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Messaggio 405 dell'11 dicembre 2003
Oggetto:
Maggiorazione dell'anzianità contributiva. Lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento e lavoratori privi della vista. Chiarimenti.
E' stato chiesto se la maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori in oggetto sino al 31 dicembre 1995 debba essere o meno valutata nell'anzianità contributiva posseduta alla predetta data, al fine di stabilire se la pensione debba essere liquidata interamente con il sistema retributivo (articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1993, n. 335).
Con circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 sono stati illustrati i criteri applicativi dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative.
In particolare con la predetta circolare è stato precisato che i periodi di maggiorazione devono essere computati nell’anzianità contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992, se relativi a periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1993, e in quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi se relativi a periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.
Ciò premesso, si precisa che qualora l'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995, maggiorata del beneficio in parola, risulti pari o superiore a 18 anni, la pensione deve essere calcolata con il sistema retributivo.
Analogo criterio trova applicazione per i lavoratori privi della vista di cui alle circolari n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 e n. 173 del 26 giugno 1991.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
LONGA