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Messaggio 1478 del 27 febbraio 2015
Oggetto: Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia, ai sensi dell’art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296 - richieste di riscatto relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento.
Con circolare n.26 del 28 febbraio 2008 sono state fornite le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni che hanno disciplinato l’esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (dell’art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296 e relativo decreto ministeriale di attuazione 31 agosto 2007).
In merito alla gestione delle richieste di riscatto, relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti, si precisa che la facoltà di riscatto in esame debba essere esercitata presso la gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito di operazioni di ricongiunzione o trasferimenti perfezionate, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.
Le relative domande di riscatto saranno quindi trasmesse, per competenza, alla gestione previdenziale presso cui è confluita la contribuzione di riferimento per l'istruttoria, il calcolo dell'onere e gli ulteriori adempimenti.