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DIS-COLL
Decadenza
(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017)
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:
- perdita dello stato di disoccupazione perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015;
- non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (nella circ.115/2017 si parla di titolarità di trattamenti pensionistici diretti);
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011