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Circolare 92 del 28 luglio 2022
Oggetto
Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sommario
INDICE
1.Premessa
2.Ambito soggettivo di applicazione
3.Regime pensionistico dei soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
3.1Requisiti pensionistici vigenti presso l’INPGI al 30 giugno 2022
3.1.1Pensione di vecchiaia
3.1.2Pensione di anzianità
3.1.3Pensione anticipata
3.1.4Pensione di invalidità
3.1.5Pensione ai superstiti
4.Regime pensionistico per i soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
4.1 Pensione di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24 commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge n. 201 del 2011
4.2 Trattamenti previdenziali di invalidità
4.3 Pensione ai superstiti
4.4 Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione
5.Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS
5.1 Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
5.2 Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
6.Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi
7.Pensioni in regime internazionale
8.Prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416
9.APE sociale
10.Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici
11.Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro
12.Modalità di presentazione delle domande
13. Pensioni già liquidate
14.Domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi. Accrediti figurativi
14.1 Domande di ricongiunzione
14.2 Domande di riscatto ai fini pensionistici di periodi contributivi
14.3 Accrediti figurativi
15. Istruzioni contabili
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), stabilisce all’articolo 1, commi da 103 a 118, che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata, in applicazione del citato articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.
Alla presente circolare è allegato il Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 (Allegato n. 1).
2.Ambito soggettivo di applicazione
Come anticipato, l’articolo 1, comma 103, della legge n. 234 del 2021 ha disposto che la funzione previdenziale svolta dall’INPGI ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1564 del 1951, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.
Con effetto dalla medesima data sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Ai soggetti così individuati (di seguito, giornalisti iscritti al FPLD) si applica il regime pensionistico di cui ai commi 104 e seguenti dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, come descritto nei paragrafi che seguono.
3.Regime pensionistico dei soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
L’articolo 1, comma 106, della legge n. 234 del 2021 prevede che: “Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa”.
Pertanto, i lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI (di seguito, per brevità INPGI), che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti nell’INPGI, conseguono in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente alla predetta data.
Per il perfezionamento dei requisiti previsti dall’INPGI entro il 30 giugno 2022 trova applicazione l’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata nell’AGO anteriormente o successivamente al 30 giugno 2022, e comunque prima della decorrenza del trattamento pensionistico, deve essere valorizzata, ai fini della misura del pro-quota di pensione, secondo le disposizioni applicabili nell’AGO.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del trattamento pensionistico è valorizzata, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti spettanti, secondo le disposizioni applicabili ai titolari di pensione a carico dell’INPGI nella gestione in cui è versata la contribuzione (dando luogo, ad esempio, a un supplemento di pensione o a una pensione supplementare).
3.1Requisiti pensionistici vigenti presso l’INPGI al 30 giugno 2022
L’articolo 4, comma 1, del Regolamento INPGI stabilisce che i soggetti in possesso di 20 anni di anzianità contributiva possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti anagrafici:
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA
ANNO
ETA’
Uomini
Donne
2015
65 anni
62 anni
2016
65 anni
62 anni
2017
66 anni
64 anni
2018
66 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022
67 anni
67 anni
In deroga ai requisiti di cui sopra, possono conseguire la pensione di vecchiaia le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 60 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito anagrafico; se a tale data non risultano conseguiti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei suddetti requisiti oppure, su richiesta dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’articolo 4, comma 3, lettera a), del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di anzianità si consegue in presenza dei requisiti riportati nella tabella che segue:
REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA’
ANNO
Contribuzione
Età anagrafica
2015
35
62 anni
2016
35
62 anni
2017
38
62 anni
2018
39
62 anni
Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022
40 anni e 5 mesi
62 anni e 5 mesi
È prevista inoltre una deroga per i lavoratori e le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica.
La pensione di anzianità è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.
A decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, commi 2 e seguenti, del Regolamento INPGI e, pertanto, la prestazione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro.
L’articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento INPGI stabilisce che i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti nell’AGO dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.
L’articolo 8 del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di invalidità si perfeziona nel caso in cui:
-a seguito di accertamento sanitario sia verificata la totale e permanente inabilità a esercitare l’attività professionale giornalistica;
-siano versati/accreditati almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
-il lavoratore cessi l’attività professionale giornalistica regolata dal contratto nazionale di lavoro o comunque subordinata.
I requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno 2022; è tuttavia possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Dal 1° luglio 2022 l’accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico-legale dell’INPS competente per territorio.
Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, comma 5, del Regolamento INPGI. A decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla concessione della pensione. Nel caso in cui si verifichi tale causa di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità medesima.
L’articolo 9 del Regolamento INPGI prevede che, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato in possesso di 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente alla domanda di pensione, ovvero quando il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio, la pensione ai superstiti è riconosciuta in favore del coniuge superstite e dei figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, dei genitori in età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. La condizione della vivenza a carico del de cuius è verificata ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
Nel caso in cui i figli del dante causa frequentino corsi di studio universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
L’articolo 10 del citato Regolamento dispone che la pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:
• 75% per un superstite;
• 90% per due superstiti;
• 100% per tre o più superstiti.
Se alla pensione concorrono più superstiti, l'aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
I commi 3 e 4 del citato articolo 10 prevedono inoltre che: “3) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita tenendo conto dell’importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:
Scaglioni di importo della pensione origine
%
fino a 30.988 euro
75%
da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro
70 %
da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro
65 %
oltre 41.317 euro
60 %
4) Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni - introdotto con delibera n. 144 del 17 giugno 1998, approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 - è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT”.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F allegata alla predetta legge.
Il comma 8 del citato articolo 10 prevede inoltre che: “In caso di decesso dell'iscritto non titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7, sempreché l'iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale”.
La disciplina previgente presso l’INPGI trova applicazione, in presenza di tutti i requisiti e condizioni, per i decessi che si verificano antecedentemente al 1° luglio 2022. In tali casi le aliquote vigenti in INPGI continueranno a trovare applicazione anche nel caso di successiva variazione del nucleo familiare.
4.Regime pensionistico per i soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
L’articolo 1, comma 104, della citata legge n. 234 del 2021 dispone che, con riferimento ai soggetti di cui al comma 103, “il regime pensionistico è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022”.
Alla luce di tale norma, a partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
A riguardo si chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.
I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021.
Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente circolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD non possono accedere alle prestazioni previste dalla previgente disciplina dell’INPGI.
Fermo restando il principio del pro-rata previsto dal citato comma 104 per il calcolo della pensione, ai fini dell’individuazione del regime pensionistico in cui il lavoratore si colloca (sistema misto/retributivo ovvero contributivo), in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 335 del 1995, occorre fare riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione e nelle gestioni con essa dialoganti.
Di conseguenza, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema retributivo/misto; d’altra parte, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema contributivo (quali, ad esempio, i benefici previdenziali per le lavoratrici madri di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, le disposizioni dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995).
Tuttavia, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, trova applicazione il comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021. In base a tale disposizione, ai soggetti che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati presso l’INPGI - ancorché contestualmente ad altra gestione - per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, limitatamente al FPLD, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, ancorché il primo accredito in qualsiasi gestione sia successivo al 31 dicembre 1995. Il massimale contributivo si applica invece ai soggetti già assicurati presso l'INPGI, con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.
Si precisa che, per i soggetti che al 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi altra gestione (compreso il FPLD), nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1° gennaio 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995.
Si forniscono di seguito chiarimenti relativi ad alcune prestazioni cui possono accedere, a decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD. Per quanto non precisato, si rinvia alle norme, alle circolari e ai messaggi relativi alle prestazioni conseguibili dagli iscritti al FPLD.
4.1Pensione di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, secondo la disciplina ivi prevista.
Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata deve essere verificata altresì la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Si rammenta altresì che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il requisito contributivo di 5 anni, previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di 20 anni, previsto dall’articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge, possono essere perfezionati valorizzando la sola contribuzione effettiva.
4.2Trattamenti previdenziali di invalidità
A decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD possono presentare domanda per conseguire i trattamenti previdenziali di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2022.
Per quanto riguarda in particolare la pensione di inabilità trova applicazione il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti per i decessi successivi al 1° luglio 2022, si applica la disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le cui istruzioni applicative sono state riepilogate nella circolare n. 185 del 2015, a cui si rinvia.
La pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione diretta in pagamento al momento del decesso.
La pensione indiretta è calcolata applicando le aliquote di reversibilità previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione che sarebbe spettata al dante causa ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021.
4.4Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione nel 2022 possono accedere alla pensione anticipata prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234 del 2021 (cfr. la circolare n. 38 del 2022).
Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione deve essere verificata altresì la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 153 del 1969.
5.Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS
5.1Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
Con riferimento ai titolari di pensione INPGI liquidata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122 del 1955 nonché ai soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI (cfr. il paragrafo 3 della presente circolare), ai fini della valorizzazione della contribuzione presso la Gestione ex ENPALS potrà essere riconosciuta, a domanda, una pensione autonoma o supplementare per la sola contribuzione versata/accreditata in detta gestione. In tali casi, infatti, non operano le disposizioni previste dall’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, e della Convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973 (cfr. il punto 5 del messaggio n. 1561 del 2021).
Al di fuori dai predetti casi, la contribuzione FPLD che non abbia dato luogo a pro-quota di pensione e la contribuzione ex ENPALS possono essere valorizzate, a domanda, al fine del riconoscimento di una pensione autonoma o supplementare in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 che sarà posta a carico della gestione – FPLD o ex ENPALS – nella quale risulti versata/accreditata una prevalente contribuzione.
Le disposizioni citate non sono peraltro applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282.
5.2Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
Nelle ipotesi in cui i soggetti in possesso di contribuzione presso la gestione ex ENPALS e il FPLD, anche in evidenza contabile separata, non abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e della citata Convenzione INPS/ENPALS del 1973.
In particolare, poiché per espressa previsione legislativa del citato articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, al fine del riconoscimento di un unico trattamento previdenziale, non è contemplato l’utilizzo di “altra contribuzione” oltre a quella versata/accreditata presso l’ex ENPALS e presso il FPLD, la contribuzione INPGI versata entro il 30 giugno 2022 non può essere valorizzata ai fini dell’accertamento del rapporto di prevalenza stabilito dalla norma utile a determinare il diritto alla concessione della prestazione ai sensi della Convenzione INPS/ENPALS.
Diversamente, la contribuzione versata a decorrere dal 1° luglio 2022 in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, potrà essere valutata secondo i criteri disciplinati dal citato articolo 16 al fine del riconoscimento della prestazione.
In questi casi, pertanto, qualora la competenza alla definizione del trattamento pensionistico sia attribuita al FPLD, la contribuzione ex ENPALS sarà trasferita a tale Fondo secondo le previste modalità e la prestazione potrà essere liquidata sulla scorta delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 4. Nell’ipotesi inversa, la prestazione sarà liquidata dalla Gestione ex ENPALS. Sia nel primo che nel secondo caso, l’eventuale contribuzione, FPLD ed ex ENPALS, versata successivamente al pensionamento potrà essere utilizzata per la concessione di un supplemento di pensione da parte della gestione che ha liquidato la prestazione (articolo 13 della menzionata Convenzione INPS/ENPALS). Nelle ipotesi di prestazioni riconosciute dall’ex ENPALS in applicazione delle disposizioni in parola, la pregressa contribuzione INPGI potrà determinare, a domanda, una pensione supplementare a carico dell’evidenza contabile separata del FPLD.
Per quanto riguarda la valorizzazione della contribuzione presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione FPLD – anche in evidenza contabile separata – ed ex ENPALS, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 2, lettera c), del messaggio n. 14371 del 2007.
Per le modalità di definizione delle domande di pensione, si fa rinvio alle istruzioni fornite con i messaggi n. 14371 del 2007 e n. 3324 del 2014, per quanto compatibili.
Resta fermo che le disposizioni di cui al citato articolo 16 non sono applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto legislativo n. 184 del 1997, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006 e di computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale n. 282 del 1996.
6.Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi
Nei confronti dei giornalisti iscritti al FPLD trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi), della legge n. 1420 del 1971 (FPLD ed ex ENPALS), della legge n. 228 del 2012 (cumulo), del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cumulo per assicurati dal 1996), del decreto legislativo n. 42 del 2006 (totalizzazione) e del decreto interministeriale n. 282 del 1996 (computo in Gestione separata).
Si precisa che, in deroga al principio del pro-quota di cui al comma 104 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, in caso di computo in Gestione separata e di totalizzazione (in assenza di diritto autonomo), le anzianità contributive acquisite in INPGI fino al 30 giugno 2022 sono valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 del 1997.
Si chiarisce inoltre che, in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’evidenza contabile ex INPGI senza diritto al 30 giugno 2022 e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966, salvo quanto previsto dal paragrafo 1.4 della circolare n. 60 del 2017 in tema di pensione di inabilità.
Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente circolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 non trova applicazione il cumulo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122 del 1955.
7.Pensioni in regime internazionale
Ai giornalisti iscritti al FPLD si continuano ad applicare i principi generali e le disposizioni specifiche in materia di prestazioni pensionistiche contenute nelle Convenzioni/Accordi di sicurezza sociale stipulati dall’Italia con Paesi extracomunitari e nei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, e successive modificazioni (cfr., in particolare, le circolari n. 82 del 2010, n. 88 del 2010, n. 51 del 2011 e n. 53 del 2021).
Pertanto, anche a tali soggetti si applicano le disposizioni relative alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri non sovrapposti – fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali – sia ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento che del calcolo della pensione secondo le regole del pro-rata.
8.Prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a far data dal 1° luglio 2022, ai giornalisti pubblicisti si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Il predetto Ministero ha altresì precisato che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, debba continuare a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022.
Le istruzioni applicative relative ai predetti prepensionamenti saranno fornite con una successiva circolare.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alla c.d. indennità APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
10.Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici
L’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021 ha stabilito che “per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Pertanto, nel rispetto del principio del pro-rata di cui al citato comma 104, l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:
1)la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’INPGI a seguito di domanda presentata entro il 30 giugno 2022;
2)la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in evidenza contabile separata dal 1° luglio 2022, nonché l’eventuale contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata presso il predetto Fondo.
Le predette quote costituiranno il pro-quota FPLD anche nel caso di applicazione degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi, secondo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 6.
Per quanto concerne le modalità di calcolo della quota di pensione di cui al punto 1), trovano applicazione gli articoli 6 e 7 del Regolamento INPGI. In particolare, con riferimento alle quote calcolate con il sistema retributivo si precisa che, nell’ambito del periodo di riferimento, rilevano esclusivamente le retribuzioni relative alle anzianità contributive accreditate presso l’evidenza contabile separata, comprese quelle precedenti al 1° luglio 2022.
Per quanto concerne le modalità di calcolo della quota di pensione di cui al punto 2), si rinvia alle norme, alle circolari e ai messaggi relativi al FPLD. In particolare, con riferimento alle quote calcolate con il sistema retributivo si precisa che, nell’ambito del periodo di riferimento, rilevano anche le retribuzioni relative alle anzianità contributive versate o accreditate nell’evidenza contabile separata, anche precedenti al 1° luglio 2022.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che alle pensioni di anzianità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del Regolamento INPGI si applica una percentuale d’abbattimento del 3% su base annua, rapportata agli anni e ai mesi mancanti al raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021. Le istruzioni applicative sul punto saranno fornite successivamente.
11.Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro
A decorrere dal 1° luglio 2022 per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o che saranno liquidate, anche pro-quota, in favore dei giornalisti iscritti al FPLD trova applicazione la disciplina prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del Regolamento INPGI.
Alla luce delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388 del 2000.
12.Modalità di presentazione delle domande
Le domande relative alle prestazioni pensionistiche in regime nazionale e internazionale riconosciute in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, come indicato nel messaggio n. 1886 del 2022, devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:
•sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) ai servizi telematici disponibili;
•Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
•Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Ai giornalisti iscritti al FPLD residenti all’estero si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 164 del 2011, in particolare:
-il giornalista che risiede in uno Stato estero UE/SEE/Svizzera e Regno Unito che abbia periodi assicurativi anche in Italia, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari comunitari/SED;
-il giornalista che risiede all'estero in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia periodi assicurativi anche in Italia, al fine di evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari previsti dalle Convenzioni bilaterali.
A decorrere dal 1° luglio 2022, i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dall’INPGI sono a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata. Dalla medesima data, l’INPS provvede al pagamento dei trattamenti pensionistici in argomento con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati.
14.Domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi. Accrediti figurativi
14.1 Domande di ricongiunzione
Le richieste di ricongiunzione, presentate nel regime sostitutivo INPGI ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI e i relativi periodi affluiranno nell’evidenza contabile separata del FPLD; per quelle già definite alla predetta data, i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere a carico degli assicurati continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. A partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS (e non più all’INPGI) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Analogamente, continueranno ad essere definite le domande di ricongiunzione presentate all’INPS entro il 30 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 al fine di trasferire nel FPLD - Gestione ordinaria, i periodi contributivi di pertinenza della gestione sostitutiva INPGI. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022, i trasferimenti di contribuzioni da effettuare per completare le suddette domande di ricongiunzione presentate entro il 30 giugno 2022 non danno luogo a movimentazioni di natura finanziaria.
A partire dal 1° luglio 2022, i titolari di posizioni assicurative già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la Gestione sostitutiva dell’INPGI sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sebbene in evidenza contabile separata. Essendo le posizioni già unificate per il conseguimento di un’unica pensione, nel rispetto del principio del pro-rata, non sarà più possibile presentare domande di ricongiunzione al fine di trasferire i periodi contributivi dall’evidenza contabile separata alla gestione ordinaria del FPLD o viceversa. In caso di successive domande di ricongiunzione, presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 o dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, i periodi contributivi di cui il soggetto sia titolare nelle altre gestioni sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria o presso le casse professionali, affluiranno, al ricorrere dei prescritti requisiti, nella gestione ordinaria del FPLD. Nel caso di successive domande di ricongiunzione in uscita dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trasferimento riguarderà tutta la contribuzione di cui il soggetto sia titolare nel suddetto Fondo, compresa quella accreditata in evidenza contabile separata.
14.2 Domande di riscatto ai fini pensionistici di periodi contributivi
Le domande di riscatto di periodi contributivi presentate presso la gestione sostitutiva dell'INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate continueranno a essere definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI; per quelle già definite alla predetta data i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Per le suddette domande di riscatto, i periodi contributivi e i relativi oneri sono imputati all’evidenza contabile separata del FPLD.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le stesse modalità, requisiti e limitazioni.
I periodi contributivi e i corrispondenti oneri saranno imputati alla gestione ordinaria del FPLD, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto (sia anteriore che successiva al 1° luglio 2022). Fanno eccezione le domande di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per contribuzione omessa e prescritta, in considerazione della funzione ricostruttiva della posizione assicurativa lesa da omissioni contributive; in queste fattispecie, i periodi e i relativi oneri, se afferenti al rapporto di lavoro con iscrizione nell’evidenza contabile separata del FPLD, affluiranno anch’essi nell’evidenza contabile.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto presentate in data successiva al 30 giugno 2022.
A decorrere dal 1° luglio 2022 ai giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, si applicheranno le medesime regole in materia di accrediti figurativi previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle istanze presentate in data successiva al 30 giugno 2022.
La legge n. 234 del 2021 stabilisce, all’articolo 1, comma 104, che dal 1° luglio 2022 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti, alla data del 30 giugno 2022, presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Si è reso, pertanto, necessario istituire la prevista evidenza contabile nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, – “FPG” per assicurare la peculiare rilevazione contabile dei fenomeni finanziari/economico/patrimoniali che riguardano i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma previdenziale sostitutiva.
La rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall’erogazione delle prestazioni agli assicurati già iscritti presso la Gestione sostitutiva dell’Ago - INPGI alla data del 30 giugno 2022, sarà effettuata sui nuovi conti:
FPG30100 – per rilevare le rate di pensione;
FPG10140 – per rilevare il debito verso i pensionati;
FPG34120 – per rilevare eventuali interessi passivi su prestazioni arretrate;
FPG34128 – per rilevare eventuali rivalutazioni monetarie di prestazioni arretrate.
Il conto di debito FPG10140 sarà assistito dalla causale dei flussi di cassa “20147-Pensioni ex gestione sostitutiva dell’AGO - INPGI”, di nuova istituzione.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, saranno imputate al conto GPA10031, al nuovo codice bilancio:
“03281 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni ex INPGI – FPG”.
Gli importi relativi alle partite in argomento, che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire, verranno attribuite provvisoriamente al nuovo conto FPG10131.
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti dovranno avvenire ai nuovi conti:
FPG24130 – per rilevare il recupero di prestazioni;
FPG00130 – per rilevare il credito.
L’imputazione al conto FPG00130 per l’importo dei crediti deve essere effettuata a cura della procedura gestionale “Recupero crediti per prestazioni-RI”, al termine dell’esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032.
A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice bilancio “01214” di nuova istituzione. Tale codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:
“01214 – Recupero per prestazioni indebite ex INPGI – FPG”.
I saldi dei conti di credito e di debito, FPG00130 e FPG10130, risultanti alla fine dell’esercizio saranno ripresi in carico, dalla procedura contabile automatizzata, nel nuovo esercizio in contropartita, rispettivamente dei conti in uso FPR55050 e FPR55051.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute operate per divieto di cumulo, si istituiscono i conti:
FPG24153 – per l’attribuzione delle trattenute effettuate sulle pensioni per divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;
FPG24151 – per l’attribuzione delle trattenute effettuate dai datori di lavoro per divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente. Quest’ultimo evento verrà regolato successivamente con le istruzioni operative a cura della procedura “Uniemens”;
FPG22150 – per la rilevazione della riduzione del trattamento pensionistico 3% in applicazione della Delibera Inpgi n. 27/2021.
Per rilevare le trattenute che saranno oggetto di accertamento del credito a cura della procedura “RI”, la somma sarà attribuita al conto di servizio in uso GPA52032 con generazione dell’SC724.
Inoltre, per rilevare ulteriori trattenute, potranno essere utilizzati i partitari contabili:
FPG52150 – per la rilevazione di somme trattenute a titolo di rate di mutui concessi agli iscritti;
FPG52155 – per la rilevazione di somme trattenute a titolo di rate di prestiti concessi agli iscritti;
FPG52125 – per la rilevazione di somme trattenute per valori di riscatto e ricongiunzione;
FPG52140 – per la rilevazione di somme riscosse a favore di altre gestioni dell’Istituto, in attesa delle informazioni che ne consentano la definitiva attribuzione;
GPA10290 – per la rilevazione di somme trattenute sulle cedole a titolo di locazioni da riversare a terzi;
GPA10291 – per la rilevazione di ulteriori somme trattenute sulle cedole di pensioni da riversare a terzi.
Si riporta in allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi