Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 2019 Circolare 4 del 25 gennaio 2019
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 4657
Circolare 4 del 25 gennaio 2019
OGGETTO:
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2019
SOMMARIO:
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 16 novembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2018) per l’anno 2019
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (cfr. art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, comma 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto 16 novembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2018 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2017 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,1% dal decreto 20 novembre 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), le percentuali di variazione sono pari, rispettivamente, all’1,1% dal 1° gennaio 2018 e all’1,1% dal 1°gennaio 2019.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
Indennità |
1°gennaio 2018 |
1°gennaio 2019 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati |
€ 13,28 |
€ 13,43 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 |
€ 6,64 |
€ 6,71 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) |
€ 22,14 |
€ 22,38 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) |
€ 11,07 |
€ 11,19 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) |
€ 89,34 |
€ 90,32 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2019, con i nuovi importi.
Relativamente al 2018, avendo il citato decreto ministeriale confermato gli importi già determinati in via provvisoria, nessun adeguamento procedurale si è reso necessario.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di € 13,43, dovrà essere erogata quest’ultima.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele