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Messaggio 283 del 22 gennaio 2016
OGGETTO:
Articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31.12.2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
L’art 1, comma 281, della citata legge dispone che “al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”
Pertanto, si invitano le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in c.d. regime sperimentale donna presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, ulteriori chiarimenti utili per l’applicazione della disposizione in parola.