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Messaggio 2769 del 22 aprile 2015
Oggetto: Articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Proroga del termine per la presentazione delle domande. Modifica al messaggio n.1231 del 18.2.2015 e al codice ARPA 181.
Con circolare 8 del 2015 è stata diramata la disciplina applicativa del beneficio di cui all’art.1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014.
Con il messaggio n.1231 del 18.2.2015 è stata resa nota l’istituzione del codice ARPA 181, descritto con la nomenclatura “Amianto (1,50) dir e mis circ.8/2015”, volto a tracciare i periodi assicurativi beneficiati dalla maggiorazione di amianto, maggiorazione che in forza dell’art.1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, ammonta a 1,5 utile sia per il diritto che per la misura della pensione.
L’articolo 10, comma 12-vicies bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha prorogato fino al 30 giugno 2015 il termine per la presentazione all’Inps delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ( vedi messaggio 2489 del 10.4.2015 ).
Con il presente messaggio si rende nota la modifica procedurale apportata al richiamato codice ARPA 181. In forza della modifica in parola, il codice ARPA 181 prevede un blocco che accetta esclusivamente le domande per il beneficio di cui al comma 115 presentate dall’1.1.2015 al 30.6.2015. In tal senso è dunque modificato il messaggio n.1231 del 18.2.2015.
Il Direttore centrale
Gabriele Uselli