Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 2017 Circolare 72 del 14 aprile 2017
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 6345
Circolare 72 del 14 aprile 2017
OGGETTO:
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2017
SOMMARIO:
Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2017, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e rammenta le modalità e termini per il versamento della contribuzione. Comunica, inoltre, che tali categorie di soggetti hanno diritto, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 431, di usufruire dello sgravio contributivo pari al 48,70%.
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Pertanto, per il 2017 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, rimane invariato rispetto all’anno precedente e risulta come segue:
Anno 2017 |
Retribuzione convenzionale |
---|---|
misura giornaliera |
€ 26,49 |
misura mensile (25gg) |
€ 662,00 |
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2017, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.
2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD
In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.
Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2017 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.
Tale aliquota risulta determinata come segue:
Gestione F.P.L.D. |
Aliquote |
Coefficienti di ripartizione |
---|---|---|
Base |
0,11 |
0,007383 |
Adeguamento |
14,79 |
0,992617 |
Totale |
14,90 |
1,000000 |
Il contributo mensile per l'anno 2017, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 98,64 così suddiviso:
F.P.L.D. |
Contributo mensile |
---|---|
base |
0,73 |
adeguamento |
97,91 |
Totale |
98,64 |
3. Sgravio contributivo ex art. 6 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come aggiornato, per il 2017, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 431
L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016”.
Inoltre, l’articolo 1, c. 431 della legge di stabilità 2017 dispone che “A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento”.
Conseguentemente, a decorrere dal gennaio 2013, le imprese in oggetto sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:
- 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
- 57,50% per il 2015;
- 50,30% per il 2016;
- 48,70% per il 2017.
Pertanto il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 50,60 così suddiviso:
F.P.L.D. |
Contributo mensile |
---|---|
Base |
euro 0,37 |
Adeguamento |
euro 50,23 |
Totale |
euro 50,60 |
4. Riscossione del contributo di maternità
Con circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 e s.m.i..
Ai sensi del nuovo comma 1 bis inserito nell’art. 82 del d.lgs. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3 della legge 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di € 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2017.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele