Eureka Previdenza

Legge 181 del 2 maggio 1983

Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico.

Vigente al: 16-11-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei cittadini italiani e dei loro superstiti, sono considerate efficaci a tutti gli effetti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843.

Parimenti sono considerate efficaci nella predetta assicurazione le

posizioni assicurative per qualsiasi motivo non trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in base all'articolo 12 dell'accordo, di cui al comma precedente.

Agli effetti del precedente primo comma, e' dovuto all'Istituto

nazionale della previdenza sociale, da parte dello Stato, l'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da costituire, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

Art. 2.


I periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo

accreditato sulle posizioni assicurative di cui al precedente articolo 1 e quella di entrata in vigore della presente legge, non coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.

Art. 3.


Nei confronti dei titolari di pensione, i contributi di cui alle

posizioni assicurative ricostituite per effetto dell'articolo 1 danno luogo alla ricostituzione del trattamento pensionistico, se antecedenti alla decorrenza della pensione, ovvero alla liquidazione di un supplemento di pensione da corrispondersi con le norme comuni, se successivi.

Art. 4.


E' rimborsato d'ufficio agli interessati, in occasione della

liquidazione della pensione, l'ammontare dei contributi o delle somme versati direttamente dagli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione a periodi per i quali sono considerate efficaci le posizioni assicurative in base al precedente articolo 1.

Art. 5.


A seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative, di cui

all'articolo 1 della presente legge, saranno corrisposte agli interessati le prestazioni spettanti secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale da data, comunque, non anteriore a quella del primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Dalla decorrenza delle prestazioni di cui al comma precedente non

vengono corrisposte agli stessi beneficiari le pensioni gia' concesse dall'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico ed in pagamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le disposizioni in materia previdenziale contenute nel

decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, prorogate a tempo indeterminato dall'articolo 23-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, continuano a trovare applicazione per la parte non incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Il Governo italiano e' autorizzato a sostituirsi agli interessati

negli eventuali diritti verso l'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico e a regolare con il Governo libico ogni questione concernente i diritti stessi.

Art. 6.


L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico

dell'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 15 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, spetta, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, e a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa, anche per i periodi compresi tra il 1 gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1969.

Art. 7.


All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 2 maggio 1983


PERTINI


FANFANI - SCOTTI -

COLOMBO - GORIA -

BODRATO


Visto, il Guardasigilli: DARIDA

 
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