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Circolare 128 dell'11 luglio 2016
OGGETTO:
articoli 5, 15 e 16 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015. Modifica degli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità in materia di indennità per lavoratrici e lavoratori autonomi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
La circolare contiene istruzioni relative alla nuova indennità di paternità per padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma; contiene inoltre le istruzioni relative ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti.
La circolare, inoltre, richiama le indicazioni sul congedo di paternità in caso di padre dipendente e madre lavoratrice autonoma; riepiloga infine la documentazione occorrente per l’erogazione dell’indennità di paternità.
Premessa.
Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma
Nuovi periodi di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento.
Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma.
Riepilogo della documentazione da produrre in caso di domanda di indennità di paternità.
Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa.
Istruzioni contabili e regime fiscale
Modalità di pagamento.
PREMESSA
Il decreto legislativo n. 80/2015 modifica gli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001), introducendo in favore dei lavoratori autonomi una indennità di paternità e prevedendo maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.
Queste tutele sono state previste in via sperimentale per l’anno 2015, ma per effetto del d.lgs. 148/2015 sono state estese anche agli anni successivi, facendo salve eventuali rideterminazioni delle tutele stesse da parte dei Ministeri vigilanti per motivi correlati all’andamento della spesa (vedi successivo par. 5).
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alle novità legislative in argomento; per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni operative fornite nel tempo sugli argomenti trattati (tra le altre, quelle di cui alla circolare Inps n. 136 del 26 luglio 2002).
1. Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma
Per effetto della modifica degli artt. 28 e 66 del T.U. maternità/paternità[1], a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità.
Per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al capo XI del T.U. maternità/paternità (art. 66 T.U.):
artigiano
commerciante
coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale
pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Il diritto all’indennità di paternità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ossia artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.
L’indennità di paternità è riconoscibile, in presenza dei requisiti di legge (vedi infra), dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Si precisa che la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e, pertanto, tale giorno non è indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della lavoratrice madre avente diritto all’indennità.
Riguardo alla determinazione del periodo post partum della madre - che individua il periodo indennizzabile al padre al verificarsi di uno dei predetti eventi - si rammenta che:
- se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti;
- se la madre è lavoratrice autonoma, l’indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto (art. 68 T.U.)
Anche per i padri autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.
Si riportano due esempi a titolo esemplificativo di quanto sopra esposto (esempi 1 e 2).
Esempio 1 (madre dipendente che ha fruito di flessibilità ex art. 20 T.U, lavorando per 16 giorni nel corso dell’8° mese):
Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 18 novembre 2015 e che il congedo di maternità post partum vada dal 18 novembre 2015 al 5 marzo 2016 (giorno del parto + 3 mesi post partum + 16 giorni recuperati per flessibilità).
In data 10 gennaio 2016 viene accertata la grave infermità della madre dipendente, pertanto il padre autonomo può fruire dell’indennità di paternità dal 10 gennaio 2016 (data della grave infermità) al 5 marzo 2016 (data di fine del periodo post partum residuo non indennizzato alla madre lavoratrice dipendente).
Esempio 2 (madre autonoma):
Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 29 febbraio 2016 per cui l’indennità post partum spetta alla madre autonoma dal 29 febbraio 2016 al 29 maggio 2016 (giorno del parto + 3 mesi post partum).
In data 29 febbraio 2016 (giorno del parto indennizzato alla madre) viene accertata la grave infermità della madre, pertanto il padre autonomo può fruire dell’indennità di paternità dal giorno successivo al parto, ossia dal 1° marzo 2016 e fino al 29 maggio 2016 (data di fine del periodo post partum previsto per la madre lavoratrice autonoma ex art. 68 T.U.).
1.1. Decorrenza dell’indennità di paternità
Posto che la riforma è entrata in vigore il 25 giugno 2015, l’indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati dal 25 giugno 2015 in poi (esempio 3).
Tuttavia, nel periodo transitorio, se l’evento si è verificato in data anteriore al 25 giugno 2015, l’indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi (esempio 4).
Se la data dell’evento (morte, grave infermità, ecc.) coincide con la data del parto quest’ultima non è indennizzata al padre, ma eventualmente alla madre avente diritto, in quanto, come detto, la data del parto è a sé stante rispetto ai 3 mesi post partum.
Esempio 3 (evento in vigenza della nuova normativa)
Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 26 giugno 2015. Se la madre è autonoma, l’indennità post partum spetta dal 26 giugno 2015 al 26 settembre 2015 (data del parto + 3 mesi post partum).
Se il figlio è riconosciuto solo dal padre lavoratore autonomo in data 26 giugno 2015, questi in presenza dei requisiti di legge, può fruire dell’indennità di paternità dal 27 giugno 2015 al 26 settembre 2015 (ossia per tutti i 3 mesi post partum che sarebbero spettati alla madre autonoma ex art. 68 T.U., ad eccezione del giorno del parto che può essere indennizzato solo alla madre).
Esempio 4 (periodo transitorio):
Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 1° giugno 2015 (prematuramente rispetto alla data presunta) e che il congedo post partum spettante alla madre lavoratrice dipendente vada dal 1° giugno al 27 settembre 2015 (in ragione di parto avvenuto prematuramente rispetto alla data presunta). Se il figlio viene affidato esclusivamente al padre in data 20 giugno 2015 (ossia in data antecedente al 25 giugno 2015)
il padre autonomo, in presenza dei requisiti di legge, può fruire dell’indennità di paternità dal 25 giugno 2015 al 27 settembre 2015 (cioè dalla data di entrata in vigore della riforma alla data di fine del congedo post partum che sarebbe spettato alla madre).
1.2 Requisiti e misura dell’indennità
L’indennità di paternità, per i periodi sopra specificati, è riconosciuta alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per l’indennità di maternità in favore delle madri lavoratrici autonome, a prescindere dalla verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all’indennità di maternità.
In ogni caso, in ordine ai requisiti, occorre verificare che il padre autonomo, durante il periodo di indennità di paternità:
sia iscritto ad una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, nel caso si tratti di pescatori autonomi, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (vedi da ultimo la circolare Inps 24 del 9 febbraio 2016)
L’iscrizione, come noto, può avvenire anche in data successiva all’inizio dell’attività. Quindi:
se l’iscrizione è effettuata nei termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni per gli autonomi del settore agricolo):
- l’indennità di paternità è corrisposta dal momento in cui si è verificato l’evento che ha fatto sorgere il diritto all’indennità di paternità (morte della madre, grave infermità, ecc.), se l’attività è antecedente all’evento stesso;
- dalla data di inizio dell’attività, se questa è iniziata dopo l’evento (morte, grave infermità, ecc..);
se l’iscrizione è effettuata oltre i predetti termini di legge:
- l’indennità spetta, eventualmente, solo per i giorni successivi alla data di iscrizione.
sia in regola col versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità.
La misura dell’indennità di paternità è calcolata in base alle stesse regole previste per l’indennità di maternità ed è pari quindi all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta.
Ai sensi dell’art. 68 T.U. maternità/paternità, l’indennità di paternità:
- per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è pari all’80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissata, rispettivamente per gli impiegati dell’artigianato e del commercio con riferimento all’anno in cui inizia l’indennità di paternità;
- in caso di lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli) l’indennità è pari all'80% del limite minimo di retribuzione per la qualifica di operai dell’agricoltura con riferimento all'anno precedente il parto (o l’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento);
- in caso di pescatori, l’indennità è pari all’80% del salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, fissato per l’anno in cui inizia l’indennità di paternità.
I minimali in questione sono annualmente rivalutati (vedi, da ultimo, la circolare INPS n. 51 del 17 marzo 2016, punto A, par. 6).
1.3 Modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento
L’indennità di paternità è riconosciuta a domanda dell’interessato. La prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno, previsto di regola per le prestazioni previdenziali di maternità e paternità, decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
Il padre lavoratore autonomo presenta la domanda di indennità di paternità alla Struttura Inps di competenza in modalità cartacea; a tale fine è utilizzabile il modello SR01 (domanda di indennità maternità/paternità), appositamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale, nella sezione modulistica.
La domanda è inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).
Entro il prossimo mese di settembre sarà data comunicazione dell'avvenuto aggiornamento delle applicazioni per l'acquisizione delle domande per via telematica. Successivamente all’aggiornamento dell'applicazione, la domanda di paternità, anche per i casi in argomento, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).
2. Nuovi periodi di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento.
Per effetto del d.lgs. 80/2015, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U.(comma 2 dell’art. 67 T.U. riformulato).
Si rammenta che, prima della riforma, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, avevano diritto all’indennità di maternità per i 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, a condizione che il minore non avesse superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni in caso di adozione internazionale. Le istruzioni erano contenute nel par. 1 della circolare n. 136 del 26 luglio 2002.
Con la riformulazione del comma 2 dell’art. 67 T.U., il diritto all’indennità in caso di adozione o affidamento spetta alle lavoratrici autonome per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti (circolare Inps 16 del 4 febbraio 2008):
in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, l’indennità spetta per i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità può essere richiesta anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale caso, l'ente autorizzato a curare la procedura di adozione è chiamato a certificare la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. Tale certificazione va allegata alla domanda di indennità da presentare all’INPS ai fini del pagamento diretto della prestazione. L’indennità per l’eventuale periodo residuo va fruita, comunque, entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
nel caso di affidamento non preadottivo di minore, l’indennità può essere fruita per periodi compresi nei cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.
Analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, l’indennità spetta anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore, durante il congedo, raggiunga la maggiore età.
I periodi sopra detti sono indennizzabili alle consuete condizioni.
Occorre quindi verificare che la lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto:
risulti iscritta ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, in caso di pescatrici, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (vedi da ultimo la circolare Inps 24 del 9 febbraio 2016)
sia in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili.
Si rammenta che, anche per gli eventi in esame, non sussiste l’obbligo di astensione dall’attività autonoma ai fini dell’indennità di maternità.
2.1 Decorrenza dei nuovi periodi
La riforma in esame trova applicazione per gli ingressi in famiglia (in caso di adozione/affidamento nazionale) o in Italia (in caso di adozione internazionale) verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi.
Nel periodo transitorio, per gli ingressi avvenuti anteriormente al 25 giugno e relativamente ai quali, sempre con riferimento a tale data, non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, la lavoratrice può presentare domanda di indennità per avere il trattamento economico secondo i periodi e alle condizioni previste dalla riforma.
In particolare, entro il predetto limite di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia:
la lavoratrice che, in base alla precedente disciplina, aveva chiesto 3 mesi di indennità, può chiedere il trattamento economico anche per gli ulteriori 2 mesi, a prescindere dall’età del minore;
la lavoratrice che, in ragione del superamento dei limiti di età del minore previsti dalla precedente normativa (6 anni), non aveva fruito dell’indennità, potrà richiedere l’indennità in questione per i periodi previsti dalla riforma.
Le domande per accedere all’indennità durante il periodo transitorio si presentano secondo le modalità indicate al successivo punto 2.3.
Si precisa che la nuova disciplina non può trovare applicazione per gli ingressi in famiglia o in Italia antecedenti al 25 giugno 2015 e per i quali, a tale data, risulta decorso l’arco temporale di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Tali eventi, pertanto, rimangono disciplinati sulla base della disciplina previgente alla riforma, anche se la domanda di indennità è stata presentata in data successiva al 25 giugno 2015.
2.2 Indennità di paternità per lavoratori autonomi adottivi o affidatari
Anche nel caso di adozione e affidamento, nei predetti limiti previsti per le lavoratrici autonome, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell’indennità giornaliera di cui all’art. 66 T.U., per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non è prevista invece la possibilità di rinuncia all’indennità da parte della madre, lavoratrice dipendente o autonoma, a favore del padre autonomo.
L’indennità è riconoscibile in presenza dei requisiti e nella misura specificati al precedente punto 1.2.
2.3 Modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento
Le applicazioni per l'acquisizione delle domande per via telematica sono state aggiornate per consentire l’acquisizione:
in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale di un periodo fino a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore;
in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’inserimento di periodi precedenti l'ingresso del minore in Italia.
Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, la domanda di maternità dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).
3. Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma
Con l’aggiunta del comma 1 bis all’art. 28 T.U.[2] il legislatore ha previsto che, nei casi indicati dall’art. 28 comma 1 (morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del figlio), il padre lavoratore dipendente possa fruire del congedo di paternità anche in caso di madre lavoratrice autonoma.
Questa disposizione non costituisce di fatto una novità sostanziale in quanto, in attuazione della sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, il lavoratore dipendente ha già diritto a fruire del congedo di paternità nei casi di morte della madre, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo ex art. 28 T.U., a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice o non lavoratrice.
Si rinvia pertanto alle istruzioni riportate nella circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003, par. 10.
4. Riepilogo della documentazione da produrre in caso di domanda di indennità di paternità
In merito alle modalità di attestazione delle situazioni che danno diritto all’indennità di paternità si riepilogano di seguito le istruzioni già contenute nel messaggio INPS numero 8774 del 4 aprile 2007 e nella circolare INPS n. 47/2012. Tali indicazioni trovano applicazione per tutti i padri lavoratori richiedenti l’indennità di paternità:
in caso di morte della madre, il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso (si rammenta che non deve essere richiesto né acquisito, il certificato di morte);
in caso di grave infermità della madre, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, si confermano le istruzioni fornite col citato messaggio: il padre produce all’INPS specifica certificazione medica che dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico della Struttura INPS competente, il quale dovrà valutare la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. Si fa presente che, nella fattispecie, i certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di autocertificazione (art. 49, DPR. 445/2000);
in caso di abbandono del figlio non riconosciuto dalla madre, il padre rende dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000. Tale dichiarazione va allegata alla domanda telematica;
in caso di abbandono del figlio riconosciuto dalla madre, occorre acquisire copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore, ai sensi degli artt. 330 e 333 Cod. Civ. A tale fine il padre comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, per accelerare la definizione della domanda, il genitore può allegare copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario (circ. 47/2012, par. 2).
Qualora alla data della domanda il provvedimento non sia stato ancora emesso, il padre presenta copia dell’istanza diretta ad ottenere il provvedimento stesso;
in caso di affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell’art. 155 bis del Cod.Civ., il padre affidatario comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, per accelerare la definizione della domanda, il genitore può allegare copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario (circ. 47/2012, par. 2).
5. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa
Le riforme oggetto della presenta circolare sono state introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 2015, in via sperimentale, per le giornate fruite nell’anno 2015 (art. 26 comma 2 del decreto legislativo n. 80/2015). Per effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, le nuove disposizioni trovano applicazione anche per gli anni successivi.
Per l’anno 2015, le riforme in argomento sono finanziate mediante riduzione del fondo di cui all’art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri complessivi sono valutati, per l’anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto 80/2015).
Per gli anni successivi, in attuazione dell’art. 26 cit., co.3, il decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali, decreto n. 148 (pubblicato nella G.U. n. 221 del 23 settembre 2015, n.53), ha individuato all’art. 43 comma 2 le risorse necessarie per finanziare i benefici di cui agli art. dal 2 al 24 del d.lgs. 80/2015. Si riporta per comodità il citato comma 2 dell’art. 43: “i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.”.
Si rammenta che l’art. 27 del d.lgs. n. 80/2015, al quale rinvia il comma 2 dell’art. 43 sopra riportato, prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono rideterminare i benefici di cui trattasi qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa previste dall'articolo 26 del d. lgs. n. 80/2015 per l’anno 2015 e dall’art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo n. 148/2015 per gli anni successivi. A tale fine i Ministeri vigilanti provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Istruzioni contabili e regime fiscale
L’onere derivante dall’erogazione dell’indennità di maternità per il congedo spettante al padre lavoratore, ai sensi dell’art. 28, commi 1-bis e 1-ter e dell’art. 66, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 15, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è posto a carico dello Stato.
Pertanto, le relative imputazioni contabili avverranno nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia). Si istituisce, a tal fine, il seguente nuovo conto:
GAT30123 – Indennità di maternità per il congedo a favore del padre lavoratore, ai sensi dell’art. 28, commi 1-bis e 1-ter e dell’art. 66, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 15, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
Relativamente alle fattispecie trattate nel paragrafo 2, riguardanti l’onere a carico dello Stato per le adozioni nazionali di minori di età superiore ai 6 anni, nonché per l’estensione, da 3 a 5 mesi, del periodo di spettanza dell’indennità di maternità alle lavoratrici autonome, in caso di adozione o di affidamento, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 80/2015, si istituisce il nuovo conto:
GAT30126 – Onere per l’estensione della tutela relativa all’indennità di maternità alle lavoratrici autonome, in caso di adozione o di affidamento, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 80/2015.
In relazione alla medesima prestazione, per quanto non espressamente disciplinato dal decreto legislativo in oggetto, in tema di estensione della tutela, restano valide le istruzioni contabili finora fornite per il congedo di maternità alle lavoratrici autonome.
L’imputazione dell’onere, nel caso in cui, invece, ricorrano le condizioni per l’erogazione di tale indennità per il congedo spettante a favore dei padri lavoratori autonomi, adottivi o affidatari, avverrà al seguente nuovo conto:
GAT30127 – Indennità di maternità per il congedo a favore del padre lavoratore autonomo, in caso di adozione o di affidamento, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 80/2015.
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni relative a tutte le fattispecie sopra elencate, il nuovo conto di debito da utilizzare è GAT10123.
Le Sedi contabilizzeranno manualmente il pagamento delle indennità in esame, liquidate con l’utilizzo delle specifiche collezioni appositamente create nell’ambito della procedura “pagamenti vari”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi nei confronti dei beneficiari delle predette indennità, si istituiscono i nuovi conti:
GAT24123 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di maternità per il congedo al padre lavoratore, erogata ai sensi degli articoli 5 e 15, del decreto legislativo n. 80/2015.
GAT24126 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di maternità, erogata in caso di adozione o di affidamento, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 80/2015.
Tali conti sono contraddistinti, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, dal codice bilancio esistente 1097 – “Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale).
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
Le somme non riscosse dai beneficiari, relativamente alle prestazioni sopra descritte, dovranno essere valorizzate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio in uso 3074 – “Somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
I rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente circolare, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
In relazione al regime fiscale da applicare alla fattispecie in esame, si rappresenta che detta indennità se sostituisce un reddito autonomo professionale, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art.25 del DPR 600/73. Se, invece, detta indennità viene corrisposta in sostituzione di un reddito di impresa e/o reddito fondiario, pur costituendo reddito imponibile ai fini fiscali, non è assoggettata a ritenuta erariale. In entrambe le fattispecie l’Istituto dovrà rilasciare apposita certificazione fiscale.
Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti.
Data la definizione di nuovi conti di imputazione, per le casistiche oggetto della presenta circolare, la liquidazione delle stesse pratiche dovrà essere effettuata attraverso la procedura “Pagamenti vari”.
A tal fine sono state impostate centralmente tre specifiche collezioni che dovranno essere utilizzate per effettuare i pagamenti.
Ai fine di consentire il corretto monitoraggio della spesa nonché facilitare i futuri sviluppi applicativi, è quindi di particolare importanza che non si liquidino le prestazioni in oggetto al di fuori delle specifiche collezioni impostate centralmente e sotto descritte.
Le tre collezioni sotto specificate dovranno essere utilizzate sia per i casi dove la prestazione è assoggettata a ritenuta erariale sia per casi in cui la tassazione non è prevista. Quando la tassazione non è prevista, va comunque lasciato a “S” il campo “Tassazione”, così impostato per default, ma non si dovrà valorizzare i campi GPA27009 e IRPEFAC, già impostati a zero per default. In tal modo, pur non essendo applicata la tassazione la procedura procederà alla registrazione sui sistemi fiscali ai fini del rilascio dell’apposita certificazione.
7.1 Indennità di paternità per lavoratori autonomi
La collezione per effettuare i pagamenti relativi all’indennità di maternità per il congedo a favore del padre lavoratore autonomo, ai sensi dell’art. 28, commi 1-bis e 1-ter e dell’art. 66, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 151/2001 è stata denominata “INDPATAUTnn“ (dove nn = 00 per la sede e 01, 02, ……. per i centri operativi).
Per procedere alla liquidazione della prestazione mediante la procedura “Pagamenti vari”, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
• Creare una collezione di pagamenti denominata “INDPATAUTnn“ che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GAT30123, INDENAC, GPA27009, IRPEFAC, GAT10123
Causale: INDENNITà paternità autonomi ART. 28 T.U. MAT.-XXXXXXXXXXXXXXXX
• Accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita);
• I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
• Acquisire nei campi “Periodo dal” e “Periodo al” rispettivamente il primo giorno e l’ultimo giorno del periodo liquidato;
• Acquisire l’importo dell’indennità erogata, nel campo “Importo”;
• Indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
• Integrare il campo della causale con il Codice Fiscale del bambino oggetto della domanda sostituendo i caratteri XXXXXXXXXXXXXXXX;
• Inserire nella sezione “nomi/conti”:
- nei campi GAT30123 e INDENAC l’importo dell’indennità lorda;
- nei campi GPA27009 e IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale;
- nel campo GAT10123 l’importo dell’indennità erogata;
• Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
7.2 Estensione indennità di maternità lavoratrici autonome
La collezione per effettuare i pagamenti relativi all’estensione della tutela relativa all’indennità di maternità alle lavoratrici autonome, in caso di adozione o di affidamento, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001, è stata denominata “ESTMATAUTnn“ (dove nn = 00 per la sede e 01, 02, ……. per i centri operativi).
Per procedere alla liquidazione della prestazione mediante la procedura “Pagamenti vari”, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
• Creare una collezione di pagamenti denominata “ESTMATAUTnn“ che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GAT30126, INDENAC, GPA27009, IRPEFAC, GAT10123
Causale: ESTENSIONE MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME ART. 67 T.U. MAT.-XXXXXXXXXXXXXXXX
• Accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita);
• I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
• Acquisire nei campi “Periodo dal” e “Periodo al” rispettivamente il primo giorno e l’ultimo giorno del periodo liquidato;
• Acquisire l’importo dell’indennità erogata, nel campo “Importo”;
• Indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
• Integrare il campo della causale con il Codice Fiscale del bambino oggetto della domanda sostituendo i caratteri XXXXXXXXXXXXXXXX;
• Inserire nella sezione “nomi/conti”:
- nei campi GAT30126 e INDENAC l’importo dell’indennità lorda;
- nei campi GPA27009 e IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale;
- nel campo GAT10123 l’importo dell’indennità erogata;
• Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
7.3 Estensione indennità di paternità lavoratori autonomi
La collezione per effettuare i pagamenti relativi all’indennità di maternità per il congedo a favore del padre lavoratore autonomo, in caso di adozione o di affidamento, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 è stata denominata “ESTPATAUTnn“ (dove nn = 00 per la sede e 01, 02, ……. per i centri operativi).
Per procedere alla liquidazione della prestazione mediante la procedura “Pagamenti vari”, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
• Creare una collezione di pagamenti denominata “ESTPATAUTnn“ che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GAT30127, INDENAC, GPA27009, IRPEFAC, GAT10123
Causale: ESTENSIONE PATERNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ART. 67 T.U. MAT.-XXXXXXXXXXXXXXXX
• Accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita);
• I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
• Acquisire nei campi “Periodo dal” e “Periodo al” rispettivamente il primo giorno e l’ultimo giorno del periodo liquidato;
• Acquisire l’importo dell’indennità erogata, nel campo “Importo”;
• Indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
• Integrare il campo della causale con il Codice Fiscale del bambino oggetto della domanda sostituendo i caratteri XXXXXXXXXXXXXXXX;
• Inserire nella sezione “nomi/conti”:
- nei campi GAT30127 e INDENAC l’importo dell’indennità lorda;
- nei campi GPA27009 e IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale;
- nel campo GAT10123 l’importo dell’indennità erogata;
• Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
Il Direttore Generale
Cioffi
[1] L’art. 28 del T.U. è stato modificato con l’aggiunta del comma 1 ter: “L’indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre
L’art. 66 T.U. è stato modificato con l’aggiunta del comma 1 bis: “L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.”
[2] L’art. 28 T.U. maternità/paternità è stato modificato con l’aggiunta del comma 1 bis: “1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all'articolo 66”.