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Messaggio 243 del 23 gennaio 2020
OGGETTO:
Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, supplemento Ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
L’articolo 1, comma 476, della legge in argomento prevede che “all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020».”
La disposizione riguarda l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), estendendo la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019,in luogo del 31 dicembre 2018.
Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome), requisiti non adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Le domande di pensione possono essere presentate con le consuete modalità.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi