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Messaggio 883 del 23 febbraio 2022
Oggetto
Sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 2017. Calcolo della retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017, n. 16, è stata pubblicata la sentenza n. 82 del 2017 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, per contrasto con gli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”.
La disposizione, di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità, disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 con il sistema di calcolo retributivo nonché, relativamente alla quota di pensione retributiva, per i trattamenti di pensione liquidati con il sistema di calcolo misto.
In particolare, l’articolo 3, ottavo comma, della citata legge n. 297/1982 dispone che la retribuzione annua pensionabile per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita “dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”.
Secondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore”.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, ove tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.
La sentenza n. 82 del 2017 interessa i casi in cui, nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, siano compresi periodi di contribuzione per disoccupazione non necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione.
A tale fine si precisa che i periodi di contribuzione per disoccupazione sono quelli derivanti dall’avvenuta erogazione delle seguenti prestazioni: Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), mini-ASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Le prestazioni pensionistiche interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza in argomento, sono le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché - relativamente alla quota retributiva - le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo misto.
Il principio affermato dalla menzionata sentenza opera anche nei confronti dei titolari di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto che la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del medesimo decreto-legge.
Relativamente al periodo in cui si collocano i contributi da disoccupazione neutralizzabili, non è consentito procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al quinquennio antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico, considerato il dispositivo della sentenza in esame.
Resta fermo che l’interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest’ultimo alla relativa decorrenza.
Qualora il periodo sia parzialmente necessario ai fini del diritto alla pensione, può essere escluso solo il periodo non necessario al perfezionamento del diritto stesso.
3. Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
Tenuto conto che l'articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 è stato modificato nel tempo dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia, come precisato dall’Istituto, con la circolare n. 127 del 5 luglio 2000, paragrafo 7, il principio di neutralizzazione si applica ai seguenti trattamenti pensionistici:
- pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sia a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti sia delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima;
- pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima, indipendentemente dal compimento dell'età pensionabile da parte degli interessati;
- pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o da trattamento di prepensionamento il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della sentenza stessa.
Si precisa che l’espressione “indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile” va intesa come applicabilità della neutralizzazione, alternativamente, o alla pensione di anzianità/anticipata prima del compimento dell’età pensionabile, con il vincolo del mantenimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione medesima, o al compimento dell’età pensionabile.
Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo trattamento pensionistico.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, l’interessato ha diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione della contribuzione per disoccupazione che si collochi nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
I periodi di contribuzione figurativa per trattamenti di disoccupazione, collocati nell’ultimo quinquennio, devono essere neutralizzati per l’intero periodo, non essendo consentito neutralizzare singoli periodi all’interno del periodo massimo considerato (cfr. il messaggio n. 12002 del 20 aprile 2006).
Peraltro, in considerazione del richiamo della sentenza a “periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime 260 settimane” è possibile procedere a neutralizzare, dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva, periodi di disoccupazione anche inferiori al periodo massimo considerato (quinquennio), qualora gli stessi siano collocati successivamente al raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione.
Ai fini del calcolo di tutte le quote retributive della pensione devono essere esclusi dal computo dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile tutti i periodi contributivi per disoccupazione, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva minima, che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione stessa, nel caso in cui tale esclusione determini un importo di pensione più favorevole. Pertanto, ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi contributivi per disoccupazione che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. Ovviamente, la retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.
Si chiarisce, inoltre, che per le pensioni calcolate con il sistema misto la neutralizzazione non è applicabile alle quote calcolate con il sistema contributivo, in forza dell’operare del maggiore apporto contributivo, con l’incremento del montante.
La pensione determinata con gli anzidetti criteri, assoggettata a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con tutta la contribuzione.
La ricostituzione dei trattamenti interessati dall’ambito applicativo della sentenza in argomento deve essere effettuata, a domanda degli interessati, con effetto dall’originaria decorrenza della pensione.
La corresponsione degli arretrati deve avvenire nei limiti della prescrizione (cfr. il messaggio n. 220 del 4 gennaio 2013), sempreché, alla data della domanda, non sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 47, comma 6, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Al riguardo si rinvia a quanto specificato nella circolare n. 95 del 31 luglio 2014.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni procedurali in materia.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi