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Messaggio 1429 del 30 marzo 2018
Oggetto: Procedura automatizzata per la liquidazione delle pensioni in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, e di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva formulata nella circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, si forniscono le prime indicazioni per la liquidazione delle pensioni con il cumulo, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, dei periodi assicurativi accreditati anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Al riguardo, si comunica che è in corso la stipula delle convenzioni tra l’Inps e gli Enti di previdenza privati sopra richiamati, nel testo concordato tra le parti, per la liquidazione delle pensioni in regime di cumulo ai sensi della citata legge n. 228/2012, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, e di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
In particolare, l’articolo 3 della suddetta convenzione prevede che, per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione e di cumulo, l’Istituto metta a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l’accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.
Sulla base di quanto stabilito nella predetta convenzione l’Istituto ha messo a disposizione degli Enti di previdenza privati e delle Strutture territoriali la procedura "Cumul", che consente di gestire in maniera interattiva la verifica del diritto e la liquidazione delle pensioni in cumulo con gli Enti e le Casse esterne.
In attesa della completa reingegnerizzazione dell’applicativo "Cumul", rilasciato per gli Enti/Casse, e dell’applicativo "Total", le Strutture territoriali avranno a disposizione per un breve periodo la versione della procedura "Cumul" attualmente in uso, con delle funzionalità ulteriori che di seguito si illustrano.
Gli operatori delle Strutture territoriali, per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia e anticipata in cumulo con gli Enti previdenziali privati, accedendo all’applicativo "Cumul" devono valorizzare la funzionalità "Tipo cumulo" "Esterno".
Il principale elemento di novità della procedura "Cumul" è rappresentato dalla gestione della verifica del diritto e della liquidazione della pensione di vecchiaia a formazione progressiva.
Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della sopra citata convenzione "in caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce, in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafico e contributivo più elevati rispetto a quelli previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214".
Pertanto, al fine di consentire all’Ente istruttore la verifica del diritto a pensione in cumulo, gli Enti previdenziali privati devono inserire in procedura "Cumul" i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal proprio ordinamento.
La procedura calcola in automatico la data di decorrenza della quota di competenza.
Se la data di decorrenza della quota dell’Ente privato, determinata in base ai requisiti inseriti, è pari o precedente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia calcolata in base ai requisiti previsti dall’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, l’Ente privato inserisce l’importo del proprio pro rata.
Diversamente, se la data di decorrenza della quota dell’Ente privato, determinata in base ai requisiti inseriti in via prospettica, è successiva alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia calcolata in base ai requisiti previsti dal citato articolo 24, comma 6, si configura la fattispecie di pensione di vecchiaia a formazione progressiva che non richiede, in prima liquidazione, l’inserimento del pro rata da parte dell’Ente privato.
In tale ultimo caso la procedura verifica il diritto alla pensione in cumulo considerando l’anzianità contributiva complessiva utile per il diritto e consente la liquidazione della pensione di vecchiaia con i soli pro rata inseriti dagli Enti/Casse per i quali si sono perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi.
La procedura "Cumul" mette a disposizione degli Enti/Casse e delle Strutture territoriali un prospetto riepilogativo di liquidazione delle pensioni anticipata e di vecchiaia in cumulo, con l’indicazione degli Enti/Casse coinvolti, del totale dell’anzianità contributiva utile al diritto alla pensione in cumulo, del dettaglio dei singoli pro rata e dell’importo totale della pensione.
Nei casi di pensione di vecchiaia a formazione progressiva, il prospetto riepilogativo conterrà altresì l’informazione della data di decorrenza della quota dell’Ente privato al perfezionamento dei requisiti in un momento successivo alla prima liquidazione.
Per completezza si rammenta che le domande di pensione di vecchiaia in cumulo già presentate all’Inps devono essere inoltrate, a mezzo PEC, all’Ente istruttore presso il quale risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del richiedente, per la relativa istruttoria (cfr. paragrafo 2 della circolare n. 140 del 2017). Nei casi in cui il richiedente risulti da ultimo iscritto sia all’Inps sia ad altro Ente, la presentazione all’Inps della domanda di pensione di vecchiaia in cumulo deve intendersi come scelta dell’Ente istruttore effettuata dallo stesso richiedente.
Si rammenta altresì che nella procedura automatizzata devono essere inseriti, tutti e per intero, i periodi assicurativi maturati dal richiedente sia presso l’Inps sia presso gli altri Enti/Casse coinvolti, ancorché coincidenti, in quanto la stessa procedura determina in modo automatico, in fase di accertamento del diritto, i periodi sovrapposti da escludere (cfr. per le pensioni in totalizzazione il messaggio n. 25625 del 14 novembre 2008).
A supporto delle attività in argomento è prevista una videoconferenza, la cui data sarà resa nota con successivo messaggio, nella quale sarà presentata la nuova procedura automatizzata per la gestione delle domande di pensione in regime di totalizzazione e di cumulo.