Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Leggi LE 1983 Legge 47 del 18 febbraio 1983
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 15980
Legge 47 del 18 febbraio 1983
Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Vigente al: 8-8-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'autorizzazione e' concessa se l'assicurato puo' far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
- 60 contributi mensili;
- 260 contributi settimanali;
- 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
- 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
- 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti
esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresi' concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:
- 36 contributi mensili;
- 156 contributi settimanali;
- 279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
- 186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
- 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente
alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.
Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' sostituito dal seguente:
"L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Incompatibilita' della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.
Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli
assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
Non possono essere versati contributi volontari per i periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.
Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei
pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
Art. 4.
Decorrenza della normativa
Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - SCOTTI -
GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA