Eureka Previdenza

Circolare 55 del 10 marzo 2015

OGGETTO:     

Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2015
SOMMARIO:     

1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

2. Aliquota contributiva per l’anno 2015

3. Proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. Riscossione del contributo di maternità

5. Modalità di versamento

1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Per il corrente anno la variazione dell’indice dei prezzi al consumo è stata accertata dall’ISTAT nella misura dello 0,2%. La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta essere il seguente:

Anno 2014

Retribuzione convenzionale

misura giornaliera

 €  26,49

misura mensile (25gg)

  €  662,00       

 

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2015, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2015 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

 Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D.

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

  0,11

0,007383

Adeguamento

14,79

0,992617

Totale

14,90

1,000000

 

Il contributo mensile per l'anno 2015, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 98,64 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

base

       0,73

adeguamento

     97,91

Totale

     98,64

 

3. Sgravio contributivo ex art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016”.

A far tempo dal periodo “gennaio 2013”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

    · · 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
    · · 57,50% per il 2015;
    · · 50,30% per il 2016

Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 41,92 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

euro      0,31

Adeguamento

euro    41,61

Totale

euro    41,92

 

4. Riscossione del contributo di maternità

Con circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla l. 13 marzo 1958 n. 250 e s.m.i..

Ai sensi del nuovo comma 1 bis inserito nell’art. 82 del d.lgs. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art. 12, co. 3 della legge 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di € 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

5. Modalità di versamento

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2015.

In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

         

Il Direttore Generale

Cioffi

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