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Circolare 7 dell'11 gennaio 2017
OGGETTO:
Indennità antitubercolari.
SOMMARIO:
Importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.274 del 23-11-2016) per l’anno 2017.
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2016 e il valore definitivo per l’anno 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,0% di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015), le percentuali di variazione risultano pari, in entrambi i casi, allo 0,0%. Ne consegue, che le misure degli importi rimangono invariate come di seguito riportato:
|
Dato definitivo 1°gennaio 2016 |
Dato provvisorio 1°gennaio 2017 |
---|---|---|
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€ 13,14 |
€ 13,14 |
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€ 6,57 |
€ 6,57 |
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€ 21,90 |
€ 21,90 |
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€ 10,95 |
€ 10,95 |
|
€ 88,37 |
€ 88,37 |
Nella procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari, restano invariati, quindi, gli importi delle indennità giornaliere. Si ricorda, altresì, che qualora l’indennità giornaliera venga calcolata in misura pari all’indennità di malattia (per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088) e la stessa dovesse risultare inferiore a quella prevista nella misura fissa di euro 13,14, dovrà essere erogata quest’ultima, come previsto dalla normativa vigente.
Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato