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Non spettano
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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato
Erogazione in unica soluzione
(circ.78/2011)
Su richiesta del lavoratore l’assegno straordinario può essere corrisposto in unica soluzione (articolo 10, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Fondo).
In tale caso viene erogato un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimentovigente alla data di stipulazione dell’Accordo del 15 maggio 2009, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
La contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata (articolo 10, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Fondo).
Anche in questo caso è necessario che sussistano in capo al lavoratore i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria. In particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della pensione devono essere perfezionati entro e non oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo (48 mesi).