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Circolare 99 del 16 giugno 2017
OGGETTO: disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
SOMMARIO:
Premessa
1. Ambito di applicazione
1.1 Requisito contributivo
1.2 Requisiti soggettivi
2. Incumulabilità con redditi da lavoro
3. Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive
4. Adeguamento alla speranza di vita
5. Domanda e monitoraggio del beneficio
5.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso
al beneficio
5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio- scambio dati con
altri enti – richiesta verifiche ispettive
5.4 Criteri di monitoraggio e salvaguardia
5.5 Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni
di accesso al beneficio di riduzione del requisito pensionistico
5.6 Domanda di pensione
6. Modalità di trasmissione delle domande
7. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
Sul Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (allegato 1).
I commi da 199 a 205 dell’articolo 1 della legge in argomento disciplinano la riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, con effetto dal 1° maggio 2017, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma.
Con successivo decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 (allegato 2) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 sono stati riconsiderati i contenuti dell’articolo 1, comma 199 lett. d) della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n 87 (allegato 3, di seguito, per brevità, denominato D.P.C.M.), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, che entrano in vigore il 17 giugno 2017.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.
Il comma 199 della legge in argomento prevede che “a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo”.
In base a tale disposizione, nonché sulla base di quanto prevede il D.P.C.M., con la decorrenza di legge ivi prevista, i requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all’anzianità contributiva prevista dall’articolo 24, comma 10 e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori c.d. “precoci” i quali:
- abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età;
- si trovino in una delle seguenti condizioni:
stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74 per cento;
sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato A annesso al D.P.C.M. (allegato E alla legge di bilancio 2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Considerato che la norma richiama i lavoratori di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 rientrano nell’ambito applicativo:
- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995;
- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui sopra che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni.
Si precisa che l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non preclude l’applicabilità della disposizione in argomento.
Al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione “per periodi di lavoro effettivo” prima del compimento dell’età di 19 anni.
Si precisa che, ai fini che qui interessano, per “contribuzione per periodi di lavoro effettivi” deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.
Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.
Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.
Si precisa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.C.M., che coloro che si avvalgono della riduzione del requisito contributivo di cuiall’articolo 24, comma 10 del d.l. 201/2011 conv. in legge 214/2011 come rideterminato dai commi 199 – 205 della legge in argomento possono accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dall’articolo 1, commi da 195 a 198 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ricorrendone i relativi requisiti.
Si rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle circolari dell’Istituto in materia di liquidazione della pensione in cumulo (circolare 6 agosto 2013, n. 120, messaggio del 25 novembre 2015 n. 7145, messaggio n. 1094/2016, circolare del 16 marzo 2017 n. 60).
Nei casi di liquidazione del trattamento anticipato, si ribadisce quanto già indicato nella circolare n. 35 del 14.3.2012, per cui ai fini del raggiungimento del requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
Restano ferme le regole dei singoli ordinamenti delle gestioni interessate dalla disciplina in oggetto.
Possono accedere al beneficio in oggetto gli assicurati che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato siano in possesso di una delle seguenti condizioni:
- essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver esaurito da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
Lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, va inteso come derivante da: licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
L’interessato deve aver concluso da almeno tre mesi di fruire dell’intera prestazione per la disoccupazione spettante.
Lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego.
Nelle ipotesi di disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI.
Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASPI.
Per quanto riguarda gli operai agricoli, lo sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità, impone di computare il trimestre di cui all’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. a far data dal licenziamento o le dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze Unilav) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di pensionamento o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
- Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente che sia portatore di handicap grave;
L’assistenza si intende riferita al coniuge, alla persona in unione civile o a un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l’assistono.
- essere invalido civile con riduzione della capacità lavorativa certificata pari o superiore al 74 per cento;
- essere lavoratori dipendenti che svolgano le seguenti professioni (allegato E alla legge di bilancio):
A. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
C. Conciatori di pelli e di pellicce;
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
M Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
i quali svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;
L’articolo 53, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto tale disposizione: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all’allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Tale norma chiarisce, con interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 199 legge n. 232/2016, che le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all’interruzione predetta.
Pertanto, lo svolgimento delle attività in via continuativa delle attività lavorative si intende realizzato:
- nel caso di svolgimento di attività lavorative faticose nei sei anni precedenti il momento del pensionamento;
oppure
- nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente il pensionamento vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione.
Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.
- ovvero lavoratori (c.d. “usuranti”) che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (v. par. 5.2 della presente circolare).
2. Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente/autonomo
Il comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che “a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento”.
Il D.P.C.M. attuativo delle disposizioni in argomento all’articolo 8, comma 2 ha stabilito che “Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all’articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate”.
Pertanto, a far data dalla sua decorrenza la pensione liquidata ai sensi del predetto comma 199 non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all’estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo.
Tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 8 del D.P.C.M., l’INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, ivi inclusa la tredicesima mensilità.
Al fine dell’applicazione della norma l’interessato deve comunicare tempestivamente all’Istituto i redditi da lavoro.
Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.
Si precisa in ogni caso che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
Infine si chiarisce che durante il periodo di sospensione del trattamento pensionistico il pensionato mantiene la titolarità del trattamento medesimo.
3. Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive
Sulla base del comma 205 “il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
Continua, quindi, a trovare applicazione il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.
Resta esclusa, per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a seguito di opzione ex articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 invece, l’applicazione dell’articolo 1, comma 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età.
4. Adeguamento alla speranza di vita
Il comma 200 prevede che “al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Si precisa che al requisito ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.
Non trovano applicazione gli adeguamenti precedentemente stabiliti per decreto ministeriale.
5. Domanda e monitoraggio del beneficio
Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla riduzione del requisito per l’accesso al pensionamento anticipato devono presentare all’Inps una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio; l’Istituto attesta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del D.P.C.M., anche in via prospettica nonché la presenza di copertura finanziaria.
5.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato di cui alla presente circolare è presentata con le consuete modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.
Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.
La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni.
In particolare al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti:
Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 1, comma 199, lettera a), legge n. 232 del 2016, che:
- il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav;
- abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.
Si precisa che la percezione dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente ai fini del beneficio trattandosi di prestazione riferita a eventi di disoccupazione relativi all’anno 2016;
con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera b), che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;
con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera c), che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;
con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative “gravose” ammesse al beneficio (di cui all’allegato A del decreto) ovvero che svolga o abbia svolto mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
il requisito contributivo;
i sei anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), come modificato dall’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50;
il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;
il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolti come lavoratore che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1,2,3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del decreto entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017; quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate per l’anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e al 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, all’esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all’articolo 11 del decreto, meglio precisati nel par. 5.4 della presente Circolare.
5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
L’interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e/o allegare alla domanda la documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al momento della domanda o comunque il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4 del D.P.C.M. per il riconoscimento del beneficio.
Soggetto in stato di disoccupazione che versi in una delle condizione di cui alla lettera a) del comma 1, articolo 3 D.P.C.M.
In questo caso l’interessato deve:
- se licenziato, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se operaio agricolo, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro
soggetto che assiste portatore di handicap grave di cui alla lettera b) dell’articolo 3, comma 1 D.P.C.M.
In tale caso, il richiedente deve compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere, precisando da quale data presta assistenza, uno dei soggetti indicati dal decreto (coniuge, persona con la stessa legata da unione civile, parente di primo grado) e di convivere, precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportare i dati anagrafici dell’assistito ed allegare il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Soggetto di cui alla lettera c) dell’articolo 3, comma 1 del D.P.C.M.
Il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale.
Soggetti che svolgano attività gravose da almeno sei anni, in via continuativa di cui all’Allegato E alla legge 232/2016 (articolo 3, comma 1 lett. d) del D.P.C.M.)
Con riguardo alle condizioni di cui alla lettera d), - svolgimento in via continuativa di una o più delle attività lavorative “gravose” ammesse a beneficio - il richiedente deve, in primo luogo, farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli” –Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117).
Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l’applicazione da parte dell’azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000
I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:
- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.
Si chiarisce, in proposito che, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell’allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un’attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.
Soggetti (c.d. “usuranti”) che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3 del d. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (articolo 3, comma 1 lett. d) del D.P.C.M.)
In tale caso, l’interessato deve dichiarare:
1) di aver svolto attività di lavoro dipendente indicando una o più tra le seguenti tipologie:
- lavoratore impegnato in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 67/2011;
- lavoratore notturno come definito all’articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 67/2011;
- lavoratori addetti alla c.d. linea catena di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 67/2011
- conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 67/2011.
A tale fine, deve allegare alla domanda la documentazione meglio specificata nella Tabella A allegata al Decreto del Ministero del Lavoro 20 settembre 2011;
2) di aver svolto una o più delle attività lavorative sopra richiamate, con l’indicazione dell’esatto arco temporale, per un periodo di tempo pari:
- ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero
- ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell’interessato nelle predette attività, inclusi i periodi di contribuzione obbligatoria integrati da accrediti figurativi.
Sono esclusi i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
Si fa rinvio a quanto contenuto nella Circolare n. 90 del 24 maggio 2017.
5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
L’Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell’Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata.
Gli accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti il beneficio ed ai titolari di pensione delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1 lettere da a) a d), nonché le verifiche ispettive sono effettuate dalla sede territoriale INPS scambiando informazioni con gli altri enti e con il Ministero del lavoro (articolo 10 del decreto) soprattutto con riferimento all’accertamento dello svolgimento delle attività gravose di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto.
A tal fine, con protocollo (allegato 4), predisposto congiuntamente da Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL sono state individuate: a) le modalità con cui effettuare lo scambio di dati; b) le modalità attraverso le quali effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro; c) i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
5.4 Criteri di monitoraggio e salvaguardia
Il monitoraggio, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate in data successiva al 15 luglio 2017, per l’anno 2017, ed al 1° marzo di ciascun anno, negli anni successivi, purchè pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono ammesse al beneficio successivamente alle domande presentate nei termini suddetti.
Qualora l'onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede, con i medesimi criteri di cui sopra, all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.
Qualora dall’attività di monitoraggio residuino le risorse finanziarie, l’INPS provvede ad effettuare nell’anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017, per l’anno 2017 e al 1° marzo di ciascun anno e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.
Anche il predetto monitoraggio è svolto in base alla data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. e, a parità di requisito, alla data di presentazione della domanda di certificazione.
All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da concludersi entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello di presentazione delle domande.
5.5 Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio di riduzione del requisito pensionistico
Entro il 15 ottobre dell’anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
I possibili esiti sono i seguenti:
a) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
b) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni.
Analoga comunicazione, ove residuino risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre dell’anno di riferimento.
In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
La domanda di pensione (accesso al beneficio di cui all’articolo 1, commi 199 – 205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) è presentata, con modalità telematica, all’INPS ed il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltrechè all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Nella predetta domanda l’interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.
Il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente, la decorrenza del trattamento pensionistico potrà essere riconosciuta ove il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa dipendente alla suddetta data.
Come sopra precisato (par. 5.1), relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.
Contestualmente alla domanda di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In fase di prima applicazione del D.P.C.M. e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga alle disposizioni previste al comma 2 dell’articolo 7 D.P.C.M., come sopra illustrate, la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.
6. Modalità di trasmissione delle domande
Le domande sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.
Come già chiarito al par. 5.1, le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.
Il cittadino può rivolgersi a un patronato che come di consueto offre gratuitamente la sua assistenza, oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it.
Si rammenta a tal fine che è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La procedura telematica per la trasmissione delle domande è stata aggiornata con i nuovi prodotti WebDom creati per l’invio della domanda di verifica del requisito e per la domanda di pensione anticipata:
“Verifica del requisito per l’accesso alla pensione anticipata – lavoratori precoci
Gruppo: 0007 – Certificazione
Sottogruppo: 0062 – Diritto a Pensione
Tipo: 0051 – Lavoratori Precoci
“Pensione Anticipata – Lavoratori Precoci legge 232/2016 ”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0001 – Pensione di anzianità
Tipo: 0051 – Lavoratori Precoci
La procedura guida il cittadino alle compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata.
Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
7. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
Il comma 201 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che è in possesso dei requisiti giuridici indicati al comma 199 della legge medesima ed illustrati in questa circolare.
Per tale personale, che cessa dal servizio per dimissioni, la decorrenza del termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto è stata differita dalla norma in esame alla data di raggiungimento, da parte dell’interessato, del “momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione” dell’indennità di fine servizio comunque denominata, “secondo le disposizioni dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201”.
In altre parole, il termine di pagamento inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o dell’età anagrafica previsti dall’art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
In tali fattispecie, pertanto, l’indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele