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Cumulo ex dlgs 184/1997
Pensione di inabilità
(circ.116/2011) (circ.103/2017)
La legge n. 214 del 2011 nulla ha innovato in merito ai requisiti di accesso per la pensione di inabilità.
Peraltro, l’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In tale contesto la domanda di pensione di inabilità in cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997 rappresenta, come precisato al p. 2 del messaggio n. 7145 del 2015, un’alternativa, a richiesta dell’interessato.
Come noto, il diritto al trattamento di inabilità in cumulo, si consegue previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.
La domanda di pensione di inabilità in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti, compreso quello sanitario - dalla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante (crf. punto 4 della circ.116/2011), ad eccezione dei casi in cui al momento del verificarsi dell’evento inabilitante il soggetto risulti iscritto ad una Cassa professionale, ovvero, ad una gestione esclusiva dell’AGO che non coincida con quella di ultima iscrizione. In tali ultimi casi la domanda di pensione di inabilità in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps non esclusiva dell’AGO in cui il soggetto è stato precedentemente iscritto o, in mancanza di tale gestione, dalla gestione Inps non esclusiva dell’AGO in cui il soggetto è stato successivamente iscritto.
Si rammenta che la concessione della pensione di inabilità in cumulo, una volta acquisito il relativo diritto, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di erogabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222 del 1984.
Come chiarito al p. 2.1 della circolare n. 116 del 2011 “La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996”.
Pertanto, i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso le Casse professionali, sono utili ai fini del diritto alla pensione di inabilità in cumulo e non anche ai fini della misura della stessa pensione.
Conseguentemente, ai fini della misura della pensione di inabilità in cumulo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, l’importo riferito all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato (pari all’importo dell’assegno di invalidità) deve essere determinato senza tener conto dei periodi assicurativi posseduti nelle Casse professionali, mentre l’importo della maggiorazione deve essere determinato tenendo conto anche dei periodi assicurativi posseduti nelle Casse professionali, considerato che detta maggiorazione è rapportata all’anzianità contributiva maturata dall’interessato.
Qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, oltre alla pensione di cui all’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973 (cfr. Circolare n. 120 del 6/8/2013 e Messaggio n. 6528 dell’8/8/2014).