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Messaggio 14346 del 1° giugno 2007
Oggetto: Anticipazione agli operai agricoli a tempo indeterminato delle prestazioni temporanee da parte dei datori di lavoro. Comma 10 dell'articolo 01 del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006.
Testo
PRESIDIO UNIFICATO PREVIDENZA AGRICOLA
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
Premessa.
Con circolare n. 81 del 4 maggio 2007, sono state emanate le disposizioni applicative necessarie per rendere operativa la possibilità, per i datori di lavoro agricolo, di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati agli operai agricoli a tempo indeterminato per le prestazioni temporanee, in applicazione del comma 10 dell’art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81.
Come già indicato nella circolare sopra citata, le prestazioni anticipate dal datore di lavoro agli O.T.I., che possono essere portate in compensazione, sono quelle individuate dalla legge succitata e dal CCNL e precisamente:
A- prestazioni disciplinate dal CCNL:
• assegni per il nucleo familiare;
• indennità di malattia;
• infortunio;
• cassa integrazione;
B-prestazioni individuate dalla legge:
• donazione di sangue;
• donazione di midollo osseo.
Effetti sull’erogazione dell’ANF.
Decorrenza
Il disposto della circolare 81 del 4 maggio 2007, applicativa dell'art.01 comma 10 della legge n. 81/2006, determina una sostanziale modifica del metodo di pagamento dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, che finora è stato erogto direttamente da parte dell’Istituto.
Più precisamente:
- per i lavoratori agricoli occupati per l’intero anno il pagamento dell’ANF verrà effettuato dal datore di lavoro;
- per i lavoratori occupati per un periodo dell’anno, i quali, durante il periodo di occupazione, raggiungono le 101 giornate di effettivo lavoro e che, quindi, hanno titolo all’ANF per l’intero anno ( 312 giornate ), la prestazione verrà corrisposta dal datore di lavoro per il periodo di occupazione, mentre per le residue giornate l’INPS provvederà al successivo pagamento diretto.
- per i lavoratori occupati per un periodo dell’anno, i quali, durante tale periodo, svolgono attività lavorativa per meno di 101 giornate ed hanno titolo all’ANF per le giornate di effettivo lavoro, il pagamento della prestazione per dette giornate verrà effettuato dal datore di lavoro.
L’obbligo da parte del datore di lavoro di anticipare per conto dell’INPS l’assegno per il nucleo familiare avrà decorrenza dal 1 luglio 2007 . Da tale data i datori di lavoro avranno l’obbligo di ricevere le domande che i lavoratori presenteranno, utilizzando il mod. ANF/DIP, determinare il diritto e l’importo della prestazione ed erogarla, portando la somma a conguaglio.
Casi particolari di pagamento diretto.
Anche ai lavoratori OTI si applica la disciplina generale dei lavoratori dipendenti, secondo la quale è previsto il pagamento diretto dell’assegno per il nucleo familiare nell’ipotesi di lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite, ovvero di ditte attive per periodi pregressi in caso di rifiuto del datore di lavoro.
In tali casi il lavoratore dovrà presentare la domanda su mod. ANF/PREST alla Sede presso la quale il datore di lavoro effettua o effettuava gli adempimenti contributivi e previdenziali, corredata della documentazione specifica oltre a quella prevista dal mod. ANF/ PREST:
· ditte cessate: dichiarazione del datore di lavoro attestante l’esistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso e ogni elemento utile a determinare l’importo dell’ANF (dati risultanti dal libro paga e matricola), motivi della mancata erogazione dell’assegno in costanza del rapporto di lavoro ed impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione;
· ditte fallite: - dichiarazione del curatore fallimentare attestante l’esistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso e ogni elemento utile a determinare l’importo dell’ANF (dati risultanti dal libro paga e matricola); - dichiarazione del lavoratore ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante il mancato ricevimento dell’ANF, l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto;
· ditte attive per periodi pregressi in caso di rifiuto del datore di lavoro: - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante l’esistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso e ogni elemento utile a determinare l’importo dell’ANF; - Copia della busta paga indicante la mancata erogazione dell’ANF; - Copia della denuncia contro il datore di lavoro per l’inadempienza alla corresponsione dell’ANF.
Inoltre, come indicato al p. 2.1, nel caso di occupazione limitata a parte dell’anno in cui sia stato raggiunto il requisito delle 101 giornate di effettivo lavoro, il lavoratore dovrà richiedere all’INPS le restanti giornate di prestazione familiare in occasione della domanda di indennità di disoccupazione agricola, utilizzando l’apposito mod.Prest.Agr.21T.P.
Effetti sull’erogazione della CISOA.
Decorrenza
L’obbligo di anticipazione da parte del datore di lavoro del trattamento di integrazione salariale, essendo stato reso attuale dall’emanazione della circolare n. 81 del 4 maggio 2007, ha effetto dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della stessa . Pertanto, dovranno essere anticipati dai datori di lavoro agricolo agli operai agricoli a tempo indeterminato i trattamenti autorizzati per gli eventi insorti a decorre dal giorno 1 maggio 2007.
Casi particolari di pagamento diretto.
In materia di CIGO, è consentita eccezionalmente la possibilità di corrispondere direttamente ai lavoratori, in talune ipotesi, le integrazioni salariali ordinarie derogando al disposto di cui all’art. 12 D. Lgs. Lgt. n. 788 del 9.11.1945.
In materia di integrazioni salariali ai lavoratoti agricoli, il datore di lavoro è giustificato dal mancato assolvimento dell'obbligo di anticipazione del trattamento di integrazione salariale e può richiedere all’Istituto il pagamento diretto dello stesso per:
- cessazione della ditta;
- crisi finanziaria.
La richiesta di pagamento diretto della CISOA,già autorizzate e non ancora percepite dai lavoratori,potrà essere fatta, oltre che dal titolare o dal rappresentante dell’azienda agricola, anche dai lavoratori titolari del diritto o dai loro rappresentanti e va presentata alla sede INPS territorialmente competente .
E' necessario allegare alla richiesta i seguenti documenti:
1) la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro di non avere anticipato il trattamento al lavoratore e di non avere conguagliato coi contributi gli importi relativi alle autorizzazioni concesse ed oggetto della richiesta di pagamento diretto. In caso di conguaglio parziale dovrà essere indicato il preciso periodo di riferimento e l’importo. La mancanza di tale dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritta dal datore di lavoro o dal legale rappresentante dell’azienda non consentirà in alcun modo l’esame della richiesta stessa.
2) I lavoratori dovranno presentare, anche successivamente alla richiesta ma prima del pagamento, dichiarazioni di responsabilità ad attestazione di non aver percepito gli importi stessi, di non aver prestato attività lavorativa subordinata od autonoma e in genere attività comunque remunerata durante il periodo di integrazione salariale, e di non aver percepito o aver diritto ad emolumenti o trattamenti previdenziali incompatibili o incumulabili con le prestazioni in questione (indennità di disoccupazione, di mobilità, di malattia, di maternità, di mancato preavviso, etc.).
3) Documenti idonei a provare la mancanza di liquidità da parte dell’imprenditore.
Valutata la documentazione, il Direttore della sede INPS competente autorizzerà il pagamento diretto delle CISOA ai lavoratori agricoli.
Effetti sull’erogazione delle indennità di malattia, donazione di sangue e donazione di midollo osseo.
Decorrenza
Dovranno essere anticipate dai datori di lavoro agricolo agli operai agricoli a tempo indeterminato le indennità riconosciute per gli eventi insorti a decorre dal giorno 1 maggio 2007.
Casi particolari di ammissione al pagamento diretto.
Il ricorso al pagamento diretto da parte dell’Istituto è consentito:
1) per gli eventi morbosi successivi alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, ma che iniziano entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione,
2) quando l’azienda datrice di lavoro risulta essere cessata dopo l’inizio della malattia o quando presso la stessa risulta instaurata una delle procedure concorsuali regolate dalla legge (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).
Il lavoratore dovrà inoltrare all’INPS specifica richiesta scritta di pagamento diretto, redatta in forma libera, alla quale dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale lo stesso attesti di non aver percepito dal datore di lavoro alcun trattamento economico a titolo di malattia.
Individuazione della retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità economiche.
Come è noto, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro e dell’erogazione delle correlative prestazioni previdenziali nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, la retribuzione da prendere a base a riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Pertanto, in virtù dell’attuale sistema normativo, le Unità di Processo P.S.R. dovranno prioritariamente far riferimento, ai fini della liquidazione delle prestazioni, alle retribuzioni previste dai contratti collettivi provinciali o dagli altri contratti collettivi applicabili a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza del lavoratore.
In luogo della retribuzione prevista dal contratto collettivo, le Unità di Processo potranno assumere come base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore solo se la stessa risulti superiore rispetto a quella “contrattuale”; in tale ultima ipotesi, la retribuzione effettiva è rilevabile dalle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola occupata a tempo determinato (mod. DMAGUnico).
Peraltro, qualora al momento in cui insorge l’evento, non siano ancora scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali relative al periodo di interesse, la retribuzione effettiva eventualmente utile ai fini erogativi sarà quella dichiarata mediante DMAGSost o mediante apposita autocertificazione corredata (necessariamente) da una copia della busta paga del lavoratore. Ovviamente, anche in tale ipotesi, la retribuzione dichiarata è utile ai fini di interesse solo se superiore rispetto a quella contrattuale; diversamente, la liquidazione della prestazione avverrà sulla base della retribuzione fissata nel contratto collettivo di riferimento.
Resta fermo, comunque, che la liquidazione eventualmente effettuata sulla base dei dati retributivi dichiarati nel DMAGSost o mediante autocertificazione è soltanto provvisoria: quindi, una volta presentato il DMAGUnico relativo al periodo di riferimento, l’Unità di processo procederà d’ufficio, ove necessario, alla riliquidazione della prestazione.
Si precisa, altresì, che, nella generalità dei casi, la retribuzione di riferimento non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge pari, per l’anno 2007, ad euro 36,86 (circolare 77/2007). Pertanto, se la retribuzione prevista dal contratto collettivo applicabile o quella effettivamente percepita dal lavoratore (se superiore alla prima) risulta essere comunque inferiore rispetto al minimale di legge, la prestazione deve essere liquidata assumendo come base di calcolo il minimale stesso.
Adempimenti delle Sedi in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro dell’obbligo di anticipazione.
In presenza di una richiesta di pagamento diretto a seguito di inadempimento dell’obbligo contrattuale di anticipazione a carico del datore di lavoro (fuori dai casi consentiti di pagamento diretto da parte dell’INPS sopra descritti) l’ Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito provvederà ad effettuare tempestivamente il pagamento diretto ed a segnalare all’U.d.P. soggetto contribuente/previdenza agricola l’inadempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di anticipazione contrattualmente previsto, per la verifica dell’eventuale indebito conguaglio con i contributi correnti e per l’applicazione della sanzione della perdita delle agevolazioni contributive prevista dall’art. 20 comma 2 del D.L.vo n. 375/93, come modificato dall’art. 9 ter della legge n. 608/96 che testualmente recita:”Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”. Contestualmente sarà segnalata alla Direzione provinciale del Lavoro la inosservanza dell’obbligo di anticipazione da parte del datore di lavoro.
IL DIIRETTORE GENERALE
CRECCO