Eureka Previdenza

DIS-COLL

Finanziamento

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.89/2017) (circ.115/2017)

In relazione all’estensione della tutela della prestazione DIS-COLL agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017, secondo quanto previsto dall’art. 15, co. 15-ter del d. lgs. n. 22 del 2015, come modificato dall’art. 7 della l. n. 81 del 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.

Ai sensi del successivo comma 15-quater del medesimo articolo 15, l'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in materia di copertura finanziaria delle leggi.

DIS-COLL

Finanziamento

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.89/2017) (circ.115/2017)

In relazione all’estensione della tutela della prestazione DIS-COLL agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017, secondo quanto previsto dall’art. 15, co. 15-ter del d. lgs. n. 22 del 2015, come modificato dall’art. 7 della l. n. 81 del 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.

Ai sensi del successivo comma 15-quater del medesimo articolo 15, l'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in materia di copertura finanziaria delle leggi.

Finanziamento dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e  sino  al  30  giugno  2017,  nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Secondo quanto previsto  dall’art.3 comma 3 octies del decreto milleproroghe 2017 in esame, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017. Pertanto l'INPS riconosce l’indennità DIS COLL 2017  in  base  all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e provvede a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

L’INPS assicura il monitoraggio dell’andamento della spesa attraverso comunicazioni specifiche ai Ministeri vigilanti. In particolare sarà segnalato periodicamente il raggiungimento di significativi livelli di utilizzo dei predetti limiti annui.

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro per l'anno 2017.

Il comma 310 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2016 prevede che l'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e provvede a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Le  risorse  stanziate  dall'articolo  19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi  previsti  dal  richiamato comma 310 dell’art. 1 della legge di stabilità,  nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro per l'anno 2017.

Il predetto limite di finanziamento può essere incrementato in misura pari  alle  risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°  gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate  con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro  il  31  maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,  ai  fini del predetto procedimento accertativo,  per  la  loro  intera  durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,  comma  6,  del  citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

L’INPS assicura il costante monitoraggio dell’andamento della spesa attraverso comunicazioni specifiche ai Ministeri vigilanti. In particolare sarà segnalato periodicamente il raggiungimento di significativi livelli di utilizzo dei predetti limiti annui.

Anno 2015

Anno 2015

Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei  collaboratori  coordinati  e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono  al  finanziamento  degli  oneri  relativi  alle disposizioni di cui all’art.15 del richiamato d.lgs. n.22 per l’anno 2015 e  pertanto in relazione allo stesso anno 2015  non  trovano applicazione  le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.

All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di  cui al suddetto art.15 anche  per  gli  anni  successivi  al  2015  si provvede  con  le risorse  previste  da   successivi   provvedimenti legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

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