Eureka Previdenza

Circolare 12 del 23 gennaio 2015

OGGETTO:     

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.
SOMMARIO:   Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015  per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro,  previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015

senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

 LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a  €  7,88

oltre    € 7,88

fino a  €  9,59

oltre    € 9,59

€  6,97

€  7,88

€  9,59

€  1,39   (0,35) (2)

€  1,57   (0,39) (2)

€  1,91   (0,48) (2)

€   1,40    (0,35) (2)

€   1,58    (0,40) (2)

€   1,93    (0,48) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

€  5,07

€  1,01  (0,25) (2)

€   1,02    (0,25) (2)

 

comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a  €  7,88

oltre    € 7,88

fino a  €  9,59

oltre    € 9,59

€  6,97

€  7,88

€  9,59

€  1,49   (0,35) (2)

€  1,68   (0,39) (2)

€  2,05   (0,48) (2)

€   1,50    (0,35) (2)

€   1,69    (0,40) (2)

€   2,06    (0,48) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

€  5,07

€  1,08  (0,25) (2)

€   1,09    (0,25) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti  di  ripartizione

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D.

ASpI

C.U.A.F.

MATERNITA’

INAIL

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

TOTALE

 17,4275%

      1,03%

   0,0000%

   0,0000%

       1,31%

       0,20%

19,9675%

0,872793

0,051584

0,000000

0,000000

0,065607

0,010016

1,000000

  17,4275%

     1,15%

  0,0000%

     1,31%

     0,20%

20,0875%

0,867579

0,057250

0,000000

0,065215

0,009956

 

1,000000

con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012  da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D.

ASpI

C.U.A.F.

MATERNITA’

INAIL

Contributo addizionale

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

TOTALE

 17,4275%

      1,03%

   0,0000%

   0,0000%

       1,31%

       1,40%

       0,20%

 

21,3675%

0,815608

0,048204

0,000000

0,000000

0,061308

0,065520

0,009360

 

1,000000

  17,4275%

     1,15%

  0,0000%

     1,31%

     1,40%

     0,20%

 

21,4875%

0,811053

0,053519

0,000000

0,060966

0,065154

0,009308

 

1,000000

 

Normativa di riferimento

    art. 2 legge 28/06/2012, n. 92: la DS è sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160;
    art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92: ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale;
    articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
    articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
    art. 120 legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
    art. 49 legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488 (Finanziaria 2002).
    art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione): a decorrere dall’1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
    art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448: a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
    art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97: per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
    art. 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30: l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

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