Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 2017 Circolare 122 del 28 luglio 2017
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 5385
Circolare 122 del 28 luglio 2017
OGGETTO:
Gestione Separata: Articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Jobs Act Autonomi). Nuove aliquote contributive. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti.
SOMMARIO:
L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento della misura dell’ aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017.
1. Introduzione nuova aliquota contributiva
2. Soggetti interessati ed esclusi
3. Massimale annuo della base contributiva
4. Adempimenti procedurali e versamenti
5. Istruzioni contabili
1. Introduzione nuova aliquota contributiva
La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 - ha introdotto importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.
In particolare, l’art. 7 – Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL – dispone che “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.
Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:
- 32,00 per cento, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 0,50 per cento, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);
- 0,22 per cento disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Soggetti interessati ed esclusi
Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);
- tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:
- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue:
Codice |
Tipo rapporto . Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA |
Aliquote |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IVS |
Mal,mat, anf |
maternità |
dis-coll |
totale |
1A - 1E |
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
1B |
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
1C |
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
1D |
LIQUIDATORE DI SOCIETA' |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
02 |
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
03 |
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
04 |
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
05 |
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA... |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
06 |
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
07 |
VENDITORE PORTA A PORTA |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
09 |
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44) |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
10 |
CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI |
|
||||
11 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
12 |
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
13 |
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 2004 al 2015) |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
14 |
FORMAZIONE SPECIALISTICA |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
17 |
CONSULENTE PARLAMENTARE |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
18 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015 |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.
3. Massimale annuo della base contributiva
Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (per l’anno 2017 pari a € 100.324,00).
4. Adempimenti procedurali e versamenti
L’aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017.
In applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con DM 7/10/1993, gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota dello 0,51 per cento possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione Generale delle istruzioni applicative ed operative.
- Versamento dei contributi. I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.
- Flusso Uniemens. Nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza, così come illustrato nella tabella sopra riportata. La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.
5. Istruzioni contabili
Con riferimento agli aspetti contabili, il contributo aggiuntivo dello 0,51%, di cui al paragrafo 1), sarà registrato in un conto CO.GE di nuova istituzione “PAR21116” avente la seguente descrizione “Contributo aggiuntivo per la copertura da eventi di disoccupazione (DIS-COLL), ai sensi dell’articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017”.
Il versamento avverrà con modello F24, causale CXX, e darà luogo ad una manifestazione finanziaria in entrata da registrarsi nel già esistente conto CO.GE PAR52010 “Riscossioni contributi art.2, comma 26, legge 335/95”, in attesa di imputazione definitiva”.
La fase di ripartizione della riscossione, con l’attribuzione al nuovo conto PAR21116, sarà eseguita dalla gestione amministrativa di competenza - gestione separata (GS).
Si allega la variazione al piano dei conti con il dettaglio del nuovo conto istituito.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato