Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Messaggi ME 2007 Messaggio 24914 del 12 ottobre 2007
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 7550
Messaggio 24914 del 12 ottobre 2007
Oggetto:
Articolo 5 commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127
Con circolare n. 119 dell’8 ottobre 2007 sono state fornite le istruzioni applicative dell’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127, che ha previsto, a decorrere dall’anno 2007, la corresponsione in unica soluzione di una somma aggiuntiva annua (cosiddetta quattordicesima), in presenza di determinate condizioni di età e di reddito, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Al punto 4 della predetta circolare è stato fatto presente che "in caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico".
A seguito di chiarimenti chiesti da alcune strutture periferiche si precisa che in caso di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno tra i mesi di possesso del requisito anagrafico deve essere computato, per intero, anche il mese di raggiungimento dell’età.
Si precisa altresì che il beneficio in argomento, nell’importo maturato dal dante causa, e quindi in proporzione ai mesi di vigenza della pensione, deve essere corrisposto agli eredi del pensionato anche in caso di decessi avvenuti anteriormente al 17 agosto 2007, data di entrata in vigore della legge n.127 del 2007.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Nori