Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Messaggi ME 2015 Messaggio 2535 del 13 aprile 2015
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 8781
Messaggio 2535 del 13 aprile 2015
Oggetto: Assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà di settore e prestazione di esodo per i lavoratori prossimi a pensione (art. 3 e art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012). Incrementi per aspettativa di vita.
Le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 2012 hanno illustrato le nuove disposizioni in materia di requisiti dei trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
La circolare n. 63 del 20 marzo 2015 ha illustrato il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi dell’aspettativa di vita.
In particolare, il citato decreto ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi, confermando, pertanto, la misura dell’adeguamento per aspettativa di vita fissato in via previsionale nel 2011:
- quattro mesi dal 2016 al 2018.
La procedura di verifica del diritto a pensione e di certificazione ai sensi delle diverse salvaguardie, nonché delle prestazioni di esodo dei lavoratori prossimi a pensione (art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012), è stata aggiornata per accertare il raggiungimento dei requisiti in accordo con quanto stabilito nella circolare n. 63 del 2015, relativamente al triennio 2016-2018.
Tale aggiornamento riguarda anche la verifica del diritto a pensione finalizzata all’accesso all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
L’età pensionabile e l’anzianità contributiva minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata subiranno, inoltre, un ulteriore incremento nel biennio 2019-2020 e nei bienni successivi.
Sono stati richiesti numerosi chiarimenti in merito ai potenziali requisiti per il conseguimento del diritto a pensione da utilizzare nell’effettuare le certificazioni preventive necessarie per stabilire il momento in cui i lavoratori possono accedere alle prestazioni straordinarie a carico dei Fondi di solidarietà, ovvero alla prestazione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 92 del 2012, nonché la loro data finale. Tale data finale in considerazione della durata massima prevista per ciascuna delle prestazioni in oggetto può ormai collocarsi nel biennio 2019-2020.
Al riguardo, si ritiene opportuno utilizzare i documenti previsionali più attuali a disposizione, lo scenario demografico Istat - base 2011, ripreso nel rapporto n. 15 della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario, che prevedono un incremento di cinque mesi dell’età pensionabile per il biennio 2019-2020 rispetto a quanto già sancito per il triennio 2016-2018 (cfr. circolare n. 63 del 2015) e un corrispondente incremento dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.
Pertanto, nell’effettuare qualunque attività di certificazione del diritto preventiva, o di consulenza, dovranno essere utilizzate le previsioni sopra indicate che prevedono:
- età pensionabile di 67 anni (rispetto ai 66 anni e 11 mesi previsti nella relazione tecnica alla legge Fornero);
- anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata di 43 anni e 3 mesi per gli uomini e di 42 e 3 mesi per le donne (rispetto ai precedenti, rispettivamente, 43 anni e 2 mesi e 42 e 2 mesi);
- età pensionabile di 64 anni per la fattispecie di cui all’articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (pensione anticipata per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996).
Si sottolinea che la fissazione definitiva dell’età pensionabile, ovvero dell’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata, rimane comunque demandata per legge ad un decreto direttoriale. Solo l’emanazione di tale atto modificherà definitivamente i requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020, i quali potranno anche differire da quelli attualmente previsti.
Le procedure sono state aggiornate in coerenza con i contenuti del presente messaggio per i servizi di consulenza, per le certificazioni del diritto a pensione ai sensi delle diverse salvaguardie, per le prestazioni di esodo dei lavoratori prossimi a pensione (art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012) e per la verifica del diritto a pensione degli assegni straordinari.
Per quanto riguarda la liquidazione degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, le Sedi territoriali avranno cura di utilizzare le previsioni sopra indicate al fine della verifica del diritto all’accesso al Fondo di settore in favore dei lavoratori la cui risoluzione del rapporto di lavoro sia successiva alla data del presente messaggio.