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Circolare 216 del 12 dicembre 2016
OGGETTO:
Estensione dell’erogazione del voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o , per fare fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Decreto 1 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016. Disposizioni per l’anno 2016.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Misura e durata del beneficio
3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting
3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture
4. Presentazione della domanda
5. Variazione e cancellazione della domanda
6. Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia
7. Termini e condizioni per la presentazione delle domande
8. Accoglimento o rigetto della domanda
8.1 Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata
8.2 Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata.
9. Rinuncia al beneficio
10. Monitoraggio
La legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’estensione del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b, della legge n. 92/2012 (voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) anche per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Il contributo è stato previsto in via sperimentale per l'anno 2016, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (art. 1, comma 283, della legge 208/2015).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio relativamente alla predette lavoratrici.
Con la presente circolare si forniscono, quindi, le istruzioni operative relative alle disposizioni in esso contenute.
Possono accedere al beneficio in questione (voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) le madri lavoratrici autonome o imprenditrici ed in particolare:
- le coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
- le artigiane ed esercenti attività commerciali;
- le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; infatti l’accesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse.
Si ricorda che per le predette categorie di lavoratrici, il diritto al congedo parentale è fruibile per un massimo tre mesi entro l’anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi (cfr circolare n. 46 del 17 marzo 2006).[1]
Il contributo può essere richiesto anche nel caso in cui la lavoratrice autonoma ha fruito in parte del congedo parentale (quindi se la lavoratrice ha già fruito di un mese di congedo parentale, la domanda di beneficio può essere presentata per gli altri due mesi a condizione che al momento della domanda di beneficio sussista la regolarità contributiva sopra specificata).
Si precisa che, al pari del congedo parentale, anche il contributo in questione è concesso in ragione del singolo figlio (e quindi anche per più figli).
Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le seguenti categorie:
1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Al successivo paragrafo 7 sono specificati i termini e le condizioni di presentazione delle domande per le lavoratrici in argomento.
3 - Misura e durata del beneficio
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.
Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto corrisponderà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher, secondo le modalità di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016, per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia (vedi infra par. 3.1).
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia (vedi infra par. 3.2).
Il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting
I voucher (o buoni lavoro) sono corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni di cui alla citata circolare n. 75/2016, contenente altresì le indicazioni relative alle fasi da seguire nella procedura per l’utilizzo telematico dei buoni lavoro.
In ogni caso le madri dovranno procedere all’appropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici (vedi infra par. 8).
La mancata appropriazione o l’appropriazione parziale, entro il termine sopra indicato, comporterà l’automatica rinuncia totale o parziale al beneficio con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale.
3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture
Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto - entro e non oltre il 31 luglio 2017 - da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco gestito dall’Istituto e relativo all’anno 2016.
Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.
Le istruzioni per l’iscrizione o la conferma delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>concorsi e gare>avvisi.
Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2016.
L’Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale dell’1 settembre 2016, il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’INPS fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria e sarà erogato, nei termini di legge, a seguito dell’invio alla sede provinciale INPS territorialmente competente da parte della struttura, della richiesta di pagamento, in cui dovranno essere riportati:
- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice beneficiaria;
- il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2016, gennaio 2017 e così via);
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.
Le strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico, sono disponibili nel sito istituzionale www.inps.it nella home page>concorsi e gare>avvisi. In mancanza delle quali l’Istituto non provvederà al pagamento delle predette richieste afferenti alla fruizione dei suddetti servizi all’infanzia.
Le richieste di pagamento dovranno essere intestate all’Istituto. Qualora le richieste siano effettuate mediante emissione di fattura, si ricorda che le fatture stesse dovranno pervenire tramite sistemi di fatturazione elettronica di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (circolare n. 30 del 3 marzo 2014).
Le richieste di pagamento non potranno avere ad oggetto periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi al 31 luglio 2017.
4. Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011) oppure tramite patronato.
Le istruzioni per la presentazione della domanda di beneficio sono consultabili sul sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: home>concorsi e gare> avvisi.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
Nella domanda la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.
5. Variazione e cancellazione della domanda
L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto fino all’emanazione del provvedimento di accoglimento, dopo il quale la domanda non potrà più essere cancellata ma si potrà rinunciare al beneficio con le modalità di cui al successivo punto 9.
Una volta inviata la domanda, la tipologia di beneficio scelto (servizi di baby sitting o servizi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private accreditate) non potrà più essere modificata, salvo ripresentazione di nuova domanda.
Solamente le domande inviate sono considerate validamente presentate. Le domande salvate e non inviate non saranno prese in considerazione.
6. Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia
La madre lavoratrice può cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia, prescelta al momento della domanda.
La variazione deve essere effettuata dalla madre lavoratrice accedendo nuovamente alla procedura presente sul sito WEB istituzionale (percorso: Home page > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia), oppure tramite patronato.
7. Termini e condizioni per la presentazione delle domande
Possono presentare domanda di beneficio le madri lavoratrici autonome che, alla data di entrata in vigore del citato DM 1.9.2016, ossia dall’11 novembre 2016, e fino al 31.12.2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 283 della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208), si trovino nelle seguenti condizioni:
sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità (tale periodo, nei casi di parto e di affidamento non preadottivo, coincide con i tre mesi dalla data di nascita o di ingresso in famiglia – vedi esempio 1; nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale coincide con i cinque mesi dalla data di ingresso in famiglia – vedi esempio 2);
non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento).
Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di 3 mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che:
- il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento di presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale (vedi esempio 3);
- alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia;
- la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare (vedi esempi 4).
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Esempio 1
Data di nascita: 2 settembre 2016
Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 2 dicembre 2016.
Dal giorno successivo al termine del periodo di maternità, ossia dal 3 dicembre 2016 è possibile presentare domanda di beneficio, fino al 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dei fondi), per un massimo di tre mesi di beneficio.
Esempio 2
Data di ingresso in famiglia (in caso di adozione/affidamento preadottivo): 5 luglio 2016.
Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (5 mesi dall’ingresso in famiglia): 5 dicembre 2016.
Dal giorno 6 dicembre 2016 è possibile presentare domanda di beneficio, fino al 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dei fondi), per un massimo di tre mensilità di beneficio.
Esempio 3
Data di nascita: 7 maggio 2016.
Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 7 agosto 2016.
Nella fattispecie il congedo parentale è fruibile fino al 7 maggio 2017, ossia fino al compimento dell’anno di vita del bambino.
Se la lavoratrice non ha fruito affatto di periodi di congedo parentale, la stessa può presentare domanda di beneficio dall’11 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per tre mensilità.
Se la lavoratrice invece ha fruito di 20 giorni di congedo parentale, la stessa può presentare domanda di beneficio dall’11 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per due mensilità, residuando comunque la possibilità di fruire del congedo parentale residuo (10 giorni) entro l’anno di vita del bambino.
Esempio 4
Data di nascita: 1 gennaio 2016.
Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 1° aprile 2016.
Nella fattispecie il congedo parentale è fruibile fino al 1° gennaio 2017 ossia fino al compimento dell’anno di vita del bambino.
Se la lavoratrice non ha fruito affatto di periodi di congedo parentale, la stessa può presentare domanda di beneficio dall’11 novembre 2016 al 1° dicembre 2016, per una sola mensilità.
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8. Accoglimento o rigetto della domanda
Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito web istituzionale ed è consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.
8.1 Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Il menzionato provvedimento è altresì trasmesso presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Qualora in domanda si indichi anche un indirizzo di posta elettronica non certificata, nessuna comunicazione sarà in questo caso inviata su tale casella di posta, prevalendo la trasmissione del provvedimento sulla casella PEC. Pertanto, qualora la madre richiedente abbia indicato in domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata del patronato, il provvedimento è inviato esclusivamente a tale indirizzo PEC.
Si ricorda che detto provvedimento è comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.
L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di trasmissione dello stesso a mezzo PEC.
8.2 Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata.
In caso di mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notizia della comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale è data alle madri lavoratrici all’indirizzo e-mail dalle stesse comunicato al momento della compilazione della domanda.
Si precisa che la notizia trasmessa all’indirizzo e-mail non contiene copia del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, bensì solo l’avvertenza che sul sito web dell’Istituto detto provvedimento è stato pubblicato con l’invito ad accedere per la consultazione.
L’efficacia recettizia del provvedimento decorre, in questo caso, dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per l’acquisizione della domanda.
In caso la rinuncia avvenga successivamente all’appropriazione dei voucher, i voucher non ancora utilizzati potranno essere restituiti secondo le modalità indicate al punto 3 della circolare 75/2016.
Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale dovrà essere per uno o più mesi e non per frazioni di esso.
A titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata.
La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia effettuato l’appropriazione dei voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta alla restituzione dei voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui ha rinunciato per accedere al beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
Si rammenta che la mancata appropriazione dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali
telematici equivale a rinuncia tacita al beneficio stesso.
L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.
L’Istituto, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
L’Istituto nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto ministeriale del 1 settembre 2016 provvederà a tenere aperta la procedura di presentazione delle domande fino al 31 dicembre 2016.
In conformità con quanto disposto dall’art. 3, comma 3, dello stesso decreto ministeriale, in relazione all’andamento delle domande e alle disponibilità residue, il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con successivo decreto direttoriale, potrà indicare un valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell’anno di riferimento per accedere al beneficio, ovvero, anche in via concomitante, potrà rideterminare la misura del beneficio.
Al raggiungimento del limite di spesa di 2 milioni di euro (art. 7 del decreto cit.), l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato
[1] Tale regolarità è verificata se è stato effettuato il pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto precedente l’inizio del congedo richiesto. I termini di scadenza per il pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre ed il 16 gennaio (dell’anno successivo a quello di competenza).
Per gli artigiani e commercianti i termini di scadenza per il pagamento del contributo minimo obbligatorio sono il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre ed il 16 febbraio (dell’anno successivo).
Per le pescatrici autonome il termine di scadenza per il pagamento dei contributi è il giorno 16 di ogni mese.
Si ricorda che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.