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Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
Modalità di pagamento
(circ.105/2019)
I corrispondenti oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoroin unica soluzione.
Nel caso in cui la facoltà di riscatto o ricongiunzione sia esercitata in una delle gestioni dei dipendenti privati, il versamento è effettuato tramite le seguenti modalità:
- bollettino MAV; è possibile ottenere la stampa on line del MAV nella sezione “Bollettini” del portale dei pagamenti, seguendo il percorso di navigazione: “www.inps.it” > “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si accede utilizzando codice fiscale del lavoratore beneficiario e numero pratica;
- online sul sito www.inps.it con il sistema PagoPA, utilizzando la modalità “Pagamento immediato” tramite carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto, seguendo il percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si accede utilizzando codice fiscale del lavoratore beneficiario e numero pratica.
Al momento è inibita la modalità di pagamento tramite gli Enti convenzionati “Reti Amiche”.
Effettuato il pagamento, è possibile visualizzare e stampare la ricevuta di versamento intestata all’azienda nella sezione “Pagamenti effettuati” del “Portale dei pagamenti”, seguendo il percorso di navigazione: “www.inps.it” > “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si accede utilizzando codice fiscale del lavoratore beneficiario e numero pratica.
Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
Istruzioni operative per le Strutture territoriali
(circ.105/2019)
Nel caso di domande di riscatto e/o ricongiunzione esercitate in una delle gestioni dei dipendenti privati, gli operatori acquisiscono la domanda in procedura “NPIGPA” inserendo i dati anagrafici del lavoratore beneficiario e, attivando la funzionalità“Associa Azienda”, la matricola relativa al datore di lavoro che presenta la domanda. Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento affinché le tipologie di domande di cui alla presente circolare siano gestite correttamente. Le ulteriori fasi del procedimento seguono le modalità già in uso.
Nel caso di domande di riscatto e/o ricongiunzione esercitate in una delle gestioni dei dipendenti pubblici, gli operatori acquisiscono in procedura “SIN”, tramite la funzione di protocollo web, la domanda cartacea inserendo, in fase di acquisizione della stessa, nel campo “Mittente”, il datore di lavoro interessato e nel campo “Titolare”, i dati relativi al lavoratore. La pratica è poi definita secondo le consuete modalità fino alla determinazione dell’onere da versare. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.
Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione
(circ.105/2019)
L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2109, ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.
Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al comma 3 in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
La disposizione di cui all’articolo 22, comma 3, si inserisce nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo ed è finalizzata all’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Destinatari dell’intervento sono quindi, sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.
I datori di lavoro avranno cura di presentare le domande con un congruo anticipo rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (almeno quattro mesi prima), al fine di consentire alle Strutture territoriali competenti di definire con tempestività l’istanza.
L’esercizio da parte dei datori di lavoro della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è, pertanto, subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione.
In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro il periodo massimo di fruizione della prestazione straordinaria di sostegno al reddito, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, apposita comunicazione sarà inviata anche al lavoratore.
Si fa riserva di successive istruzioni operative per la restituzione degli importi divenuti indebiti a seguito dell’annullamento delle operazioni in argomento.
Le disposizioni esaminate si applicano ai fondi bilaterali adeguati, costituiti o in corso di costituzione, ai sensi del D.lgs n. 148/2015 e che prevedano l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
Modalità di presentazione della domanda di riscatto e di ricongiunzione
(circ.105/2019)
Stante la formulazione generica della norma in esame, i datori di lavoro interessati potranno attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e di ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore; a tal fine il datore di lavoro esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, acquisisce le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori. Le domande saranno poi definite secondo le consuete modalità, previa verifica della sussistenza di tutti requisiti previsti dalla disciplina normativa di riferimento.
La Struttura territoriale Inps competente, ricevuta la documentazione relativa agli accordi aziendali di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che al datore di lavoro richiedente il riscatto e/o la ricongiunzione per i propri lavoratori dipendenti sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione. La medesima Struttura acquisisce, inoltre, la lettera di adesione del lavoratore alle previsioni dell’accordo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito.
Sono invece esclusi, poiché non richiamati dalla disposizione, i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione).
In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale Inps di residenza del lavoratore beneficiario utilizzando il modulo allegato (Allegato n. 2). Il modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: ”Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.
Ai fini della tempestiva definizione delle domande è importante che già in questa fase sia allegata l’eventuale documentazione a supporto richiesta dalla normativa di riferimento, evitando in tal modo successive attività di integrazione istruttoria.
Il datore di lavoro deve dichiarare di aver acquisito il consenso del lavoratore interessato, previamente edotto delle condizioni cui è subordinata l’operazione, e di presentare la domanda di riscatto/ricongiunzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso del lavoratore, debitamente sottoscritta.
Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
(circ.105/2019)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Il decreto è entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entrata in vigore il 30 marzo 2019, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019.
L’articolo 22, comma 3, del predetto decreto ha stabilito che “[…] i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà” (Allegato n. 1).
Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della disposizione sopra richiamata.