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Messaggio 7742 del 23 marzo 2007
Oggetto:
Decreto flussi 2007. Aggiornamenti normativi in materia di immigrazione.
Decreto flussi 2007
Il 12 marzo u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 il D.P.C.M. del 9 gennaio 2007, concernente la “programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007”.
Il decreto consente l’ingresso di 80.000 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale e riserva 2.000 quote per lavoro non stagionale destinate ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese d’origine, ai sensi dell’art 23 del Testo unico sull’immigrazione.
Delle 80.000 unità previste per i lavoratori stagionali, ne sono state assegnate al momento 78.000, mentre le rimanenti 2.000 restano disponibili in attesa di essere ripartite successivamente, a cura del Ministero della Solidarietà Sociale.
Si ritiene importante sottolineare come, rispetto allo scorso anno, sia possibile (in un’ottica di semplificazione amministrativa) per il datore di lavoro inoltrare le richieste scegliendo tra due diverse modalità:
· tramite le Associazioni di categoria, avvalendosi di un accesso internet messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, che permette la compilazione delle domande in via telematica da parte delle Associazioni e l’inoltro informatico allo Sportello Unico Immigrazione. Le domande saranno poi trasmesse alle Questure ed alle Direzioni Provinciali del lavoro competenti e seguiranno l’iter procedurale consueto;
· compilando il modulo cartaceo e inviandolo direttamente al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, che provvederà a registrarla e ad inviarla allo Sportello unico per l’immigrazione. In allegato dovranno essere inserite le fotocopie dei documenti di riconoscimento del datore di lavoro e del lavoratore.
Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni sulle modalità operative di tale ingresso e quantificare l’eventuale carico di lavoro cui andranno incontro (gli operatori del) le Sedi, è stata predisposta una scheda informativa, che illustra la ripartizione territoriale delle quote assegnate, indicando i Paesi di provenienza dei cittadini stranieri cui le stesse sono destinate. La scheda (allegata al presente messaggio) è pubblicata sul sito INTRANET dell’Istituto, nell’area “Supporto documentazione operativa e normativa” - sezione “Documentazione amministrativa “.
Si segnala, inoltre, facendo seguito al messaggio n.0003216 del 31/01/05 che, sempre su INTRANET, alla sezione documentazione amministrativa della predetta area, sono stati aggiornati i due opuscoli informativi concernenti “La regolazione del rapporto di lavoro dei collaboratori domestici stranieri“ (che presenta le novità introdotte dal contratto di lavoro in vigore dal 1° marzo 2007) e “Le tutele a favore dei lavoratori stranieri”. Si ribadisce l’opportunità di diffondere tali manualetti, mettendoli eventualmente a disposizione dei soggetti interessati e/o utilizzandoli nell’ambito di iniziative attivate a livello locale anche in collaborazione con altre amministrazioni (stage per studenti, rapporti con Patronati, Consigli/Consulte territoriali per l’Immigrazione, Centri per l’impiego,….).
Direttiva Ministero Interno 20/02/2007
Fra le innovazioni relative al permesso di soggiorno, il 20 febbraio u.s. il Ministero dell’ Interno ha emanato una Direttiva “in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato “.
La Direttiva prevede che il lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno, possa legittimamente essere ammesso a svolgere l’attività lavorativa subordinata per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale, qualora:
· abbia stipulato il contratto di soggiorno e sia in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della prima richiesta di permesso rilasciata dall’Ufficio postale abilitato;
· sia in possesso della copia del modello attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Tale novità deriva dalla necessità di garantire allo straniero in attesa del predetto titolo di soggiorno – considerati i tempi tecnici necessari allo sportello Unico per l’immigrazione per il rilascio del primo permesso di soggiorno - ‘la pienezza della propria posizione lavorativa determinata dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il pieno godimento dei diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno’, diritto garantito in maniera analoga al lavoratore straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno (vedi messaggio n. 027641 del 16/10/06).
Pertanto, ai fini dell’iscrizione assicurativa prevista dalla vigente normativa, le Sedi provvederanno a tale adempimento previa presentazione da parte del lavoratore straniero della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso stesso rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.
Decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3
Permesso per soggiornanti di lungo periodo
Ulteriore novità a favore dei cittadini stranieri è l’emanazione del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, il quale ha recepito una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), che riguarda i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Il Decreto, modificando l’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha introdotto il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo, che sostituisce la precedente Carta di soggiorno; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
· un periodo minimo di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio di cinque anni (prima erano sei);
· un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
Per ulteriori informazioni in merito, si segnala che sul sito Internet/Intranet - Area Internazionale – sezione “lavoratori migranti”/”lavoratori extracomunitari” - è pubblicata una scheda dettagliata ed aggiornata sulle varie modalità e problematiche inerenti alla concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Infine, si invitano gli Uffici interessati a segnalare eventuali iniziative o proposte attivate sul territorio, anche in collaborazione con altre Amministrazioni, finalizzate al miglioramento dei servizi forniti a favore degli utenti stranieri.
Tutte le osservazioni, suggerimenti e proposte, oltre alle eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate alla casella di posta relativa al gruppo web.immigrazione @inps.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore
Coordinamento e supporto attività
connesse al fenomeno migratorio
Francesco Di Maggio