Eureka Previdenza

Circolare 34 del 23 febbraio 2018

OGGETTO:     

Indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE sociale). D.P.C.M. n. 88 del 23 maggio 2017. Modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 162, lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Istruzioni applicative ed ulteriori chiarimenti in materia.

   
SOMMARIO:     

1. Premessa

2. Nuove condizioni per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 (articolo 1, comma 162, lettera b) della legge di bilancio 2018)

3. Nuove condizioni per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 (articolo 1, comma 162, lettera c) della legge di bilancio 2018)

4. Nuove condizioni per la categoria dei lavoratori c.d. gravosi di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2017 (articolo 1, comma 162, lettera d) della legge di Bilancio 2018)

4.1 Inclusione di nuove attività c.d. gravose (articolo 1, comma 163, della legge di bilancio 2018)

4.2 Lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia. Criteri per l’individuazione dei  6 o 7 anni di attività gravosa (articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2018)

4.3 Disapplicazione della voce di tariffa INAIL (articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018)

5. Riduzione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale per le donne con figli (articolo 1, comma 179-bis, della legge di bilancio 2018)

6. Nuovi termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale per i soggetti che maturano i requisiti nel 2018. Nuovi termini per l’istruttoria delle domande (articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018)

6.1 Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di accesso al beneficio

7. APE sociale e disposizioni in materia di non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita (in particolare per i lavoratori dipendenti che svolgano le professioni di cui all’allegato B da almeno sette anni negli ultimi 10 e che hanno ottenuto l’APE sociale come categoria lettera d)

8. Nuovi limiti annuali di spesa. Istituzione del Fondo APE sociale (articolo 1, commi 162, lettera h) e 167 della legge di bilancio 2018)

9. Profili gestionali della prestazione

9.1 Prestazioni previdenziali/assistenziali erogate indebitamente dall’Inps

9.2 Pignoramenti presso terzi

9.3 Cessione quinto

9.4 Traslazione trattenute stipendiali

 
1. Premessa

Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

L’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2018, ai commi 162 lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167 (allegato 1), ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che disciplina l’indennità che accompagna all’età pensionabile di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, soggetti in particolari condizioni (c.d. APE sociale).

Anzitutto, l’articolo 1, comma 162, lettera e), ha aggiunto, all’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il comma 179-bis, che prevede, per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi.

Il medesimo comma, alle lettere b), c) e d), integrando l’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, ha esteso la platea dei destinatari in merito ai beneficiari di cui alle lettere a), b) e d) del citato comma, ovvero alle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori c.d. “gravosi”. Nessuna modifica è stata, invece, introdotta in merito alle condizioni richieste per l’accesso al beneficio per gli invalidi in misura pari o superiore al 74% di cui alla lettera c) del citato comma 179.

In particolare, per la categoria di cui alla lettera d), il comma 163, dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 ha incluso nuove professioni nell’elenco delle attività c.d. gravose mentre il comma 164 ha disposto i criteri per il computo del periodo di attività gravosa per la categoria degli operai dell’agricoltura e della zootecnia.

Il successivo comma 165 ha, altresì, eliminato, tra le condizioni richieste per l’accesso al beneficio, l’applicazione da parte del datore di lavoro delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

Inoltre, l’articolo 1, comma 165, derogando alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88 del 2017 (in seguito, denominato decreto n. 88/2017), ha rimodulato i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE sociale nel corso del 2018.

I commi 147 e 148 lettera a), inoltre, nel prevedere una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, hanno escluso i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE sociale.

Infine i commi 162, lettera h) e 167 hanno previsto nuovi limiti annuali di spesa e l’istituzione di un Fondo APE sociale.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito alle citate modiche e integrazioni nonché ulteriori chiarimenti in materia, anche con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.

Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di bilancio, si fa rinvio, per quanto compatibile, alle istruzioni fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017 e con i successivi messaggi.

 
2. Nuove condizioni per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 (articolo 1, comma 162, lettera b) della legge di bilancio 2018)

L’articolo 1, comma 162, lettera b), della legge di bilancio 2018, ha aggiunto al comma 179, lettera a), dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, dopo le parole: “procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604” le seguenti: “ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi”.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.

L’arco temporale dei trentasei mesi entro cui individuare i diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente decorre, a ritroso, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento della domanda di verifica delle condizioni e sulla base della quale il soggetto chiede di poter beneficiare dell’APE sociale.

I diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente, possono essere anche non continuativi.

Ai fini del computo degli stessi, si tiene conto della durata del/i rapporto/i di lavoro dipendente - presenti nell’arco di tempo sopra individuato - singolarmente considerati o cumulati, come risultanti dagli archivi UNILAV.

Si precisa che per rapporto di lavoro dipendente si intende qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Restano ferme tutte le altre condizioni per l’accesso al beneficio stabilite dall’articolo 1, comma 179, della legge di bilancio 2017 per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a).

Pertanto, per poter presentare la domanda di verifica delle condizioni, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 2884 del 11.07.2017). (parole cancellate dal msg.1587/2018).

Il permanere del predetto status di disoccupazione potrà essere verificato presso i centri per l’impiego (indicati dal richiedente nella domanda) come chiarito al paragrafo 2 della circolare n. 100 del 2017 e fermo restando quanto precisato nel messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017.

Si chiarisce inoltre, che, ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione, non sospende il decorso dei predetti tre mesi.

Resta fermo che la suddetta attività lavorativa dovrà, in ogni caso, terminare entro il 31 dicembre 2018, termine ultimo di durata della sperimentazione.

Si precisa, altresì, che il beneficio dell’APE sociale continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione.

Parimenti, non possono usufruire dell’APE sociale i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente dalla legge.

Si fa presente, da ultimo, che per la nuova categoria dei disoccupati derivanti da scadenza di contratto a tempo determinato, il soggetto richiedente non deve allegare alla domanda alcuna documentazione. Le Strutture territoriali potranno verificare la sussistenza di un contratto di lavoro a termine e la relativa data di scadenza dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).

 
3. Nuove condizioni per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 (articolo 1, comma 162, lettera c) della legge di bilancio 2018)

Ai sensi della lettera c) del più volte citato comma 162 della legge di bilancio 2018, dopo le parole: “legge 5 febbraio 1992, n. 104” dell’articolo 1, comma 179, lettera b), della legge n. 232 del 2016, sono inserite le seguenti: “ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992.

Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed i nipoti; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.

Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame.

Per affini di secondo grado si intendono i cognati.

Per tali soggetti la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

    aver compiuto i settanta anni di età;
    essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;
    essere deceduti o mancanti.

Al fine di consentire all’Istituto i necessari controlli, nella domanda di verifica delle condizioni il soggetto richiedente l’APE sociale per la categoria di cui alla citata lettera b), in qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (di seguito definita “persona con disabilità”) si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

Riguardo al compimento dei settant’anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale.

Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale può essere presentata anche da parenti di 2° grado o affini entro il 2° grado, si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di legge, soltanto alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. la circolare n. 32 del 2012, paragrafo 3.1).

L’espressione “mancanti”, infine, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità (cfr. la circolare n. 155 del 3.12.2010).

In merito alle condizioni che devono sussistere per accedere al beneficio e all’istruttoria della domanda di verifica delle condizioni, restano ferme le istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 100 del 2017.

Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, pertanto, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell’anno) e deve permanere fino all’accesso al beneficio.

Si forniscono, infine, i seguenti chiarimenti in merito alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lett. b), della legge n. 232 del 2016.

1) Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.

2) Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, in caso di sentenza o di riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere tale status da una data anteriore.

Al verbale suddetto sono equiparati:

- l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014;

- il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. 324/93, convertito dalla L. 423/93, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave.

Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio, che con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.

Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.

3) Sul concetto di convivenza utile per il diritto all’APE sociale, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010).

In coerenza con l’orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4) In merito alla tipologia di documentazione da produrre, come stabilito dal D.P.C.M.  n. 87 del 2017, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio il verbale della commissione medica che ha accertato l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

5) Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. In adempimento dell’obbligo di allegazione documentale sancito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 87 del 2017, l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’handicap.

6) Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e, pertanto, non consente l'accesso al beneficio, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.

7) Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114), si applica l’articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i suoi effetti ai fini dell’accesso all’APE sociale. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.

Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.

Si ricorda a tale riguardo che, come indicato nel messaggio n. 2901/2015 “I cittadini (…) in possesso di un verbale di legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 (entrata in vigore della Legge n°114/2014) saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario”.

8) Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, si fa presente quanto segue.

Con riferimento ai soggetti con patologie oncologiche si richiama l’articolo 3-bis della legge 9 marzo 2006, n. 80, ai sensi del quale “l'accertamento dell'invalidità civile, ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.

A tale riguardo, con il messaggio n. 12857/2006 l’Istituto ha precisato che “fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all’eventuale sospensione dei relativi effetti”, “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.

Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell’accertamento provvisorio da parte della commissione ASL di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto all’APE sociale allegando il suddetto verbale ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.

Con riferimento ai soggetti affetti dalla sindrome di Down, la legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’articolo 94, comma 3, ha disposto che tali soggetti, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Ne discende che anche la dichiarazione del medico di base costituisce documentazione valida ai fini della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale.

Si precisa che i chiarimenti di cui ai punti 5), 7) (con riferimento all’applicazione dell’art. 25, comma 6-bis, del D.L. 90/2014) e 8) (con riferimento alle patologie oncologiche), si riferiscono anche alla lettera c) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 (APE sociale per coloro che sono affetti da riduzione della capacità  lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento  dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%).

 
4. Nuove condizioni per la categoria dei lavoratori c.d. gravosi di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2017 (articolo 1, comma 162, lettera d) della legge di Bilancio 2018)

Il comma 162, in relazione alla lettera d) del comma 179 della legge di bilancio 2017, ha sostituito le parole: “sei anni in via continuativa” con le seguenti: “sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette”.

Il successivo articolo 1, comma 166, della legge di bilancio 2018, ha altresì stabilito che “con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

E’ pertanto venuta meno la condizione della necessaria “continuità” dell’attività c.d. gravosa come delineata nella norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 53 sopra richiamato.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose utile per l’accesso al beneficio dell’APE sociale si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza dell’indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

    svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività c.d. gravosa;
    svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa  per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).

 
4.1 Inclusione di nuove attività c.d. gravose (articolo 1, comma 163, della legge di bilancio 2018)

Il comma 163 della legge di bilancio 2018, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n.  232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della legge in argomento.

In particolare, i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C della legge n. 232 del 2016 sono i seguenti:

- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;

- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 (c.d. usuranti);

 - marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Per la specificazione delle suddette attività lavorative si rinvia al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 367 del 5 febbraio 2018, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero ha precisato che il predetto decreto ha la sola funzione di puntualizzare, ai fini applicativi, le attività lavorative gravose già riconosciute tali dall’allegato B della legge di bilancio 2018, a sua volta ampliativo delle professioni individuate negli allegati C ed E della legge di bilancio 2017.

Ne consegue che la definizione delle nuove categorie di destinatari, compiuta con il suddetto decreto, non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.

Per una pronta consultazione si riporta in allegato alla circolare l’elenco completo delle attività c.d. gravose comprensivo delle nuove professioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 all’allegato B (allegato 2).

 
4.2 Lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia. Criteri per l’individuazione dei  6 o 7 anni di attività gravosa (articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2018)

Con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, il comma 164 della legge di bilancio 2018 ha altresì specificato che al solo fine di individuare i sei anni di attività gravosa nei sette o i sette anni di attività gravosa nei dieci, debba essere assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In base a tale ultima disposizione “l'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri”.

Ne consegue che è sufficiente che i predetti soggetti abbiano in estratto, come risultante dagli archivi a disposizione dell’Istituto al momento della domanda, n. 156 contributi giornalieri come lavoratore agricolo affinché venga loro riconosciuto un intero anno di lavoro c.d. gravoso.

Ai fini del computo delle 156 giornate di lavoro agricolo sono utili anche i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono, comunque, la permanenza del rapporto di lavoro.

 
4.3 Disapplicazione della voce di tariffa INAIL (articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018)

Per i soggetti che a decorrere dal 1 gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88.

Pertanto, ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, le strutture territoriali non dovranno verificare l’applicazione da parte dell’azienda di una voce di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

 
5. Riduzione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale per le donne con figli (articolo 1, comma 179-bis, della legge di bilancio 2018)

L’articolo 1, comma 162, lettera e), della legge di bilancio 2018, ha inserito dopo il comma 179 il seguente comma: “179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni”.

Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per le donne che abbiano figli, il requisito minimo dei 30 anni di contribuzione (per le categorie di cui alle lettere a, b e c) e di 36 anni di contribuzione (per la categoria di cui alla lettera d) può essere ridotto, al massimo, nel caso di due figli, a 28 e 34 anni.

Ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali ed adottivi.

 
6. Nuovi termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale per i soggetti che maturano i requisiti nel 2018. Nuovi termini per l’istruttoria delle domande (articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018)

Ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018, i soggetti che verranno a trovarsi nel corso dell'anno 2018 nelle condizioni di accesso all’APE sociale presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo del 2018 ovvero,in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018.

La predetta disposizione ha pertanto rimodulato i termini per la presentazione della domande di verifica delle condizioni che, per il 2018 divengono: 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2018.

Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.

Corrispondentemente alla modifica dei termini di presentazione delle domande di verifica delle condizioni, cambiano anche i termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande.

Le predette comunicazioni devono essere effettuate rispettivamente:

    entro il 30 giugno 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2018;
    entro  il 15 ottobre 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2018;
    entro il 31 dicembre del 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre 15 luglio ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

In merito alle modalità di presentazione della domanda, alla documentazione da allegare e ai criteri di monitoraggio si fa rinvio ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 della circolare n. 100 del 2017 ed alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale il 25.08.2017.

 
6.1 Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di accesso al beneficio

Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio,  come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018,  il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018,  dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto  presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

 
7. APE sociale e disposizioni in materia di non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita (in particolare per i lavoratori dipendenti che svolgano le professioni di cui all’allegato B da almeno sette anni negli ultimi 10 e che hanno ottenuto l’APE sociale come categoria lettera d)

L’ articolo 1, ai commi 147 e 148  lettera a), della legge di bilancio 2018 ha previsto una deroga all’innalzamento dell’età pensionabile conseguente all’adeguamento alla speranza di vita in vigore dall’anno 2019, per particolari categorie di soggetti, quali i lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Il successivo comma 150 ha precisato, tuttavia, che “la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. APE sociale).

Conseguentemente, i lavoratori dipendenti sopra menzionati possono usufruire della disposizione in deroga sopra esposta solo nelle ipotesi in cui non siano o non siano più titolari dell’indennità di APE sociale.

 
8. Nuovi limiti annuali di spesa. Istituzione del Fondo APE sociale (articolo 1, commi 162, lettera h) e 167 della legge di bilancio 2018)   
     

L’APE sociale è riconosciuta entro i nuovi limiti annuali di spesa di cui all’articolo 1, comma 162, lettera h), della legge di bilancio 2018.

Per effetto di quanto previsto dal citato comma e dai successivi commi 163 e 165, nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: “609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023”;.

Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo APE Sociale” con una dotazione di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Nel predetto Fondo confluiscono le eventuali risorse che emergono, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n.  232 del 2016, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della legge in argomento, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019.

L'accertamento delle eventuali economie è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del Fondo, operando le occorrenti variazioni di bilancio.

 
9. Profili gestionali della prestazione

Si forniscono di seguito i chiarimenti relativi al recupero di crediti nelle diverse fattispecie, la cui titolarità sia in capo a questo Istituto o a soggetti terzi.

 
9.1 Prestazioni previdenziali/assistenziali erogate indebitamente dall’Inps

Gli indebiti previdenziali/assistenziali possono essere recuperati su prestazioni erogate a titolo di APE sociale con trattenuta nella misura del quinto del suo ammontare e salvaguardia del trattamento minimo Inps.

Per quanto concerne in particolare i criteri e le modalità di recupero si rinvia alla Determinazione presidenziale n. 123/2017.

Si rammenta che il recupero di ratei di APE sociale indebitamente erogati soggiace invece ai principi contemplati dalla normativa civilistica di cui all’articolo 2033 c.c., come già precisato al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.

 
9.2 Pignoramenti presso terzi

L’APE sociale è pignorabile anche nelle ipotesi di procedure esecutive promosse da soggetti terzi rispetto all’Inps.

Al riguardo, tenuto conto che detta indennità, in quanto percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR, costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito ai fini della quantificazione della quota pignorabile non trovano applicazione le modalità di calcolo dettate per i redditi di pensione dal comma 7 dell’art. 545 c.p.c..

Pertanto, in fase di accantonamento cautelare, la trattenuta da operare sull’APE sociale per crediti pignoratizi deve essere effettuata nella misura del quinto dell’imponibile, al netto delle ritenute fiscali, salvo quanto disposto successivamente dal Giudice dell’esecuzione.

 
9.3 Cessione quinto

L’APE sociale non è cedibile e quindi non è assoggettabile a trattenute per cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in quanto non riconducibile agli istituti contemplati dalla normativa speciale di cui al D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni.

 
9.4 Traslazione trattenute stipendiali

All’APE sociale non è applicabile la traslazione di trattenute derivanti da stipendio in ragione di finanziamenti stipulati in attività di servizio con intermediari finanziari, atteso che l’articolo 43 del citato D.P.R. n. 180/1950 circoscrive tale traslazione ai trattamenti di natura previdenziale.

All’APE sociale non è altresì applicabile la traslazione delle trattenute da stipendio derivanti dall’erogazione delle prestazioni creditizie di cui all’articolo 1, lett a), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, “Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP“. In particolare, l’articolo 16 del predetto decreto fa salva, per tutto quanto non disciplinato, l’applicazione delle disposizioni relative alFondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, nonché quelle contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele

Allegato 1

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