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Circolare 73 del 14 aprile 2017
OGGETTO:
Benefici pensionistici lavoratori non vedenti. Articolo 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
SOMMARIO:
Istruzioni per il riconoscimento ai lavoratori non vedenti di benefici pensionistici nel sistema contributivo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
L’articolo 1, comma 209, della citata legge introduce per i lavoratori non vedenti un beneficio pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.
In particolare il menzionato comma 209 prevede che: “Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Con la presente circolare si forniscono le relative istruzioni, fatte salve quelle fornite con circolare n. 173 del 1991 per gli aspetti non innovati.
L’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 prevede in favore dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti all’albo professionale, la maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private, in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche se anteriore all’entrata in vigore della legge, considerandone particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro.
Le maggiorazioni in argomento sono utili sia ai fini dell’anzianità assicurativa che dell’anzianità contributiva.
Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale.
L’articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 peraltro ha esteso a tutti i lavoratori dipendenti non vedenti i benefici previsti dal comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 113/85.
Dalla lettura del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 120 e successive modifiche (capo I articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68) discende che destinatari della disposizione in oggetto sono tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il beneficio è pertanto corrisposto ai lavoratori dipendenti che facciano parte delle seguenti categorie:
ciechi civili
ciechi invalidi per servizio
ciechi invalidi del lavoro
ciechi di guerra.
Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, la nuova disciplina introduce la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto.
Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011).
Il meccanismo introdotto dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 232 del 2016 si applica a partire dall’età della decorrenza della pensione.
Per i trattamenti pensionistici liquidati ai non vedenti di età inferiore a 57 anni, l’incremento convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell’età anagrafica, cui fare riferimento per l’individuazione del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335. Pertanto, in presenza di un’età anagrafica, come rideterminata per effetto dell’incremento convenzionale, inferiore a 57 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta.
Nulla è innovato per quanto concerne l’attribuzione del citato beneficio, per la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo.
Il beneficio in parola, subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.
Il beneficio suddetto non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele