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Circolare 12 del 23 gennaio 2015
OGGETTO:
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.
SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59 |
€ 6,97 € 7,88 € 9,59 |
€ 1,39 (0,35) (2) € 1,57 (0,39) (2) € 1,91 (0,48) (2) |
€ 1,40 (0,35) (2) € 1,58 (0,40) (2) € 1,93 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,01 (0,25) (2) |
€ 1,02 (0,25) (2) |
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59 |
€ 6,97 € 7,88 € 9,59 |
€ 1,49 (0,35) (2) € 1,68 (0,39) (2) € 2,05 (0,48) (2) |
€ 1,50 (0,35) (2) € 1,69 (0,40) (2) € 2,06 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,08 (0,25) (2) |
€ 1,09 (0,25) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 19,9675% |
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016 1,000000 |
17,4275% 1,15% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,0875% |
0,867579 0,057250 0,000000 0,065215 0,009956
1,000000 |
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20%
21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360
1,000000 |
17,4275% 1,15% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20%
21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308
1,000000 |
Normativa di riferimento
art. 2 legge 28/06/2012, n. 92: la DS è sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160;
art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92: ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale;
articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
art. 120 legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
art. 49 legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488 (Finanziaria 2002).
art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione): a decorrere dall’1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448: a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97: per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
art. 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30: l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
Il Direttore Generale
Nori