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Messaggio 7771 del 23 marzo 2007
Oggetto: Riscatto del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro e del corso legale di studi – Precisazioni in ordine alla cumulabilità dei periodi chiesti a riscatto.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - al fine di escludere possibili dubbi interpretativi - ha chiesto fossero fornite opportune precisazioni in ordine alla cumulabilità dei riscatti laurea con i riscatti dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori dal rapporto di lavoro.
Come noto, la disciplina di tale fattispecie è contenuta nel’art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo n. 503/1992 il quale prevede la non cumulabilitàdel riscatto dei periodi di assenza facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
In proposito deve essere evidenziato come la disposizione in argomento non risulti in alcun modo abrogata dal Decreto Legislativo 151/2001 che ha cassato le previsioni normative di cui al citato articolo 14 solo in relazione ai commi 1 e 3 (art. 86, comma 2 lettera j). La circostanza è stata ribadita dall’Ufficio Legislativo dello stesso Ministero del Lavoro, appositamente interpellato.
Ciò premesso, si precisa che, in vigenza della previsione contenuta nel citato Decreto Legislativo n. 503/1992 e a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso, si realizza la totale incumulabilità del riscatto del corso di laurea e dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro indipendentemente dall’entità dei periodi riscattati e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.
Si confermano quindi le istruzioni impartite con circolare n. 167/1995 in merito all’alternartività dei citati riscatti per periodi successivi al 1 gennaio 1994.
IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI