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Circolare 11 del 29 gennaio 2019
OGGETTO:
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione
SOMMARIO:
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti.
INDICE
Premessa
1. Pensione anticipata quota 100 (articolo 14)
1.1 Destinatari della norma
1.2 Cumulo dei periodi assicurativi
1.3 Decorrenza del trattamento pensionistico
1.3.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi
1.3.2 Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
1.3.3 Cumulo dei periodi assicurativi
1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro
2. Disposizione in materia di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 15)
3. Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)
4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17)
5. Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019 introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti (Allegato n. 1).
In particolare, gli articoli da 14 a 17 del citato decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:
- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);
- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);
- al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un’età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr. articolo 16);
- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).
L’articolo 28 del decreto in esame prevede un apposito monitoraggio delle domande di pensione anticipata di cui agli articoli 14, 15 e 16.
Con il messaggio n. 395/2019 sono state fornite le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata in oggetto.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 1003 del 29 gennaio 2019, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in argomento.
1. Pensione quota 100 (articolo 14)
1.1 Destinatari della norma
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”.
Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.
Con particolare riferimento agli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, restano ferme le disposizioni vigenti di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420[1].
Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti[2].
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra di cui al successivo punto 1.3.
Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione quota 100”.
Alla predetta prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.
1.2 Cumulo dei periodi assicurativi (articolo 14, comma 2)
Il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 1.1.
I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.
Esempio
Un soggetto con anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1982 al 2019 e con anzianità contributiva presso la Gestione separata dal 1996 al 2019 può conseguire la “pensione quota 100” avendo perfezionato 38 anni di anzianità contributiva di cui, ai fini del diritto, 14 anni dal 1981 al 1995 presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 24 anni di anzianità contributiva, dal 1996 al 2019, presso la Gestione separata.
La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 1.1, preclude l’esercizio della facoltà in argomento.
Legestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.
Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.
Anche gli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti possono esercitare la facoltà di cumulo, di cui al comma 2 dell’articolo 14, ferme restando le disposizioni vigenti di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
1.3 Decorrenza del trattamento pensionistico
Il decreto in oggetto reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
1.3.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi:
che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 1
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell’AGO dal 1° settembre 2019.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 31 agosto 2019.
1.3.2 Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[3]:
che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.
Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 1
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 30 novembre 2019.
Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal 1° dicembre 2019.
Per il personale del comparto Scuola ed AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.
1.3.3 Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 14 comma 2
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinato, secondo le indicazioni dei precedenti paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.
Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.3.2.
Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.
1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro
L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
Per l’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.
Nell’ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato.
Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.
Esempio 1
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
Esempio 2
Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).
Esempio 3
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.
Il trattamento pensionistico è cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.
Nel caso di superamento del citato limite reddituale nell’anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito.
Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004).
I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.
I titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.
Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.
2. Disposizioni in materia di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Articolo 15)
L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce l’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
Esempio
Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
Esempio
Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.
Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.
Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.
Si chiarisce che ai requisiti contributivi per l’accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli previsti dall’articolo 24, comma 10, in argomento, (es. pensione in totalizzazione) continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)
L’articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevedechele lavoratriciche hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.
Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995.
Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.
4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17)
I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. precoci, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.
A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.
5. Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)
L’articolo 28 del decreto in commento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, stabilisce che l’Istituto provveda, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio delle domande di pensione presentate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 della norma in esame, inviando, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alla domande di pensione accolte.
Il monitoraggio è effettuato tenendo conto del maggior onere derivante dall’anticipo di pensione rispetto alla maturazione del primo tra i requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche proiettando, dalla data di entrata in vigore della norma, l’anzianità contributiva posseduta alla data di accesso alla pensione.
Le misure previdenziali, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge in parola, trovano copertura nell’apposito Fondo istituito dall’articolo 1, comma 256, della citata legge n. 145/2018, denominato “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani”, con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Il successivo comma 257 del citato articolo 1 prevede che “l'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] L’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971 prevede che i soggetti che possono far valere contribuzione sia presso la gestione ex ENPALS sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti hanno diritto a conseguire una sola prestazione pensionistica attraverso la totalizzazione dei contributi versati ed accreditati in ambedue le gestioni. Il criterio secondo il quale viene stabilita la competenza ad erogare la prestazione è quello della prevalenza contributiva. Pertanto, provvede alla liquidazione del trattamento il Fondo presso cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi utili per il diritto a pensione, valutati secondo la normativa vigente presso i due fondi. La competenza è sempre attribuita alla gestione Spettacolo e Sport, qualora la contribuzione versata ed accreditata alla gestione dia diritto ad autonoma prestazione.
[2] L’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”. L’esercizio della facoltà di computo è subordinato allaverifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
[3] Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.