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Circolare 16 del 1° febbraio 2019
OGGETTO:
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici
SOMMARIO:
Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
INDICE
1. Premessa
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
1. Premessa
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
|
|||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,06 oltre € 8,06 fino a € 9,81 oltre € 9,81 |
€ 7,13 € 8,06 € 9,81 |
€ 1,42 (0,36) (2) € 1,61 (0,4) (2)
€ 1,96 (0,49) (2) |
€ 1,43 (0,36) (2) € 1,62 (0,4) (2)
€ 1,97 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,19 |
€ 1,04 (0,26) (2) |
€ 1,04 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
|
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,06 oltre € 8,06 fino a € 9,81 oltre € 9,81 |
€ 7,13 € 8,06 € 9,81 |
€ 1,52 (0,36) (2) € 1,72 (0,4) (2)
€ 2,10 (0,49) (2) |
€ 1,53 (0,36) (2) € 1,73 (0,4) (2)
€ 2,11 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,19 |
€ 1,11 (0,26) (2) |
€ 1,12 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
A. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto
TOTALE |
17,4275% 1,03% 0% 0% 1,31% 0,2%
19,9675% |
0,872793 0,051584 0 0 0,065607 0,010016
1 |
17,4275% 1,15% 0% 1,31% 0,2%
20,0875% |
0,867579 0,05725 0 0,065215 0,009956
1 |
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0% 0% 1,31% 1,4% 0,2% 21,3675% |
0,815608 0,048204 0 0 0,061308 0,06552 0,00936 1 |
17,4275% 1,15% 0% 1,31% 1,4% 0,2% 21,4875% |
0,811053 0,053519 0 0,060966 0,065154 0,009308 1 |
Normativa di riferimento
(1) L’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla Gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388(legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n.448(legge finanziaria 2002).
(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286(Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con iniziodal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato