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Messaggio 1231 del 18 febbraio 2015
Oggetto: maggiorazione amianto – art.1, comma 115, legge 23 dicembre 2014 n.190 – istituzione del codice ARPA 181.
L’ articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n.190 dispone
che “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria,
gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita
dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per
cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’
accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci
anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda
successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il
riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione
secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi
dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2015”.
Le istruzioni per l’applicazione della richiamata disposizione sono state
diramate con la circolare n.8 del 2015.
Con il presente messaggio si rende nota l’istituzione del codice ARPA 181,
descritto con la nomenclatura “Amianto (1,50) dir e mis circ.8/2015”, volto a tracciare i periodi assicurativi
beneficiati dalla maggiorazione di amianto, maggiorazione che in forza della richiamato comma 115, ammonta
a 1,5 utile sia per il diritto che per la misura della pensione.
Il codice 181 ha le stesse caratteristiche del codice 171 di cui al
messaggio 41791/2005 e traccia periodi antecedenti al 3.10.2003. Inoltre,
il codice 181 prevede un blocco che accetta esclusivamente le domande
per il beneficio di cui al comma 115 presentate dall’1.1.2015 al 31.1.2015. A tal fine
l’operatore in ARPA è obbligato ad inserire la data della domanda nel campo note, dopo la matricola
aziendale.
Si fa presente inoltre che il codice 181 non riguarda i fondi speciali, in
quanto esclusi dal beneficio di cui al più volte richiamato comma 115.
Il codice 181 ha, dunque, le specifiche descritte, mentre le altre condizioni
previste dal comma 115 dovranno essere oggetto di attento controllo da
parte dell’operatore.
L’operatore, quindi, ricevuta l’istanza ed effettuate le verifiche delle
condizioni, potrà procedere a trasformare il codice contributo con valenza
1,25 nel codice contributo 1,5 di nuova istituzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
GABRIELE USELLI