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Circolare 42 del 26 febbraio 2016
OGGETTO:
art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: modifica delle disposizioni del T.U. maternità/paternità riguardante le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Aggiunta dell’articolo 64 bis T.U. in materia di adozioni e affidamenti e dell’articolo 64 ter T.U. sul diritto alle prestazioni in mancanza di contribuzione effettiva.
Istruzioni contabili e modalità di pagamento. Variazione al piano dei conti.
SOMMARIO:
La circolare fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di:
indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.
Indice: Premessa.
Diritto all’indennità per un periodo di 5 mesi in caso di adozione e affidamenti preadottivi.
Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante.
Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa.
Istruzioni contabili
Modalità di pagamento
Regime fiscale della prestazione
Il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, ha apportato modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) con riferimento, tra l’altro, alle disposizioni relative alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, l’art. 13 del citato decreto legislativo n. 80 ha introdotto nel T.U. citato gli artt. 64 bis e 64 ter in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di “automaticità” delle prestazioni.
Le misure previste dalle menzionate disposizioni sono state introdotte a carattere sperimentale, per le giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 (art. 26 del decreto legislativo n. 80/2015); per effetto del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 le nuove disposizioni trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri vigilanti (vedi successivo par. 3).
Premesso quanto sopra, acquisito il parere del Ministero vigilante, si forniscono con la presente circolare le prime istruzioni per l’applicazione delle norme in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni operative già adottate sugli argomenti trattati; si richiamano in particolare le istruzioni a suo tempo fornite con:
circolare INPS n. 47 dell’1 marzo 1999 per le modalità di accredito dei contributi;
circolare n. 93 del 26 maggio 2003 per la misura ed il calcolo della indennità di maternità/paternità prevista dal decreto ministeriale 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata;
circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 per l’individuazione dei periodi di maternità/paternità indennizzabili.
1. Diritto all’indennità per un periodo di 5 mesi in caso di adozione e affidamenti preadottivi.
Il nuovo art. 64 bis del T.U. è così formulato: “In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”
La disposizione in esame – che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti - non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell’ambito delle disposizioni del T.U. maternità/paternità, il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.
In attuazione della sentenza in argomento, l’Istituto ha fornito a suo tempo specifiche indicazioni alle quali si rimanda (rif. messaggio Hermes n. 1785/2013).
Si rammenta che l’indennità in argomento spetta alle condizioni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2002 emanato ai sensi dell’art. 59, comma 16, della legge 449/1997.
Si rappresenta, tuttavia, che è di imminente pubblicazione un nuovo decreto ministeriale di modifica delle condizioni di accesso alla tutela della maternità in caso di adozione e affidamento.
2. Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante.
Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, rubricato “Automaticità delle prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”.
L’art. 64 ter, sopra riportato, comporta il riconoscimento del diritto all’indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
La norma trova applicazione anche per il riconoscimento dell’indennità per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002, sopra richiamati.
Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).
Si forniscono di seguito prime istruzioni per l’applicazione della norma in argomento.
Come noto, i decreti ministeriali del 4 aprile 2002 e del 12 luglio 2007 subordinano l’erogazione delle indennità economiche di maternità/paternità in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995, all’accreditamento effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di maternità. A tali fini, l’aliquota richiesta è quella maggiorata per le prestazioni di maternità, ed è attualmente pari allo 0,72%.
Fermo restando quanto sopra, l’art. 64-ter introduce la possibilità di corrispondere l’indennità in argomento anche nei casi di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante, sulla base di contributi “dovuti”, secondo le indicazioni di seguito dettagliate.
Si precisa che queste nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati”,in quanto non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva (collaboratori o associati in partecipazione) che è in capo invece al committente/associante.
Si rammenta, infatti, che l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato - nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo (nel caso di committente) ovvero del 55% e 45% (nel caso di associante) - e che l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo.
Per le predette ragioni, la norma non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.
2.2 Periodi di congedo di maternità/paternità indennizzabili.
In mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti dall’anno 2015 in poi (art. 26 del decreto legislativo n.80/2015 cit.).
Con particolare riferimento all’anno 2015 si precisa quanto segue.
Sono indennizzabili, anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma).
Sono, inoltre, interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma.
Invece, non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento. Analogamente, non è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta ex art. 64 ter T.U. le giornate di congedo di maternità/paternità ricadenti nell’anno 2014. Inoltre, come detto, la contribuzione “dovuta”, non è utile per l’indennizzo del congedo parentale, indipendentemente dal momento di fruizione.
Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti casistiche.
A) Per i periodi di congedo di maternità/paternità con data di inizio coincidente o successiva al 25 giugno 2015, il diritto all’indennità è riconosciuto anche nel caso in cui, nei 12 mesi di riferimento, in mancanza di contribuzione effettiva, il requisito delle 3 mensilità di contribuzione risulta perfezionato in tutto o in parte mediante la contribuzione dovuta.
Esempio 1 (inizio congedo in data coincidente o successiva al 25 giugno 2015)
Periodo di congedo di maternità dal 26 giugno 2015 al 26 novembre (data presunta coincidente con la data effettiva) richiesto per il mese di dicembre 2015 – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: giugno 2014/maggio 2015.
Compenso pagato nell’anno 2015 al quale corrisponde una contribuzione dovuta, con aliquota maggiorata, utile a coprire 3 mesi di contributi. In assenza di versamento dei contributi da parte del committente, ed in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, il congedo di maternità è indennizzabile mediante la contribuzione dovuta: nell’esempio, ipotizzando l’iscrizione alla Gestione separata in data antecedente al 1° gennaio 2015, i 3 mesi di contributi sono attribuiti, in modo simulato ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015.
B) Per i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia per il congedo obbligatorio la cui data di inizio è antecedente al 25 giugno 2015 ma la cui durata si protrae ininterrottamente oltre tale data, l’indennità è riconosciuta per l’intero periodo di congedo, quindi anche per le giornate antecedenti al 25 giugno 2015, se nei 12 mesi di riferimento sussiste il requisito minimo contributivo (3 mesi) perfezionato eventualmente anche con la contribuzione dovuta (esempio 2).
Esempio 2 (inizio del congedo in data precedente al 25 giugno 2015 e perdurante oltre tale data)
Periodo di congedo di maternità “a cavaliere” dal 17 maggio 2015 al 17 ottobre (data presunta coincidente con la data effettiva) – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: maggio 2014/aprile 2015.
Compenso pagato nell’anno 2014 al quale corrisponde una contribuzione dovuta, con aliquota maggiorata, utile a coprire 8 mesi di contributi. In assenza di versamento dei contributi da parte del committente, ed in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, il congedo è indennizzabile in base ai mesi di contribuzione dovuta: nell’esempio, ipotizzando l’iscrizione alla Gestione separata in data antecedente al 1° gennaio 2014, gli 8 mesi di contributi dovuti sono attribuiti, in modo simulato, ai mesi compresi tra gennaio ed agosto 2014.
C) Se il congedo di maternità/paternità è iniziato nell’anno 2014 e si è protratto oltre (o fino) il 25 giugno 2015, il congedo è indennizzabile per le giornate dal 1° gennaio 2015 in poi e non per le giornate di congedo ricadenti nell’anno 2014 (esempio 3).
Esempio 3 (inizio del congedo nell’anno 2014 e durata dello stesso oltre la data del 25 giugno 2015)
Periodo di congedo di maternità anticipata ed ordinaria “a cavaliere” dal 15 dicembre 2014 al 27 giugno 2015 (senza soluzione di continuità) – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: dicembre 2013/novembre 2014.
Compenso pagato nell’anno 2014 al quale corrisponde una contribuzione dovuta, con aliquota maggiorata, utile a coprire 5 mesi di contributi. In assenza di versamento dei contributi da parte del committente, ed in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, il congedo è indennizzabile in base ai mesi di contribuzione dovuta: nell’esempio, ipotizzando l’iscrizione alla Gestione separata a febbraio 2014, i 5 mesi di contributi dovuti sono attribuiti in modo simulato ai mesi compresi tra febbraio e giugno 2014. Pertanto, nel caso in esame, il congedo è indennizzato per tutte le giornate di congedo ricadenti nel 2015, precisamente dal 1° gennaio 2015 al 27 giugno 2015 mentre non sono indennizzate le giornate ricadenti nel 2014 (ossia dal 15 dicembre 2014 al 31 dicembre 2014).
D) I congedi di maternità/paternità il cui termine ultimo sia in data antecedente al 25 giugno 2015 sono indennizzabili esclusivamente sulla base della contribuzione effettivamente versata.
Esempio 4 (periodo di congedo di maternità concluso prima del 25 giugno 2015)
Periodo di congedo di maternità dal 15 gennaio 2015 al 15 giugno 2015 (data presunta coincidente con la data effettiva) – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: gennaio 2014/dicembre 2014.
In questo esempio il congedo di maternità ricade sotto la normativa previgente quindi è indennizzato solo in presenza di contribuzione effettiva nei 12 mesi di riferimento.
E) Il congedo di maternità/paternità non può essere indennizzato nei casi in cui il requisito contributivo minimo delle 3 mensilità non sia rinvenibile nei 12 mesi di riferimento, né attraverso contribuzione effettiva né attraverso la contribuzione dovuta.
Esempio 5 (periodo di congedo di maternità iniziato dopo il 25 giugno 2015 in carenza del requisito delle 3 mensilità)
Periodo di congedo di maternità dal 26 giugno 2015 al 26 novembre (data presunta coincidente con la data effettiva) – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: giugno 2014/maggio 2015.
Compenso pagato nell’anno 2015 al quale corrisponde un debito contributivo, con aliquota maggiorata, utile a coprire solo 2 mesi di contributi. In assenza di altri contributi versati o dovuti, il congedo non è indennizzabile per carenza del requisito contributivo.
2.3. Istruttoria per l’erogazione delle prestazioni in base alla contribuzione “dovuta”.
Come detto, fermo restando il requisito dei 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti all’inizio del periodo di congedo di maternità/paternità, la disciplina introdotta dall’art. 64 ter del T.U. consente l’erogazione delle prestazioni anche sulla base di contributi dovuti (e non versati) da parte del committente/associante.
Si precisa che la contribuzione “dovuta” sussiste solo se il committente/associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.
Premesso ciò, se nei 12 mesi di riferimento non sono rinvenuti 3 mesi di contributi effettivamente versati, oppure se i mesi di contributi versati sono inferiori a 3, occorre procedere, mediante consultazione dell’archivio della gestione separata, nel seguente modo:
a) verificare l’esistenza di compensi erogati alla lavoratrice e la contribuzione dovuta nella misura dell’aliquota piena (ossia comprensiva dell’aliquota maggiorata per le prestazioni di maternità).
Gli operatori di sede possono visualizzare tali dati, per l’anno o gli anni di interesse, all’interno della casella “Presenza periodi non accreditati” cliccando la voce “SI”. La maschera successiva contiene le informazioni necessarie sulla contribuzione dovuta, in quanto presenta il compenso versato dal committente/associante alla lavoratrice interessata, con la valorizzazione della relativa contribuzione dovuta, calcolata in base all’aliquota denunciata dal committente/associante, che, come detto, per le prestazioni di maternità deve essere maggiorata, attualmente, dello 0,72%. Si rammenta che l’aliquota maggiorata è dovuta se le lavoratrici non sono assicurate ad altra forma previdenziale obbligatoria e se non sono pensionate. Pertanto, se l’aliquota visualizzata risulta non corretta, perché ad esempio è stato riscontrato che la lavoratrice era contemporaneamente assicurata per la maternità presso altra gestione previdenziale obbligatoria, l’operatore non procede alla liquidazione della prestazione e segnala tale circostanza all’Anagrafica e flussi, per i conseguenti adempimenti;
b) calcolare il numero delle mensilità accreditabili ed i mesi solari coperti dalla contribuzione “dovuta”.
Individuata la contribuzione dovuta, occorre:
- reperire l’importo mensile contributivo riferito all’anno in cui è stato pagato il compenso (importo come noto rivalutato annualmente e che, nell’anno 2015, è pari ad euro 398,03 – rif. circolare Inps n. 78 del 2015);
- procedere, quindi, dividendo la predetta contribuzione dovuta per questo importo mensile contributivo in modo da ottenere il numero di mensilità accreditabili;
- individuato il numero di mensilità riconoscibili in base alla contribuzione dovuta, occorre procedere con l’attribuzione di tali mensilità ai mesi solari. A tale fine trovano applicazione le stesse regole previste per l’accreditamento della contribuzione effettiva: le mensilità dovute si attribuiscono a decorrere dal mese di gennaio dell’anno di versamento del compenso oppure, in caso di prima iscrizione, dal mese di iscrizione (rif. citata circolare Inps n. 47 del 1999 par. 1).
Si ribadisce che la contribuzione dovuta può andare anche ad integrazione della contribuzione versata per cui, nei 12 mesi di riferimento, è possibile che il requisito delle 3 mensilità sia soddisfatto, ad esempio, con 2 mensilità effettivamente accreditate e con 1 mensilità di contribuzione ancora dovuta.
E’, invece, da escludersi l’indennizzo di periodi di congedo di maternità/paternità qualora nei 12 mesi di riferimento non sia rinvenibile alcuna contribuzione, né versata né dovuta, ovvero una contribuzione, versata o dovuta, inferiore alle suddette richieste 3 mensilità.
Si sottolinea che la simulazione con la quale si attribuiscono mesi di contribuzione dovuta ha effetto ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni di maternità; nessun altro effetto può scaturire sulla posizione contributiva, su prestazioni pensionistiche o altre prestazioni.
Restano immutati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni in argomento, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in ragione della specificità dell’evento (congedo di maternità o paternità per parto, adozione o affidamento); per tali aspetti si rinvia, oltre che alle disposizioni di legge vigenti, anche alle istruzioni contenute in circolari e messaggi nel tempo emanati, alcune delle quali richiamate in premessa.
Rimangono, altresì, ferme le condizioni di indennizzo del congedo parentale previgenti alla riforma: pertanto l’indennità di congedo parentale può essere corrisposta solo a condizione che nei 12 mesi antecedenti al congedo di maternità risultano almeno 3 mesi di contribuzione effettiva. Il riconoscimento dell’indennità di maternità/paternità in base alla contribuzione dovuta non è quindi sufficiente per il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale.
Il pagamento della prestazione, come di consueto, è effettuato direttamente dalla Strutture periferiche in favore delle lavoratrici e dei lavoratori richiedenti.
3. Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa
Come noto, ai sensi dell’art. 64 T.U., le prestazioni previdenziali a carico della gestione separata sono erogate nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo (aliquota dello 0,50% successivamente elevata allo 0,72% dal DM 12 luglio 2007 – comma 16, art. 59, legge 449/1997 - art. 84 T.U.).
Riguardo alle riforme introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 2015 invece gli oneri sono finanziati mediante riduzione del fondo di cui all’art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri complessivi sono valutati, per l’anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto 80/2015).
Per gli anni successivi, l’applicazione delle riforme è assicurata mediante appositi stanziamenti annui previsti dall’art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015, che si riporta testualmente: “i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.”
Si rammenta che l’art. 27 del decreto n. 80/2015, sopra richiamato, prevede la clausola di salvaguardia in forza della quale il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal decreto stesso; nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 26, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli.
L’onere derivante dall’estensione da 3 a 5 mesi del periodo di spettanza dell’indennità di maternità alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento preadottivo, ai sensi dell’art. 64-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), introdotto dall’art. 13, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è posto a carico dello Stato.
Pertanto, per le relative imputazioni contabili, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), il seguente nuovo conto:
GAT30177 – Onere per l’estensione della tutela relativa all’indennità di maternità, ai sensi all’art. 64-bis, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotto dall’art. 13, del decreto legislativo n. 80/2015, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il conto di debito in uso da utilizzare per l’erogazione della suddetta prestazione, mediante la procedura “Pagamenti vari”, è PAR10030.
In relazione alla medesima prestazione, per quanto non espressamente disciplinato dal nuovo dettato normativo, restano valide le istruzioni contabili fornite con la circolare n. 137 del 21/12/2007 (paragrafo 4.1).
Con riguardo alla disposizione di cui all’art. 64-ter, del citato decreto legislativo n. 151/2001, introdotto, altresì, dall’art. 13, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 e disciplinante l’automaticità delle prestazioni di maternità/paternità agli iscritti alla Gestione separata, si forniscono nuove istruzioni contabili.
Essendo anche tali oneri posti a carico dello Stato, si istituiscono nell’ambito della menzionata gestione contabile GAT, i seguenti nuovi conti:
per la rilevazione dell’onere
GAT30121 – Indennità di maternità di cui all’art. 64-ter, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotto dall’art. 13, del decreto legislativo n. 80/2015, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
per la rilevazione del debito verso i beneficiari della prestazione
GAT10121 – Debito verso i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per l’indennità di maternità di cui all’art. 64-ter, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotto dall’art. 13, del decreto legislativo n. 80/2015.
Eventuali recuperi nei confronti dei beneficiari delle indennità in esame, vanno imputati al seguente conto:
GAT24121 – Recupero delle indennità di maternità di cui agli articoli 64-bis e 64-ter, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotti dall’art. 13, del decreto legislativo n. 80/2015, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il nuovo conto di recupero è contraddistinto, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, dal codice bilancio di nuova istituzione:
“1135 - Recupero delle indennità di maternità ai parasubordinati, articoli 64-bis e 64-ter, del decreto legislativo n. 151/2001”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, al conto esistente GAT00030.
Il suddetto codice bilancio evidenzierà, altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati al conto in uso GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio di nuova istituzione:
“3147 - Somme non riscosse dai beneficiari - indennità di maternità ai parasubordinati, articoli 64-bis e 64-ter, del decreto legislativo n. 151/2001”.
Nell’allegato n. 1 si riportano i conti di nuova istituzione.
Data la definizione di nuovi conti di imputazione, per le casistiche oggetto della presenta circolare, l’istruttoria delle pratiche dovrà essere effettuata attraverso l’usuale procedura EAP dedicata alla gestione dei lavoratori parasubordinati, esclusivamente ai fini della definizione del diritto e della misura.
La liquidazione delle stesse pratiche dovrà invece essere effettuata attraverso la procedura “Pagamenti vari”.
A tal fine sono state impostate centralmente due specifiche collezioni che dovranno essere utilizzate per effettuare i pagamenti.
Ai fine di consentire controlli nonché facilitare i futuri sviluppi applicativi, è quindi di particolare importanza che non si liquidino le prestazioni in oggetto al di fuori delle specifiche collezioni impostate centralmente e sotto descritte.
La collezione per effettuare i pagamenti relativi alle adozioni e affidamenti di cui all’art. 64 bis del T.U è stata denominata “MATER64BISnn“ ( dove nn = 00 per la sede e 01, 02, ……. per i centri operativi).
Per procedere alla liquidazione della prestazione mediante la procedura “Pagamenti vari”, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
• Creare una collezione di pagamenti denominata “MATER64BISnn“ che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GAT30177, INDENAC, GPA27009, IRPEFAC, PAR10030
Causale: ADOZIONE E AFFIDAMENTI ART.64 BIS T.U.
MAT.-XXXXXXXXXXXXXXXX
• Accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita);
• I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
• Acquisire nei campi “Periodo dal” e “Periodo al” rispettivamente il primo giorno e l’ultimo giorno del periodo liquidato;
• Acquisire l’importo dell’indennità erogata, nel campo “Importo”;
• Indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
• Integrare il campo della causale con il Codice Fiscale del bambino oggetto della domanda sostituendo i caratteri XXXXXXXXXXXXXXXX;
• Inserire nella sezione “nomi/conti”:
nei campi GAT30177 e INDENAC l’importo dell’indennità lorda;
nei campi GPA27009 e IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale;
nel campo PAR10030 l’importo dell’indennità erogata;
• Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
La collezione per effettuare i pagamenti relativi all’automaticità delle prestazioni di maternità/paternità di cui all’art. 64-ter del T.U. è stata denominata “MATER64TERnn“( dove nn = 00 per la sede e 01, 02, ……. per i centri operativi).
Per procedere alla liquidazione della prestazione mediante la procedura “Pagamenti vari”, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
• Creare una collezione di pagamenti denominata “MATER64TERnn“ che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GAT30121, INDENAC, GPA27009, IRPEFAC, GAT10121
Causale: AUTOMATICITA' PREST. ART. 64 TER T.U.
MAT.- XXXXXXXXXXXXXXXX
• Accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita);
• I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
• Acquisire nei campi “Periodo dal” e “Periodo al” rispettivamente il primo giorno e l’ultimo giorno del periodo liquidato;
• Acquisire l’importo dell’indennità erogata, nel campo “Importo”;
• Indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
• Integrare il campo della causale con il Codice Fiscale del bambino oggetto della domanda sostituendo i caratteri XXXXXXXXXXXXXXXX;
• Inserire nella sezione “nomi/conti”:
nei campi GAT30121 e INDENAC l’importo dell’indennità lorda;
nei campi GPA27009 e IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale;
nel campo GAT10121 l’importo dell’indennità erogata;
• Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
6. Regime fiscale della prestazione
L’indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).
Il Dirigente Generale Vicario
Vincenzo Damato