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Messaggio 416 del 13 settembre 2000
Oggetto:
Integrazione al minino in caso di titolarità di due o più pensioni. Circolare n. 125 del 30 giugno 2000. Chiarimenti
A seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.324 del 13 giugno 2000, con circolare n.125 del 30 giugno 2000 sono stati forniti, al punto 4.1, i criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni. Tali criteri tengono conto dell'interpretazione letterale dell'articolo 6, comma 3, della legge i 1 novembre 1983, n.638, delineata dalla Corte di Cassazione. Con la predetta circolare è stato precisato che i criteri in questione devono trovare applicazione in tutti i casi in cui la seconda o ulteriore pensione venga liquidata dal 14 giugno in poi, anche se con decorrenza anteriore; per le plurititolarità già in essere a tale data, l'eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei nuovi criteri deve essere effettuato solo a seguito di richiesta da parte degli interessati.
Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito al comportamento da adottare nei casi di pensioni già liquidate alla data del 14 giugno 2000, qualora l'integrazione al minimo sia stata a suo tempo attribuita sulla pensione che secondo i criteri amministrativi all'epoca vigenti avrebbe dovuto essere corrisposta nell'importo a calcolo, ma che risulta integrabile secondo i nuovi criteri Al riguardo si precisa che a far tempo dal 14 giugno 2000 non possono essere operati trasferimenti di integrazione che non siano in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione Conseguentemente, nei casi prospettati, nessun trasferimento deve essere effettuato considerato che i criteri enunciati dalla Corte di Cassazione confermano l'integrabilità della pensione di fatto già integrata al minimo.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS