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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del Gruppo Poste Italiane
Finanziamento delle prestazioni straordinarie
(circ.95/2015)
Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile:
- in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES , per la sede INPS indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata al fine di darne comunicazione all’ente esodante;
- sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: prestazioni di esodo”, per i datori di lavoro. Il servizio de quo rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”). Il codice PIN (o la sua estensione) deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale avviene il versamento mensile.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni.
La predetta sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di tesoreria di Sede sono state da ultimo illustrate con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.
Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata
Le società del Gruppo Poste sono tenute a versare un contributo straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.
Il contributo sarà versato per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia.
Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore>di <Dati Retributivi>, il nuovo codice “AP” che assume il nuovo significato di “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del Gruppo Poste Italiane”.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 32,65% della suddetta base imponibile).
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice |
Significato |
M137 |
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dalFondo Gruppo Poste Italiane a carico dei datori di lavoro. |
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dalFondo Gruppo Poste Italiane a carico dei datori di lavoro.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel Flusso Uniemens individuale utilizzando all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> <Dati retributivi> il codice “PT” avente il significato di “Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del Gruppo Poste Italiane”.
Per ciascun lavoratore, dovrà essere indicata la qualifica rivestita all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre all’interno dell’elemento<Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile)
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice |
Significato |
M115 |
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dal Fondo Gruppo Poste Italiane a carico dei datori di lavoro”. |
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dal Fondo Gruppo Poste Italiane a carico dei datori di lavoro”.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del Gruppo Poste Italiane
Modalità di finanziamento delle prestazioni
(circ.95/2015)
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
- contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;
- contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;
- contributo straordinario; per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del Gruppo Poste Italiane
Cumulabilità
(circ.95/2015)
L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
Il comma1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività delle imprese del Gruppo Poste Italiane.
Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata vengano sospesi.
Diversamente, i successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.
In particolare, i commi 3, 4 e 6 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta. Parimenti, la base imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata verrà ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 11 comma 7) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro ed i redditi conseguiti.
Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:
- all’azienda esodante per il rilascio del nulla osta;
- al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (art. 4 del decreto interministeriale).
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del Gruppo Poste Italiane
Ricorsi amministrativi
(Circ.95/2015)
Come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto n. 78642/2014, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo (presso la Direzione generale dell’Inps), al quale spetta decidere in unica istanza.
L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore può essere sospesa dal Direttore generale per profili di illegittimità.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del Gruppo Poste Italiane
Contribuzione correlata
(circ.95/2015)
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versato dal datore di lavoro, al nuovo Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento per la contribuzione utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata, per espressa previsione del decreto interministeriale, è dovuta tenendo conto di quanto previsto dal comma 34 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, il quale rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di appartenenza dei lavoratori, tempo per tempo vigente.
L’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste per il 2015 è pari al 32,65%, per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992).
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
Come sopra precisato, se l’erogazione dell’assegno straordinario avviene, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.