Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito

Cumulabilità

(circ.90/2015)

L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.

L’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, derivanti da attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

Per i periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito

Cumulabilità

(circ.90/2015)

L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.

L’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, derivanti da attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

Per i periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.

Cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente

Gli assegni straordinari sono invece cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno stesso. Ai fini della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del versamento dovuto.

Cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo

Gli assegni straordinari sono altresì cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato, nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.

La quota di assegno che supera questo limite viene trattenuta per i mesi di svolgimento dell’attività di lavoro.

Per l’individuazione del reddito da lavoro autonomo, si rimanda ai criteri esposti al punto 1 della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 e alle tipologie di reddito soggette a dichiarazione, pur se non esaustive di tutte le casistiche emergenti dalle evoluzioni del mercato del lavoro.

L’importo della trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto, rapportato a mese.

Obblighi del titolare di assegno che lavora

Il beneficiario dell’assegno è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):

  • all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
  • al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.

Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa ed i redditi conseguiti.

Inadempimento dell'obbligo di comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l).

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