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Lavoratori precoci
Risposte a quesiti
(msg.1551/2019)
Pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci (articolo 17 del decreto-legge n. 4/2019)
Quesito
Possibilità di far decorrere la c.d. finestra non dalla data di perfezionamento del requisito contributivo, ma dalla data di sussistenza delle condizioni (ad esempio, tre mesi di inoccupazione richiesti per i lavoratori disoccupati) per l’accesso alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci.
Chiarimento
Fermo restando che la c.d. finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.
Lavoratori precoci
Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
(msg.1481/2018)
Nel 2017 per i soggetti “certificati”, che alla data di verifica delle condizioni avevano già maturato tutti i requisiti e le condizioni e avevano cessato l’attività lavorativa, la decorrenza del trattamento è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni e, comunque, non anteriormente al 1°maggio 2017.
Ciò indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, purché, per l’APE sociale, la stessa non sia effettuata oltre i termini per la sperimentazione (31 dicembre 2018).
Decorrenze APE sociale e pensione “precoci” per i soggetti “certificati” nel 2017, che risultino aver svolto attività lavorativa dopo la decorrenza dei trattamenti
I soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni per l’accesso ai benefici nell’anno 2017, con riferimento ai quali la retrodatazione della decorrenza effettiva del trattamento al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e di tutte le condizioni comporti l’impossibilità di erogare l’indennità APE sociale o la pensione anticipata per i c.d. precoci, rispettivamente per avvenuto superamento dei limiti reddituali annuali previsti dalla legge o per svolgimento di attività lavorativa, possono chiedere che il beneficio decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Soggetti che hanno acquisito lo “status” di invalido al 74% o hanno perfezionato i 6 mesi di assistenza e convivenza nel mese di dicembre 2017
I soggetti di cui al presente paragrafo, che hanno presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, possono beneficiare del regime delle decorrenze alla maturazione dei requisiti previsto per l’anno 2017.
I relativi trattamenti non potranno avere decorrenza anteriore al 1.1.2018.
Lavoratori precoci
Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
(msg.1481/2018)
In ordine alla cumulabilità tra i benefici in oggetto e l’accesso alla pensione in salvaguardia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 13.10.2017 n. 7214 ha chiarito che “i soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per l’accesso alla pensione in salvaguardia, hanno la facoltà di optare tra le due prestazioni”.
Pertanto, nei casi di domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale/beneficio “precoci” presentate da soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per la salvaguardia, è necessario che la Struttura territoriale convochi i richiedenti al fine di invitarli ad effettuare, per iscritto, una scelta.
Al riguardo, le Strutture territoriali informeranno gli utenti della circostanza che l’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni per l’APE sociale/beneficio “precoci” non assicura l’accesso al beneficio se il soggetto perde lo status prima della decorrenza dell’indennità o non perfeziona i requisiti valutati in “via prospettica” in sede di istruttoria.
Se il soggetto sceglie di accedere alla pensione usufruendo della certificazione per la salvaguardia, la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio già presentata deve essere respinta sulla base della suddetta opzione.
Viceversa, se il soggetto opta per la domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, le Strutture territoriali devono preliminarmente annullare la certificazione in salvaguardia al fine di consentire alla procedura “UNICARPE” di lavorare la certificazione per i detti benefici APE sociale/beneficio ”precoci”.
Eventuali domande di verifica delle condizioni, che siano state respinte perché il soggetto risultava già certificato per l’accesso alla pensione in salvaguardia, dovranno essere riesaminate alla luce dei suesposti criteri.
Lavoratori precoci
Rifinanziamento beneficio “precoci”
(circ.33/2018)
Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 dall’articolo 1, comma 162, lett. i), della legge di bilancio 2018, il beneficio dell'anticipo del pensionamento è riconosciuto, a domanda, nel limite :
- di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018,
- di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019,
- di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
- di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021,
- di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e
- di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.