Eureka Previdenza

Messaggio 736 del 30 gennaio 2015

Oggetto: Corresponsione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in forma anticipata.
Con riferimento alle informazioni del 24/11/2014 e 26/01/2015 presenti in procedura DSWeb, relative alla sospensione dei pagamenti  delle prestazioni in ambito ASpI in forma anticipata, si precisa quanto segue.

Le domande di anticipazione delle indennità in ambito ASpI presentate nell’anno 2014 -  cui non si è potuto dare corso per esaurimento delle risorse stanziate per il medesimo anno dall’art. 2, comma 19 della Legge n. 92 del 2012 - dovranno essere respinte e si dovrà procedere alla erogazione delle indennità di disoccupazione  in forma mensile, tenendo conto della previsione di cui al comma 17 del richiamato art. 2 riguardante il caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma da parte del beneficiario di prestazione in ambito ASpI.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 2 comma 19 della citata legge e dell’art. 2  del relativo decreto ministeriale attuativo n. 73380 del 29 marzo 2013, si potrà procedere alla definizione  delle domande di anticipazione dell’indennità ASpI o mini-ASpI presentate a far data dal 1° gennaio 2015 ed alla corrispondente liquidazione della prestazione in un’unica soluzione, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro.

 
                                               Luca Sabatini

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