Eureka Previdenza

Messaggio 8774 del 04 aprile 2007

Oggetto: Congedo di paternità e congedo parentale - Documentazione amministrativa
- Chiarimenti.

Testo:
Si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito alla documentazione amministrativa
che le Sedi, anche in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in materia di
semplificazione della documentazione amministrativa, possono richiedere al fine di
verificare la sussistenza delle condizioni di legge in presenza delle quali è possibile
riconoscere il diritto al congedo di paternità ed il diritto, fino a 10 mesi, al congedo
parentale nell’ipotesi di genitore “solo”.

Secondo il disposto di cui all’art. 28 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle norme a tutela della
maternità e paternità), il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità
allorquando si verifichi una delle seguenti situazioni:
• morte o grave infermità della madre,
• abbandono del figlio da parte della stessa,
• affidamento esclusivo del bambino al padre.
Circa l’estensione, fino a 10 mesi, del periodo fruibile a titolo di congedo
parentale, con circolare N.8/2003 è stato precisato che l’ipotesi di “genitore solo”
prevista dall'articolo 32 lettera c dello stesso Testo Unico, ricorre qualora si verifichi la
morte dell’altro genitore, l’abbandono del figlio da parte del padre o della madre,
oppure l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.

Sul piano di interesse, il padre che intenda avvalersi del congedo di paternità oppure il
“genitore solo” che richieda gli ulteriori mesi di congedo parentale è tenuto a produrre,
unitamente alla domanda, la certificazione attestante la sussistenza di una delle predette
situazioni che rendono possibile l’esercizio dei diritti in questione. Tale onere, com’è
noto, può essere assolto dal genitore interessato attraverso specifica certificazione
rilasciata dalla competente Amministrazione, oppure, ove non escluso, attraverso
l’autocertificazione: dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente,
se trattasi di stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del DPR. 445/2000 (data
e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio, ecc.); dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà se trattasi di stati, qualità e fatti, non inclusi nell’elenco di cui al
citato art. 46, ma che siano a diretta conoscenza dell’interessato (art. 47, DPR.
445/2000).

Si rileva, ad ogni buon conto, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
essere resa secondo quanto disposto dall’art. 38 del DPR 445/2000: è necessario, cioè,
che la dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto
oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, riguardo alla documentazione da richiedere in relazione alle singole
ipotesi sopra individuate, si precisa quanto segue.

Nell’ipotesi di morte dell’altro genitore, il richiedente deve produrre il relativo
certificato di morte. In luogo di tale certificato, l’interessato può sottoscrivere
dichiarazione sostitutiva di certificazione, se trattasi del decesso del coniuge, ovvero, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se trattasi di genitore non legato al
richiedente da vincolo matrimoniale.

Riguardo all’ipotesi di “abbandono” del figlio da parte dell’altro genitore, occorre
distinguere a seconda che questi abbia riconosciuto o meno il bambino; in particolare, in
caso di mancato riconoscimento, il genitore interessato deve rendere dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte
dell’altro genitore; dalla predetta dichiarazione deve, altresì, risultare che il figlio è
soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi.

In caso di abbandono successivo al riconoscimento, l’interessato, unitamente alla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve presentare copia del provvedimento
con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro
genitore, ai sensi degli artt. 330 e 333 Cod.Civ.; in attesa di tale provvedimento, può
essere validamente presentata copia dell’istanza, inoltrata dal genitore interessato,
diretta ad ottenere il provvedimento di cui sopra.

Nell’ipotesi di affidamento esclusivo del figlio, il genitore interessato è tenuto a
presentare copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento
stesso. Con particolare riguardo alla sentenza di separazione, la circostanza che il figlio
venga “genericamente” affidato al padre o alla madre (ai sensi dell’art. 155 Cod. Civ.)
non integra l’ipotesi dell’affidamento esclusivo; occorre, infatti, accertare che
l’affidamento sia disposto in favore di un “solo genitore” – nella fattispecie, il richiedente
- secondo quanto disposto dall’art. 155 bis del Cod.Civ. (introdotto dalla L. 54/2006,
c.d. legge sull’affidamento condiviso).

In caso di “grave infermità” – fermo restando che la legge non prevede ipotesi tipiche
integranti la fattispecie in esame, né la necessaria ospedalizzazione della madre inferma
– il padre che intenda fruire del congedo di paternità è tenuto, in ogni caso, a fornire
specifica certificazione medica; detta certificazione dovrà essere trasmessa ed esaminata
dal medico di Sede, il quale dovrà valutare la compatibilità dell’infermità in rapporto
all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. Si fa presente che, nella
fattispecie, i certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di
autocertificazione (art. 49, DPR. 445/2000).

IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO

Twitter Facebook