Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Messaggi ME 2019 Messaggio 2653 dell'11 luglio 2019
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 6985
Messaggio 2653 dell'11 luglio 2019
OGGETTO:
Contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per cariche pubbliche o sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Contribuzione aggiuntiva degli iscritti ai Fondi speciali. Chiarimenti operativi
Con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono ulteriori istruzioni operative utili ai fini della complessiva istruttoria delle domande relative all’accredito della contribuzione figurativa per periodi di aspettativa non retribuita fruita per cariche pubbliche o sindacali.
Si richiama, preliminarmente, il contenuto del messaggio n. 3499 dell’8/9/2017, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state ricapitolate, da un lato, la normativa in vigore nella materia di cui trattasi e, dall’altro, le indicazioni già fornite nel tempo in relazione all’istruttoria da porre in essere per le domande di accredito figurativo presentate dagli iscritti alla Gestione privata.
Si richiama inoltre quanto precisato nel messaggio n. 3688 del 26/9/2017 in relazione alla natura decadenziale del termine del 30 settembre, applicabile alla sola presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali ovvero pubbliche.
Ne discende la possibilità, per l’interessato, di integrare la documentazione necessaria alla definizione dell’istanza anche successivamente al 30 settembre; ovviamente la Struttura territoriale potrà dare corso alla domanda solo a decorrere dal momento in cui la documentazione necessaria per l’istruttoria sarà interamente disponibile.
Si precisa inoltre che, in base alla normativa vigente, l’accreditamento della contribuzione figurativa viene effettuato nell’ordinamento pensionistico in relazione all’iscrizione del contribuente in atto al momento della sospensione dell’attività lavorativa.
Tanto premesso, si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Provvedimento di aspettativa del datore di lavoro
Nel caso di aspettativa che perdura nel tempo, ove il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore che chiede l’accredito figurativo, per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, dovrà produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il perdurare della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.
Si ribadisce, pertanto, che le dichiarazioni ora per allora del datore di lavoro potranno essere utilizzate solo per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui questa sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato.
Si conferma altresì quanto già esposto nel citato messaggio n. 3499/2017 in relazione alla circostanza per cui le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa.
Tuttavia, nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, ed in corso di efficacia, sia irreperibile, il datore di lavoro dovrà produrre, unitamente ad una propria dichiarazione di responsabilità attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i libri contabili o il LUL dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali, ecc.).
Con riferimento a dette dichiarazioni sostitutive del provvedimento originario, ed alla relativa documentazione allegata, la Struttura territoriale è comunque tenuta a procedere all’analisi istruttoria e alla valutazione dei singoli casi, ferma restando la necessità di attivare le consuete verifiche previste in materia di dichiarazioni di responsabilità.
L’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 564/1996 considera efficaci i provvedimenti di collocamento in aspettativa, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, “dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi”.
Si ribadisce, pertanto, che il decorso del periodo di prova, o comunque dei sei mesi, è condizione necessaria per il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali. Tale periodo deve essere caratterizzato da lavoro effettivo tenendo conto, a tal fine, delle assenze che, in ragione della contrattazione collettiva applicabile, non sospendano il decorso del periodo di prova.
Con riferimento alle condizioni in cui ricorre la dispensa del decorso dei sei mesi di lavoro, relativamente al caso specifico del transito del lavoratore da un’azienda all’altra, in applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali, si ribadisce quanto già espresso con la circolare n. 225 del 20/11/1996 e quanto sempre precisato nell’ambito dei riscontri puntuali forniti alle Strutture territoriali nel tempo.
L’esenzione dallo svolgimento del periodo di prova deve discendere, ai fini dell’efficacia del provvedimento di conferma dell’aspettativa in corso o di concessione di una nuova aspettativa, da disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali emanate per la regolamentazione di trasferimenti di personale in occasione di particolari fattispecie (trasferimenti di aziende, fusioni di imprese e simili). Si fa riferimento, pertanto, alle sole ipotesi di rapporti di lavoro trasferiti da un datore di lavoro ad un altro (novazione soggettiva di parte datoriale).
3. Prospetti retributivi dichiarati dal datore di lavoro
Con la circolare n. 153 del 24/10/2017 è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle domande di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita concessa per cariche elettive o sindacali.
Nell’ambito del modello “AP123”, allegato alla predetta circolare e reso disponibile ai fini della raccolta delle informazioni datoriali necessarie all’istruttoria della domanda, è stato inserito un prospetto retributivo contenente le principali voci afferenti alla retribuzione teorica spettante per l’accredito figurativo.
Detto prospetto dovrà essere validato dall’Ispettorato territoriale del lavoro che ha la competenza a raffrontare i dati dichiarati dal datore con quelli dei contratti collettivi applicabili al caso concreto.
Sono state, tuttavia, rilevate alcune criticità in merito alla verifica dei citati prospetti retributivi per i casi in cui la retribuzione ivi indicata, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione alle componenti retributive da qualificare come retribuzione teorica, contenga, in relazione ai diversi CCNL, voci retributive ulteriori rispetto a quelle rappresentabili.
In relazione a detti casi, ove pervengano osservazioni da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, sarà cura della Struttura territoriale Inps attivarsi con il datore di lavoro al fine di richiedere l’ulteriore specifica delle voci retributive, da inoltrare successivamente al predetto Ispettorato per la convalida.
Ciò nelle more della prevista implementazione del flusso Uniemens, nell’ambito del quale verrà introdotta l’obbligatorietà per il datore di lavoro, nel caso di lavoratore in aspettativa per motivi politici o sindacali, dell’indicazione della retribuzione teorica.
4. Contribuzione aggiuntiva sindacalisti (commi 5 e 6 dell’articolo 3 del D.lgs n. 564/96) per i lavoratori dipendenti iscritti ai Fondi Speciali. Istruzioni operative
Si riepilogano i corretti adempimenti riferiti alla contribuzione di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 3 del D.lgs n. 564/96, idonei alla esatta assegnazione dei dati in estratto conto.
Nulla è innovato rispetto alle istruzioni presenti nel Documento Tecnico del flusso Emens/Uniemens - che fin dall’origine prevede nella sezione Fondo l’elemento <ContribSindAnno> - di seguito riassunte organicamente al fine di fornire un utile riscontro alle richieste di chiarimento pervenute in ordine alla contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti registrata in estratto conto, ma non recepita nelle procedure di calcolo delle prestazioni pensionistiche degli iscritti ai Fondi Speciali.
4.1 Caratteristiche del flusso Emens/Uniemens per la contribuzione obbligatoria degli iscritti ai Fondi Speciali
Preliminarmente vanno precisati gli elementi del flusso identificativi degli iscritti ai Fondi Speciali.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell’ambito dell’adempimento contributivo, la connotazione Fondo Speciale discende dalla valorizzazione dello specifico <TipoLavoratore> (per la tabella dei codici in uso si rimanda al Documento Tecnico del flusso Emens/Uniemens).
Ciascun Fondo è, inoltre, caratterizzato dalla riproposizione del dato retributivo in modalità analitica nella sezione Fondo, la cui compilazione con elementi di dettaglio consente la corretta elaborazione delle future prestazioni secondo le regole proprie della gestione speciale.
Per taluni Fondi (FS, ex Ipost, Autoferrotranvieri) anche il datore di lavoro subisce una tipizzazione, data dal CA (codice di autorizzazione) proprio del Fondo, apposto alla matricola. Sulla matricola connotata dalle caratteristiche dello specifico Fondo potranno essere denunciati unicamente lavoratori iscritti al medesimo Fondo e non ad altri.
Le descritte modalità - apposizione del giusto <TipoLavoratore>, compilazione della sezione Fondo, dotazione dello specifico CA se previsto - operano anche in caso di contribuzione aggiuntiva sindacalisti, affinché detta contribuzione possa confluire in estratto conto con la corretta qualificazione “Fondo Speciale”.
Ne deriva che, in assenza di detti requisiti formali e di compilazione, la contribuzione aggiuntiva viene acquisita sulla posizione previdenziale con la valenza standard FPLD restando, tuttavia, esclusa dall’estratto conto Fondo Speciale e dal prelievo dello stesso da parte delle procedure che vi attingono per il calcolo delle prestazioni in base alle regole dello specifico Fondo.
4.2 Caratteristiche del flusso Emens/Uniemens per la contribuzione aggiuntiva degli iscritti ai Fondi Speciali
La matricola in uso al sindacato per il versamento della contribuzione aggiuntiva ha caratteristiche precipue.
Infatti è obbligatoria la presenza del CA “4L” (codice di autorizzazione che contraddistingue il riferimento esclusivo agli adempimenti relativi a contribuzione aggiuntiva sindacalisti) e la matricola così identificata non potrà essere utilizzata per l’ordinario assolvimento di contribuzione obbligatoria afferente a lavoratori dipendenti del sindacato.
Ove ciò sia avvenuto, adibendo la matricola ad adempimenti congiunti (anche se svolti con flussi separati o riferiti a mesi separati), il sindacato dovrà chiedere alla Struttura territoriale l’assegnazione di una distinta posizione finalizzata a distinguere le due categorie: dipendenti del sindacato e sindacalisti.
La Struttura territoriale avrà cura di prestare particolare attenzione alla decorrenza retroattiva, in modo da escludere commistione tra adempimenti di posizione con “4L” e posizione che ne sia priva (che agisce quale sindacato datore di lavoro).
Le denunce pregresse non conformi rispetto alla connotazione data alla matricola andranno cancellate da una posizione e riproposte sull’altra a cura del sindacato.
Di riflesso, la Struttura territoriale gestirà i necessari adempimenti contabili. Provvederà, nel contempo, alla definizione dei blocchi FROZEN che interesseranno le denunce riproposte correttamente sulla giusta matricola, avendo cura di verificare la coerenza formale e sostanziale dei dati trasmessi sulla nuova posizione con quelli da sostituire.
Ove l’adempimento per contribuzione aggiuntiva si riferisca ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale caratterizzato da CA specifico, la matricola del sindacato dovrà essere dotata anche del CA proprio del Fondo di appartenenza del lavoratore (ad esempio, “4F” per iscritti FS, “1V” per iscritti ex Ipost, 2B per iscritti al Fondo Autoferrotranvieri). Il dato è essenziale per ricondurre la contribuzione aggiuntiva in estratto conto alla medesima valenza previdenziale del rapporto di lavoro su cui è fondata l’aspettativa o il distacco sindacale.
A titolo di esempio, ipotizzando che con un’unica matricola finora il sindacato abbia versato contribuzione aggiuntiva per sindacalisti iscritti al Fondo Telefonico, Fondo FS, Fondo ex Ipost e FPLD, la matricola in uso verrà conservata per gli iscritti al FPLD.
Per gli iscritti al Fondo FS, al Fondo ex Ipost, e per gli iscritti al Fondo Telefonico, dovrà essere necessariamente disposta l’apertura di tre nuove matricole: una per FS, una per Ipost, una per Fondo Telefonico. I dati dei lavoratori sindacalisti andranno eliminati dalla matricola conservata per gli adempimenti relativi al FPLD. Gli stessi dati, relativi a periodi di denuncia pregressi, dovranno essere reinviati sulle nuove matricole dedicate, avendo cura di valorizzare in ognuna <TipoLavoratore> e sezione Fondo corrispondente.
Di seguito si sintetizzano i corretti adempimenti in relazione al fondo di appartenenza.
Fondo |
CA |
<TipoLavoratore> |
Compilazione |
---|---|---|---|
FS |
4F |
FS |
va compilata la sezione Fondo FS oltre alla sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
IPOST |
1V |
PS |
va compilata la sezione Fondo IPOST oltre alla sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
autoferrotranvieri |
2B |
X4 (iscritto ante 95) |
va compilata la sezione <FondIAnte95> oltre alla sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
autoferrotranvieri |
2B |
Z4 (iscritto post 95) |
va compilata solo la sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
elettrici |
X1 (iscritto ante 95) |
va compilata la sezione <FondIAnte95> oltre alla sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
|
elettrici |
Z1 (iscritto post 95) |
va compilata solo la sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
|
telefonici |
X2 (iscritto ante 95) |
va compilata la sezione <FondIAnte95> oltre alla sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
|
telefonici |
Z2 (iscritto post 95) |
va compilata solo la sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
|
volo |
X3 (iscritto ante 95) |
va compilata la sezione <FondIAnte95> oltre alla sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
|
volo |
Y3 (in possesso al 31.12.95 di un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni interi che ha aderito ai fondi complementari) |
va compilata la sezione <FondIAnte95> oltre alla sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
|
volo |
Z3 (iscritto post 95) |
va compilata solo la sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva |
4.3 Istruzioni per la compilazione dei flussi relativi alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi Speciali
Con riferimento alla compilazione di tutti i flussi relativi alla contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti, si precisa quanto segue.
Trattandosi di denuncia non riferibile a rapporto di lavoro, non dovranno essere valorizzati i campi <Imponibile>, <RetribuzioneTeorica>, <GiornateContribuite>, la copertura settimanale e tutte le altre informazioni riferibili ad attività lavorativa.
In <DatiParticolari> dovrà essere compilata la sezione <ContribSindacalisti> valorizzando all’interno dell’elemento il relativo riferimento temporale.
In caso di denuncia afferente ad un iscritto al Fondo Speciale, andrà precisato lo specifico <TipoLavoratore>, la cui apposizione determinerà la necessaria compilazione della ulteriore sezione riferita al Fondo Speciale <ContribSindAnnoFondo> corrispondente al <TipoLavoratore> indicato.
Con riferimento ai dati già trasmessi in passato, che non abbiano rispettato dette caratteristiche, come già evidenziato in relazione all’errata matricola di trasmissione, sarà necessario riproporre, da parte del sindacato, le denunce dal 1° gennaio 2005 in poi, adeguandole alle indicazioni del presente messaggio: corretta matricola, apposizione del giusto <TipoLavoratore>, compilazione della sezione Fondo.
Al fine di evitare che le denunce rinviate relative a periodi potenzialmente prescritti vengano intercettate dai sistemi di controllo automatici, impendendone l’immediata elaborazione, è opportuno che il sindacato, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende segnali alla Struttura territoriale competente l’avvenuta trasmissione del flusso di variazione, per permettere la tempestiva gestione dello stesso.
Con riferimento, invece, alla contribuzione derivante dalle denunce annuali O1/M e SA/770, si precisa che, fino alla competenza 2004, non era previsto un codice identificativo di contribuzione aggiuntiva riferita a sindacalista iscritto ai Fondi.
Trattandosi di procedura ormai in disuso, tuttavia, la stessa non è suscettibile di manutenzione evolutiva, per cui non è possibile disporre un codice identificativo della contribuzione aggiuntiva in parola, ora per allora.
Pertanto, tutta la contribuzione aggiuntiva fino alla competenza 2004 affluisce in estratto conto per default con valenza FPLD.
Unicamente in sede di calcolo della prestazione sarà possibile all’operatore acquisire nell’elaborazione detta contribuzione, secondo le modalità che verranno precisate con successivo messaggio.
Eventuali richieste di chiarimento, nonché segnalazioni di carattere amministrativo o tecnico in ordine all’attività di compilazione e variazione dei flussi descritta nel presente messaggio, possono essere inoltrate ai gruppi di supporto utilizzando l’applicazione “Portale Ticketing”, disponibile all’interno di “Gestione Contributiva”.
4.4 Casi particolari
Nel caso in cui la matricola del sindacato sia ad oggi cessata, dovrà essere concordata con la Struttura territoriale la riattivazione della stessa per il tempo necessario al compimento delle operazioni di reinvio dei dati pregressi.
Qualora sussistano difficoltà tecnico-operative alla riattivazione della matricola – come nel caso di struttura sindacale non più esistente - e non sia possibile provvedere altrimenti, la criticità potrà essere rappresentata dalla struttura sindacale territorialmente superiore ai seguenti indirizzi PEC:
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Si precisa, infine, che in estratto conto la dicitura “Ctr.aggiunt.Dlgs 564/96” connota la contribuzione aggiuntiva sindacalisti ascrivibile al FPLD.
È stato istituito un nuovo codice interno corrispondente a “Ctr.aggiunt.Dlgs 564/96 Fondo Speciale” che identifica la contribuzione in parola riferita a periodi dal 1° gennaio 2005, denunciata con le caratteristiche Fondo Speciale sopra richiamate.
L’esposizione differenziata permette agli interessati di verificare direttamente dall’estratto conto la correttezza dell’adempimento finalizzato a ricondurre la contribuzione aggiuntiva alla gestione previdenziale di pertinenza.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele