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Messaggio 728 del 30 gennaio 2015
OGGETTO: Indennità mensile di frequenza. Chiarimenti.
Alla luce delle numerose richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione centrale sull’argomento in oggetto e al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento a livello territoriale, si forniscono di seguito le seguenti precisazioni.
1) Frequenza di centri terapeutici, di riabilitazione o recupero
Come è noto, la normativa vigente (art. 2 legge 11 ottobre 1990, n. 289) subordina il riconoscimento dell’indennità in oggetto alla frequenza «continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap».
Si ribadisce anzitutto che, in tale fattispecie, non possono rientrare trattamenti svolti al di fuori delle strutture convenzionate neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche specialista.
In merito alla durata minima necessaria per configurare il diritto alla prestazione, il Consiglio di Stato ha da tempo ribadito come questa debba essere intesa non come presenza sporadica, episodica o simbolica, ma come frequenza che, pur se non giornaliera, assicuri tuttavia una permanenza del soggetto presso il centro o la struttura specializzata nel trattamento terapeutico o riabilitativo secondo una cadenza temporale determinata e certificata dalla struttura che segue il bambino compatibile con i risultati attesi dal trattamento stesso.
Già con circolare ministeriale del 15 dicembre 1992, il Ministero dell’Interno aveva chiarito che, in presenza di un numero molto esiguo di giornate di effettiva frequenza, l’adeguatezza della frequenza stessa va stabilita sulla base delle valutazioni degli organi tecnico-sanitari preposti ai trattamenti terapeutici o di recupero. Nei casi dubbi è quindi opportuno che la sede Inps acquisisca una dichiarazione della struttura interessata da cui si evinca che gli obiettivi terapeutici o di recupero, seppur con un numero contenuto di sedute, risultino ugualmente soddisfatti.
Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti del caso, il requisito della frequenza non risulti soddisfatto, l’indennità non potrà essere erogata.
2) Frequenza di scuole pubbliche o private
In caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza si intende rispettato se la presenza è pari, di norma, ad almeno i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge (art. 11 del d.lgs 19 febbraio 2004, n. 59).
Nel caso di frequenza di asili nido o scuole per l’infanzia, si ricorda che dovrà essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza, in caso di strutture pubbliche, ovvero di un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private.
In caso di prosecuzione del percorso scolastico dai 16 ai 18 anni, successivamente quindi alla conclusione del periodo di assolvimento dell’obbligo di istruzione, che si ricorda riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, dovrà essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza.
Resta fermo l’obbligo di comunicare l’eventuale cessazione della frequenza scolastica o il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente (trasferimento ad altro istituto scolastico, passaggio da elementare a media inferiore e da media inferiore a media superiore).
I minori che frequentano scuole o istituti all’estero, mantenendo però la residenza in Italia e facendovi ritorno ogni giorno al termine delle lezioni, hanno comunque diritto alla prestazione economica, previa attestazione di frequenza rilasciata dall’istituto scolastico e sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
3) Decorrenza
L’indennità di frequenza va corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno.
Tuttavia nel caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico (ad esempio: da gennaio a novembre) l’indennità va corrisposta per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati, previa certificazione rilasciata dalla scuola.
4) Pluriminorati
Nel caso di pluriminorazione, l’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità speciale ai ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione, con l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole (art. 3 della legge n. 289 del 1990).
Resta confermata la compatibilità con la pensione ai minori ciechi parziali.
5) Precisazioni sui ricoveri
L’incompatibilità dell’indennità di frequenza prevista dall’art. 3 della legge 289/1990, in analogia a quanto previsto per l’indennità di accompagnamento (messaggio n. 18291 del 26/09/2011), rileva nei casi di ricovero presso strutture ospedaliere con retta a carico dello stato per un periodo di degenza pari o superiore a 30 giorni.
Si precisa che vanno considerati anche due o più periodi distinti ma contigui, la cui somma è pari o superiore ai 30 giorni (quando la differenza tra l’inizio del periodo successivo e la fine del periodo precedente è minore o uguale ad 1 giorno; es. periodo 1:[1/1/2015-14/1/2015], periodo 2: [15/1/2015-19/1/2015], periodo 3: [20/1/2015- 31/1/2015]).
Si precisa infine che la presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale.
Il Direttore centrale
Marco Ghersevich