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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
Contribuzione figurativa
(circ.193/2000)
La contribuzione figurativa è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.
In ambedue i casi è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l’applicazione dell’aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l’erogazione degli assegni.
Ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996 di attuazione del disposto di cui all'art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 per cento.
Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall’art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 12 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
Maggiorazione dell'anzianità contributiva per i lavoratori sordomuti, non vedenti e con invalidità superiore al 74%
(msg.4666/2004)
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
Erogazione dell’assegno in unica soluzione
(circ.55/2001)
Nel caso in cui il lavoratore, anziché il pagamento mensile dell’assegno straordinario, ne chieda l’erogazione in unica soluzione, l’importo del valore attuale da corrispondere sarà calcolato direttamente dall’azienda e non dovrà farsi luogo ad alcuna operazione di liquidazione e di gestione da parte del Fondo. Nessuna segnalazione dovrà essere effettuata in questi casi all’INPS.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
Finanziamento degli assegni straordinari
(circ.55/2001)
L’onere degli assegni è a totale carico delle aziende di cui i lavoratori "esodati" dipendevano.
Per quanto riguarda la contribuzione figurativa si confermano le istruzioni impartite con le citate circolari n. 193 e 194 del 22 novembre 2000.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
Lavoratori titolari di pensione
(circ.55/2001)
Gli assegni straordinari non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione di cui sia eventualmente titolare il lavoratore. L’ammontare degli assegni va peraltro preso in considerazione per le situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.