Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Contribuzione Obbligatoria Gestione separata Gestione separata INPS/INARCASSA Giurisprudenza
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 7026
Gestione separata INPS/INARCASSA
Giurisprudenza
(circ.72/2015)
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare quale disciplina previdenziale debba ritenersi applicabile ai soggetti che esercitano attività libero professionale, definendo l’ambito applicativo e le ricadute sul corretto inquadramento contributivo del concetto di “esercizio della professione”.
Diverse sentenze della predetta Corte tra le quali la n. 14684 del 29 agosto 2012, e, successivamente, la n. 5827 del 8 marzo 2013 e la n. 9076 del 15 aprile 2013, hanno chiarito il regime previdenziale applicabile all’esercizio di attività professionali anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.
Invero, la Corte di Cassazione, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un’attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma, ha puntualizzato che il concetto di “esercizio della professione” deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nella piena considerazione della continua evoluzione delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero- professionali. Secondo la Suprema Corte, infatti, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.
Pertanto, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all’Ente previdenziale di categoria.