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Reddito di attivazione
Decorrenza e modalità di erogazione
(circ.138/2014)
Il RA è erogato dall'INPS ai beneficiari secondo le modalità utilizzate per il pagamento delle prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI o MiniASpl.
L'INPS, accertato l'accreditamento e la capienza della provvista finanziaria di cui all’articolo 8 della Convenzione, eroga l'importo del RA, con cadenza mensile, in favore dei singoli beneficiari, all'inizio del mese successivo a quello di spettanza.
Eventuali ritardi dovuti all’incapienza della provvista finanziaria non sono imputabili all’INPS.
L’Istituto non risponde per i casi di erogazione del RA a beneficiari individuati dalla PAT non aventi diritto. Eventuali somme erogate a soggetti non aventi diritto saranno recuperate dalla PAT.