZARA
La presente circolare nelle more della stampa e della
composizione tipografica viene trasmessa via terminale per
consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.