Eureka Previdenza

Circolare 6 del 22 gennaio 2020

OGGETTO:    
Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell’onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto)

SOMMARIO:    
Con la presente circolare si conferma il principio dell’efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi riscattati ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, e dell’articolo 4 del D.lgs n. 184/1997 e si precisano i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo

INDICE

1. Premessa

2. Normativa di riferimento

3. Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale. Limiti

4. Determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo

4.1 Esercizio della facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001

4.2 Lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo

4.3 Esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282

1. Premessa
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine all’efficacia ab origine della contribuzione riscattata con calcolo dell’onere a percentuale, di cui all’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, in linea di continuità con le indicazioni fornite con la circolare  n. 12 del 15 gennaio 1996, con riferimento alla contribuzione riscattata con determinazione dell’onere in base al criterio della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (fattispecie regolata dal comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997).

2. Normativa di riferimento

Ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, l'onere per il riscatto dei corsi universitari di studio è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Il comma 4 del citato articolo 2 dispone che ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (criterio della riserva matematica).

Il comma 5 del medesimo articolo 2 dispone che per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Pertanto, ai fini dell'accredito del periodo riscattato sulla posizione assicurativa dell'interessato dovrà essere attribuita, collocandola temporalmente in tale periodo, la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato.

Per effetto poi di quanto previsto dall’articolo 4 del D.lgs n. 184/1997, le disposizioni sopra richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Per il solo riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto di quanto disposto dal comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, introdotto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’onere è costituito, in alternativa a quanto previsto dal predetto comma 5 del medesimo articolo 2, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

3. Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale. Limiti

Con sentenza n. 3667/1995, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa ovvero di coincidenza fra collocazione temporale dei contributi di riscatto e decorrenza dei relativi effetti, considerando che i contributi dovuti per il riscatto partecipano della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell’anzianità assicurativa e contributiva (il principio è fatto proprio anche da Cass. n. 9599/1997).

La facoltà di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all'assicurazione obbligatoria, producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale.

L’efficacia giuridica ab origine dei riscatti è stata confermata sia dalla circolare n. 12/1996 sia dalla giurisprudenza con specifico riferimento ai riscatti con onere determinato tramite la modalità di calcolo della riserva matematica (art. 13 della legge n. 1338/1962). Deve tuttavia ritenersi che l’efficacia retroattiva costituisca effetto giuridico naturale di tutti i riscatti, sia quelli in relazione ai quali trovi applicazione il sistema retributivo sia quelli da valutare con il sistema contributivo, fatti salvi i limiti emergenti dalla normativa di riferimento.

Pertanto, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto in argomento saranno considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione.

Quanto agli effetti patrimoniali dei riscatti compiuti con il criterio a percentuale non può non tenersi conto del disposto normativo in base al quale la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n. 335/1995, ha effetto dalla “data della domanda di riscatto”(art. 2, comma 5, del D.lgs n. 184/1997). In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore prevede di non valorizzare come versato ab origine il contributo del riscatto determinato con il metodo di calcolo a percentuale.

È dunque possibile che, in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto dovrà essere determinata senza considerare nel montante contributivo individuale i contributi relativi al periodo riscattato; i contributi relativi al periodo riscattato potranno avere effetti sulla misura dei ratei di pensione maturati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. Per determinare la quota aggiuntiva di pensione corrispondente ai periodi riscattati, alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere di riscatto si applica l’aliquota di computo vigente alla data della domanda di riscatto; all’importo così determinato si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla data della domanda di riscatto.

Va inoltre precisato che, laddove il montante relativo al riscatto sia determinante affinché l’importo dell’assegno raggiunga i limiti minimi di importo fissati dalla legge per la liquidazione della pensione, la decorrenza della stessa non potrà essere antecedente alla domanda di riscatto.

Un ulteriore limite all’efficacia retroattiva della contribuzione riscattata discende dal dettato normativo che lega espressamente la “valutazione” dei contributi riscattati al periodo in cui il riscatto si colloca e dunque alle quote di pensione, retributive o contributive, integrate dallo stesso, distinguendo fra due distinte e profondamente diverse modalità di calcolo dell’onere, a sua volta espressione delle previsioni prospettiche di spesa pensionistica. A differenza del sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema retributivo, il sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema contributivo non tiene conto dei “benefici pensionistici” derivanti dal riscatto stesso e pertanto non può avere effetti sulla misura delle quote di pensione retributive. Da ciò discende che i periodi riscattati che si collochino nel sistema contributivo vadano sempre esclusi dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione (cosiddetta neutralizzazione).

4. Determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo

Si forniscono di seguito chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per determinare l’onere di riscatto nei casi in cui per la collocazione temporale dei periodi dovrebbe adottarsi il criterio della riserva matematica, ma, per effetto dell’opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, i periodi medesimi sono comunque valutati con il sistema contributivo.

In via generale, si precisa che la natura negoziale dell’operazione di riscatto ne comporta la definizione con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda.

4.1 Esercizio della facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001

L’onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e successive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

Di converso, le domande di riscatto presentate precedentemente all’esercizio dell’opzione saranno definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi.

Come chiarito con il messaggio n. 219/2013, al paragrafo 6.2, l'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali.

L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa. Anche qualora l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione rimane comunque ferma e irrevocabile. In queste ipotesi, contestualmente al provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, all’assicurato sarà fornita idonea informativa affinché sia edotto degli effetti conseguenti all’accettazione dell’operazione stessa.

4.2 Lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo

L’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede che le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possano accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 184/1997, richiamato in premessa, le donne che intendano esercitare l’opzione di cui all’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

A tal fine è però necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.

All’atto di presentazione della domanda di pensione recante la predetta opzione, la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso.

Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione in parola, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi. La Struttura territoriale avrà cura di fornire all’assicurata idonea informativa.

4.3 Esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282

Coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, esercitino la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, conseguono un trattamento a carico della Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, liquidato, di conseguenza, interamente con il sistema contributivo (cfr. la circolare n. 184/2015).

Analogamente a quanto previsto al paragrafo 4.2, coloro che intendano esercitare la facoltà di computo in argomento possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza del computo in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

A tal fine è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996.

Si precisa tuttavia che, qualora l’anzianità acquisita per effetto del riscatto faccia venir meno uno dei requisiti richiesti per poter accedere al computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996 (anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995), la domanda di computo non potrà essere accolta.

     Il Direttore Generale vicario    
     Vincenzo Caridi    

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