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Messaggio 2758 del 21 giugno 2016
OGGETTO:
riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge n. 903 del 1965 i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.
Al fine del riconoscimento del diritto alla predetta pensione tutte le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data dell’evento della morte del dante causa. Dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività lavorativa, secondo i criteri indicati rispettivamente ai successivi punti 1 e 2, comporta la sospensione della pensione stessa.
In particolare, in materia di riconoscimento e sospensione del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio c.d. periodo di vacatio studii, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa, sono state da ultimo fornite istruzioni operative ai punti 4 e 5 della circolare n. 185 dell’11 novembre 2015.
Al riguardo, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Sedi, con il presente messaggio si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii
A. Riconoscimento del diritto
Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.
Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.
B. Sospensione del diritto
Il figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.
2. Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
A) Riconoscimento del diritto
Il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.
Diversamente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della domanda, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.
Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione, dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti.
In caso di superamento del limite reddituale secondo il criterio sopra indicato, successivamente alla liquidazione della pensione ai superstiti, si dovrà procedere alla revoca del trattamento pensionistico ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
In caso di percezione di un reddito inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al limite reddituale come sopra previsto, si dovrà procedere al riconoscimento del diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento ed al pagamento dei relativi arretrati.
Es. Morte del dante causa in data 05.07.2015.
Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 200,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite ha diritto alla pensione ai superstiti a decorrere dall’1.08.2015
ES. Morte del dante causa in data 05.07.2015.
Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 400,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti.
B) Sospensione del diritto
Il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico qualora presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’ attività lavorativa.
Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa.
Es. Morte del dante causa in data 05.07.2014.
Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 200,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite mantiene il diritto alla pensione ai superstiti per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015.
ES. Morte del dante causa in data 05.07.2014.
Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 400,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015.
Il Direttore Generale
Cioffi