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Circolare 5 del 7 gennaio 1985
Oggetto: Legge 2 maggio 1983, n. 181. Ricostituzione nell' assicurazione
italiana delle posizioni assicurative trasferite all' Istituto
Nazionale di assicurazione sociale libico. Variazione al piano dei
conti.
Facendo seguito alla circolare del 2 agosto 1983, n. 3104 CI - n. 631
RCV (1), si forniscono ulteriori indicazioni per l' applicazione delle
disposizioni della legge in oggetto in ordine alle questioni per le quali era
stata fatta riserva di successive istruzioni.
1 - CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA RELATIVA ALLE PENSIONI O QUOTE DI
PENSIONE CORRISPONDENTI ALLE CONTRIBUZIONI TRASFERITE ALL' INAS LIBICO.
Al fine di dirimere eventuali dubbi sorti al riguardo, si premette che le
contribuzioni IVS rese efficaci dall' art. 1 della legge sono quelle versate a
questo Istituto sino a quando lo stesso ha operato nel territorio libico e
cioe' sino al 30 giugno 1957. Le contribuzioni versate dopo tale data all'
INAS libico non rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della norma in
argomento.
Per il calcolo della riserva matematica da chiedere allo Stato per la
copertura degli oneri pensionistici derivanti dalle contribuzioni a suo tempo
trasferite all' INAS libico ed ora rese efficaci dalla legge, le Sedi si
atterranno ai seguenti criteri:
- i soggetti titolari delle contribuzioni a suo tempo trasferite
saranno in concreto individuati in occasione della trattazione di pratiche di
vario genere (pensioni, domande di autorizzazione ai versamenti volontari,
trasferimenti di posizioni, ricongiunzione, istanze varie, ecc. ); va da se'
che le Sedi per individuare i soggetti medesimi potranno avvalersi di ogni
altro mezzo a disposizione, o, comunque, ritenuto idoneo allo scopo;
- identificati, come sopra detto, i soggetti titolari delle predette
contribuzioni, le Sedi cureranno l' acquisizione dei dati personali ed
assicurativi occorrenti per il calcolo della riserva matematica; tali dati
sono quelli che occorrono per l' espletamento delle operazioni di costituzione
di rendita vitalizia ai sensi dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 e delle
altre operazioni di riscatto il cui onere e' basato sulla stessa tecnica;
- il calcolo della riserva matematica sara' riferito alla data di
entrata in vigore della legge n. 181/1983 (2) e cioe' al 31 maggio 1983. Di
conseguenza, gli elementi di calcolo (norme per la determinazione della
pensione, condizioni assicurative, eta' , tabelle, ecc.) vanno determinati
avendo riguardo alla data predetta;
- il calcolo della riserva matematica sara' eseguito secondo le norme
ed i criteri vigenti per l' applicazione dell' art. 13 della legge n.
1338/1962, capitalizzando la quota annua di pensione corrispondente ai
contributi IVS trasferiti all' INAS libico e resi efficaci nell' AGO dall'
art. 1 della legge; tale quota di pensione sara' , pertanto, quella calcolata
esclusivamente su tali contributi nei casi di soggetti sprovvisti di
altre contribuzioni, mentre, per i soggetti che vantano anche altre
contribuzioni, tale quota sara' ricavata, come di consueto, per differenza tra
la pensione annua corrispondente al coacervo dei contributi (contributi
trasferiti all' INAS piu' contributi diversi) e la pensione annua
corrispondente ai soli contributi diversi; per i soggetti pensionati con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, la quota
annua di pensione e' quella derivante dall' aumento della pensione stessa per
effetto del computo dei contributi in argomento (in caso di pensione integrata
al minimo, si assumera' l' incremento della pensione quale risulta dal calcolo
dei contributi, prescindendo dalla circostanza se la pensione, includendo i
contributi di cui alla legge in esame, superi o resti inferiore al citato
trattamento minimo);
- ottenuto l' importo della riserva matematica lo stesso sara' ridotto
del cinquanta per cento.
Al termine di ciascun esercizio, entro i termini fissati annualmente con
la circolare delle chiusure contabili, le Sedi provvederanno a trasmettere a
questa Direzione Generale - Servizio Bilanci - un prospetto riepilogativo
(v. all. n. 1) dei dati relativi alle posizioni assicurative costituite nell'
anno, occorrente per la richiesta delle somme poste dalla legge a carico dello
Stato.
2 - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DAGLI INTERESSATI TITOLARI DI PENSIONE CON
DECORRENZA ANTERIORE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 181/1983.
Con riferimento alla riserva espressa nella citata circolare (punto n. 4,
ultimo periodo), si comunica che nei confronti di coloro i quali avevano
esercitato in proprio il riscatto di periodi coperti di contribuzioni
trasferite all' INAS libico, che riacquistano efficacia in forza della legge
in argomento, potra' farsi luogo al rimborso delle somme versate dagli
interessati, anche se i periodi riscattati sono stati utilizzati in pensione
con decorrenza anteriore all' entrata in vigore della legge medesima.
Tale rimborso, peraltro, sara' ammissibile solo per la parte che
risultera' disponibile sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) lo Stato si assumera' , come previsto dalla legge n. 181, il
pagamento della riserva matematica ridotta del 50 per cento, relativa alla
pensione o quota di pensione derivante dai periodi contributivi contemplati
dalla legge anzidetta, con riferimento per quel che concerne il calcolo, alla
data di entrata in vigore di quest' ultima (v. art. 5);
b) l' INPS - a fronte della riserva matematica originaria a suo tempo
calcolata mediante i noti coefficienti che, tenendo conto della durata media
di vita, presuppongono il godimento di una quota di pensione vitalizia -
effettuera' il conteggio della riserva matematica sulla base dei coefficienti
che terranno conto di una durata temporanea della rendita vitalizia (dalla
data di presentazione della originaria domanda di riscatto da parte dell'
interessato alla data di decorrenza della pensione fissata dall' art. 5 della
legge n. 181 - 31 maggio 1983). La differenza, se esiste, rappresentando la
quota di riserva matematica non utilizzata, verra' rimborsata all'
interessato.
I coefficienti di rendita temporanea - necessario al calcolo della
riserva con la quale determinare per differenza la somma da rimborsare -
saranno indicati da questa Direzione Generale - Ruolo Professionale - Ramo
attuariale, al quale le Sedi indirizzeranno le singole richieste allegando
fotocopia del Mod. R.v.r. 4/bis mediante il quale e' stato effettuato il
calcolo del valore di riscatto originario.
La somma da rimborsare risultera' , pertanto, dalle seguenti operazioni:
P X C = rm
R M - rm = somma da rimborsare
in cui:
P = quota annua di pensione a suo tempo presa a base per il calcolo
della riserva matematica originaria;
C = coefficiente di rendita temporanea (indicato dal Ramo Attuariale);
RM = riserva matematica calcolata a suo tempo (ridotta del 50% se in
origine venne applicata tale riduzione);
rm = riserva matematica riferita a rendita temporanea (ridotta del 50%
se tale riduzione e' stata applicata su RM).
Qualora siano state effettuate operazioni di riscatto inerenti ad un
periodo di cui solo una parte e' coperta da contributi interessati dalla legge
in esame, (per cui non si realizza una coincidenza completa tra periodo
ammesso a riscatto e periodo coperto da contributi trasferiti all' INAS), le
somme versate a titolo di riscatto relative ai periodi privi di tali
contributi non saranno ammesse a rimborso dovendo il riscatto effettuato per
tali periodi restare in essere.
In questi casi, si rendera' , pertanto, necessario scorporare dal dato
complessivo originario (riserva matematica relativa all' intero periodo
riscattato), l' importo della riserva matematica inerente ai soli periodi
coperti da contributi trasferiti all' INAS.
Nei casi di cui trattasi, la determinazione della somma eventualmente
rimborsabile sara' effettuata da questa Direzione Generale - Ruolo
Professionale - Ramo Attuariale, cui le Sedi invieranno copia del citato
Modello R.v.r. 4/bis corredato della copia della posizione assicurativa,
evidenziando i periodi ammessi a riscatto ed il corrispondente numero di
settimane, per i quali si verifica coincidenza con i contributi trasferiti
all' INAS.
La individuazione dei soggetti interessati al rimborso, trattandosi di
soggetti gia' pensionati al momento di entrata in vigore della legge n.
181/1983, verra' effettuata sulla base delle richieste degli interessati o con
qualsiasi altro mezzo possibile.
In occasione dell' espletamento delle pratiche di rimborso, verra'
conteggiata anche la riserva matematica ridotta del 50 per cento da accollare
allo Stato, il cui importo dovra' essere segnalato a fine anno a questa
Direzione Generale, unitamente agli altri elementi, come disposto al
precedente punto n. 1.
Nell' effettuare il calcolo della riserva matematica da accollare allo
Stato, la quota differenziale di pensione da capitalizzare sara' determinata,
con riferimento al 31 maggio 1983, sulla base della differenza tra la pensione
annua corrispondente al coacervo dei contributi (contributi trasferiti all'
INAS ed altri contributi) e la pensione annua corrispondente ai soli altri
contributi (da detto calcolo verranno, pertanto, stralciate le contribuzioni,
coincidenti con i periodi contributivi trasferiti all' INAS, derivanti da
operazioni di riscatto le cui somme sono rimborsabili agli interessati secondo
quanto detto in precedenza).
3 - POSIZIONI TRASFERIBILI MA NON TRASFERITE PER QUALSIASI MOTIVO ALL' INAS
LIBICO.
Per le posizioni trasferibili, ma per qualsiasi motivo non trasferite
all' Ente libico, ferma restando la loro piena efficacia nell' assicurazione
IVS, le Sedi non effettueranno gli adempimenti per il calcolo della riserva
matematica di cui al precedente punto n. 1, non contemplando la legge l'
accollo allo Stato del relativo onere.
4 - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI PRESSO ALTRE GESTIONI DELLE
CONTRIBUZIONI TRASFERITE O TRASFERIBILI ALL' INAS LIBICO RESE EFFICACI
NELL' ASSICURAZIONE IVS AI SENSI DELL' ART. 1 DELLA LEGGE N. 181/1983.
Agli effetti della ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n. 29 (3), presso altre gestioni previdenziali delle contribuzioni in
epigrafe, le Sedi valuteranno tali contribuzioni sulla base di comuni criteri.
Per la determinazione dei relativi importi ed interessi si fara' ,
pertanto, uso degli appositi prontuari.
Si intende che, per l' accollo allo Stato dei corrispondenti oneri,
dovranno essere espletati gli adempimenti per il calcolo della riserva
matematica di cui prima si e' detto.
5 - ISTRUZIONI CONTABILI.
Ogni qualvolta si verifichino casi di rimborso, contemplati dall' art.
4 della legge n. 181/1983, le Sedi, dopo averne quantificato l' ammontare,
liquideranno agli interessati, come di consueto, le somme spettanti. Tali
somme dovranno essere addebitate al conto FPR 34/04 di nuova istituzione (vedi
allegato n. 2).
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2370.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1149.
(3) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 340.
Allegati V. supporto cartaceo.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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